La diffusione dello strumento delle criptovalute miscelato con l’assenza di una solida e consolidata base regolamentare, ha attirato l’attenzione della criminalità organizzata, alla ricerca di metodologie innovative per sfuggire ai controlli antiriciclaggio e poter così reinvestire i proventi delle proprie attività illecite.
Quanto sopra è stato anche confermato dalla recente sentenza n.27023 della seconda sezione penale, della Corte di Cassazione, depositata il 13 luglio 2022. Con tale decisione la Cassazione ha confermato la misura cautelare anche per il reimpiego (autoriciclaggio) dei proventi dei delitti di truffa aggravata in attività speculative come l’acquisto di criptovalute ha respinto il ricorso della difesa con il quale si sosteneva che le operazioni non avevano finalità speculative e che, in ogni caso, le regole del mercato di riferimento non permettono di nascondere l’identità dell’acquirente perché sono improntate alla massima trasparenza.
Criptovalute, cosa dice la legge e come gestirle in pratica: i chiarimenti della Cassazione
Criptovalute, cosa dice la Cassazione
L’autorità ha motivato la sua decisione su una serie di assunti che hanno riguardato il rapporto tra il riciclaggio e l’autoriciclaggio e l’impiego dei proventi da delitto nell’acquisto delle criptovalute, nel caso specifico di bitcoin. Un primo assunto è basato sul fatto che l’indicazione normativa, fornita dall’articolo del Codice penale sull’autoriciclaggio (648 ter del codice penale) sulle attività in cui il denaro frutto del reato presupposto può essere impiegato o trasferito non costituisce un elenco formale, ma piuttosto individua delle macro aree, tutte collegate dalla caratteristica dell’impiego finalizzato a ottenere un utile, inquinando in questo modo il circuito economico. In questa prospettiva nella nozione di «attività speculative» può essere ricondotta una pluralità di attività.
Le valute virtuali possono essere utilizzate per scopi diversi dal pagamento e comprendere prodotti di riserva di valore a fini di risparmio e investimento, come affermato anche in un parere della BCE. La ricerca del raggiungimento di un utile, anche assumendosi il rischio di eventuali perdite, raffigura secondo la Corte un’attività speculativa che può essere ricondotta in diversi ambiti e molteplici attività. Un altro assunto è basato sulla convinzione che il repentino impiego del denaro illecito per l’acquisto di criptovalute costituisce un investimento dei profitti illeciti in operazioni di natura finanziaria e, quindi, idoneo a ostacolare la tracciabilità e la ricostruzione dell’origine delittuosa del denaro stesso.
Il nodo delle garanzie di anonimato
Infatti, è precisato, che nonostante il legislatore italiano abbia apportato rilevanti modifiche al decreto legislativo 231/2007 attraverso il decreto legislativo nr. 90 del 2017 in attuazione della IV Direttiva UE, in materia di criptovalute e valute virtuali, permangono ancora garanzie di anonimato, come nel “permessionless”, senza una specifica previsione di alcun controllo sull’ingresso di nuovi “nodi” e sulla provenienza del denaro convertito. Non si ritiene sufficiente la registrazione sulla blockchain e sul distribuited ledger.
È mostrato il riferimento al fatto che è “ormai noto” il numero elevato di criptovalute utilizzate nel darkweb proprio per le caratteristiche di opacità: alcune di esse, soprattutto per l’uso di tecniche crittografiche avanzate garantiscono, infatti, un eccellente grado di privacy sia con riferimento alla persona dell’utente sia in rapporto all’oggetto delle compravendite. La decisione della Corte di Cassazione rafforza l’ipotesi che il reimpiego di capitali illeciti nel settore delle criptovalute rappresenta uno dei principali canali del cybercrime. Esso, infatti, costituisce una modalità di investimento dei proventi da reato che garantisce agli autori del delitto maggiore anonimato e minori rischi rispetto agli schemi tradizionali, consentendo inoltre lo spostamento di grandi somme di denaro verso giurisdizioni più compiacenti o meno attrezzate nella lotta al riciclaggio.
Le modalità di riciclaggio
Il reimpiego illecito dei profitti può essere eseguito in due modalità: il riciclaggio operato su piattaforme legali, inconsapevoli del meccanismo fraudolento in atto; il riciclaggio operato mediante piattaforme asservite alla criminalità, che schermano la propria attività illecita dietro una parvenza di legalità.
L’opacità della blockchain si manifesta proprio con l’anonimato garantito ai singoli operatori. Infatti, anche se ogni utente della rete possa visionare in qualunque momento tutte le operazioni in Bitcoin intervenute in un determinato periodo, la tracciabilità delle singole operazioni non consente in ultima istanza di risalire alla reale identità degli investitori. Infatti, nel processo di un pagamento, la blockchain, la chiave privata, cioè la password, non viene pubblicata sulla blockchain, ma rimane nell’esclusiva conoscenza del titolare del portafoglio.
A tutto ciò si aggiunge la possibilità di usufruire di servizi di mixing e di compiere transazioni rapide e irreversibili a livello transnazionale costituiscono elementi di primario interesse non solo per gli investitori “legali”, ma anche e soprattutto per chi abbia interesse a celare l’origine illecita dei proventi e riciclare denaro riducendo il rischio di essere tracciato.
Le procedure di antiriciclaggio
Le misure apportate dal d.lgs. n. 90/2017, richiamate dalla Corte di Cassazione, hanno disposto l’estensione degli obblighi di registrazione e di adeguata verifica della clientela anche agli operatori di crptovalute, la cui attività è sottoposta alla vigilanza delle Autorità di Settore individuata nell’Organismo degli Agenti e dei Mediatori il cui registro è stato recentemente regolamentato. Pertanto tutti gli operatori del settore devono iscriversi in una sezione speciale dello specifico registro, parificandosi, quindi, ai tradizionali cambiavalute. Di conseguenza anche gli operatori economici che operano in questo settore sono soggetti alle procedure di antiriciclaggio e in particolare devono:
- Acquisire i dati identificativi del cliente, sia esso una persona fisica o giuridica, nel caso di operazione occasionale d’importo pari o superiore a 15.000 euro, anche se eseguita con più disposizioni collegate, oppure nel caso di un rapporto continuativo;
- Acquisire i dati anagrafici e richiedere le informazioni sullo scopo e la natura degli affari. I dati raccolti vanno altresì comparati con quelli di cui l’operatore già disponga, al fine di verificarne la conformità;
- Compiere comunque l’adeguata verifica in ogni caso vi sia il fondato sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
- Effettuare un controllo costante del cliente e della prestazione per tutto il periodo del rapporto ed eventualmente con ricerche di dati da fonti aperte disponibili.
Al fine di meglio tracciare i soggetti economici obbligati, il d.lgs. n. 90/2017 fornisce una definizione di valuta virtuale, così identificando “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
La norma precisa, anche, quali soggetti debbano essere qualificati come prestatori di servizi riguardanti l’utilizzo di valuta virtuale, citando testualmente “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”. In siffatta definizione rientrano dunque gli exchanger, ovverosia coloro che conservano e convertono valute virtuali in valute aventi corso legale.
Il tutto fa sì che anche questi soggetti obbligati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette alla UIF nei casi in cui si abbiano un fondato motivo di ritenere che la provenienza dei fondi possa essere illecita. L’art. 35 del d.lgs. n. 231/2007, così come riformato dal d.lgs. n. 90/2017, chiarisce che il sospetto debba essere desunto “dalle caratteristiche, dall’entità̀, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsiasi altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività̀ svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto”.
Ulteriori disposizioni
Altre disposizioni normative sono giunte dal d.lgs. n. 125/2019, che ha introdotto alcune rilevanti modifiche, tra le quali ricordiamo:
- L’inserimento tra le finalità di utilizzo anche le “finalità di investimento” nella definizione di “moneta virtuale”.
- Aggiunta tra i soggetti obbligati, anche i “prestatori di servizi di portafoglio digitale” con la definizione di “ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.
Sicuramente saranno necessarie altre disposizioni normative che sono già state programmate dall’Unione Europea sotto l’azione del GAFI per circoscrivere meglio definire i contorni per l’utilizzo lecito di tali piattaforme digitali.