Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto Decreto “Cura Italia”, in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce interventi a favore di imprese e famiglie, ma anche di lavoratori e associazioni di volontariato. Fin da una prima lettura, risulta evidente l’incompletezza del provvedimento e un’inadeguata attenzione alle imprese, che rischiano di essere quelle che pagheranno il prezzo più alto di questo stop forzato per esigenze sanitarie.
Nella speranza che gli annunciati provvedimenti di aprile vadano a risolvere concretamente i problemi delle aziende, ecco un quadro complessivo dei principali provvedimenti adottati.
Decreto Cura Italia, i provvedimenti “anti coronavirus”
Il decreto, per l’ennesima volta, posticipa i pagamenti fuori tempo massimo, mandando in confusione l’intero mondo produttivo, peraltro con un rinvio che va da pochi giorni per alcuni soggetti fino ad alcuni mesi per gli altri soggetti/adempimenti, con presumibili coincidenze con la crisi di liquidità che affliggerà le aziende che in questo mese non sono riuscite a produrre e fatturare. Nulla viene detto in riferimento alle prossime scadenze delle rateizzazioni di Inps e AdE, così come per il saldo e stralcio e per le rottamazioni. Se per le famiglie e per i lavoratori il governo ha comunque messo a disposizione del denaro, per le imprese si parla solo di proroga di pagamenti e crediti d’imposta, che difficilmente risolveranno i problemi delle aziende, già pesantemente impoverite dalla precedente stagnazione del mercato.
Altro tema che genera grosse perplessità sull’efficacia del decreto è il sostegno alla liquidità delle imprese: coprendo la garanzia dell’80% dei nuovi finanziamenti, lo stato di fatto lascia un 20% a carico delle imprese, che nei fatti si trasformerà in un diniego del finanziamento per le imprese più deboli, e quindi anche più bisognose, o, nella migliore delle ipotesi, in un’aggiunta di garanzie personali che di fatto garantiranno gli istituti di credito anche per importi superiori ai crediti concessi. Nell’insieme i provvedimenti adottati costringeranno gli imprenditori, i professionisti ed i loro consulenti ad effettuare complessi calcoli in sede di dichiarazioni dei redditi l’anno prossimo. Il Decreto “Cura Italia” propone delle misure che si articolano su vari fronti:
- finanziamento e sostegno del Sistema Sanitario Nazionale, per sorreggerlo nella gestione dell’emergenza,
- iniziative per lavoratori e imprese con particolare riferimento all’occupazione e al reddito,
- sostegno della liquidità tramite il sistema bancario,
- per tributi e contributi sospensione degli obblighi di versamento,
- iniziative di sostegno per particolari settori economici.
Sospensione dei versamenti
È sospeso e rinviato il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria scaduti il 16 marzo, al 20 marzo per i contribuenti con ricavi nel periodo d’imposta precedente sopra i 2 milioni di euro, al 31 maggio per tutti gli altri contribuenti. È sospeso ogni ulteriore versamento fiscale con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, per i contribuenti con ricavi nel periodo d’imposta precedente sopra i 2 milioni di euro, e riguardano versamenti Iva, addizionali Irpef, ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Ritenute d’acconto
I soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore e con riferimento ai compensi percepiti fino al 31 marzo. Sono esclusi da tale agevolazione i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Le ritenute dovute vanno predisposte dal percettore entro il 31 maggio con unico versamento ovvero con versamento rateale da effettuare in 5 rate di pari importo a decorrere dalla predetta scadenza.
Sospensione del termine degli adempimenti
È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, diversi dai versamenti, ritenute alla fonte, e trattenute relative all’addizionale regionale. La dichiarazione precompilata e le certificazioni uniche dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo ai sensi dell’articolo 1 del Decreto legge 9/2020. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
Sospensione dei carichi affidati all’agente di riscossione
I versamenti, scadenti tra il 08/03 ed il 31/05, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno. Tale disposizione riguarda le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate, gli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
Si ricorda che entro il 31 maggio 2020 dovranno essere effettuati i pagamenti delle rate “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020 e del “saldo e stralcio” scadente il 31 marzo.
Credito d’imposta per botteghe e negozi
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Credito d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Differimento delle udienze
Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure già adottate di rinvio delle udienze civili, penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini già adottate precedentemente fino al 22 marzo 2020.
Erogazioni liberali
Per le erogazioni liberali in denaro finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche nella misura massima del 30% e limitatamente ad un massimo di 30.000 euro. La deduzione è riconosciuta anche alle imprese che potranno portarle in deduzione dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 27 della Legge 133/1999. Anche ai fini Irap tali erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
Nuova cassa integrazione ordinaria e in deroga
È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:
- aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;
- aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;
Le Regioni possono autorizzare una cassa d’integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.
Decreto Cura Italia, indennità professionisti
È riconosciuta un’indennità di 600 euro a favore d liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo.
L’indennità è erogata dall’Inps, nei limiti degli importi stanziati e previa domanda. Viene espressamente previsto che l’indennità non concorre alla formazione del reddito. È prevista la possibilità per gli enti privati di previdenza obbligatoria, ex D.lgs. 509/94 e D.lgs. 103/96, di avviare iniziative straordinarie e specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO la misura non è cumulabile con l’indennità una tantum riconosciuta ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Per i professionisti iscritti a Casse di previdenza private, che sono esclusi da questa indennità, viene istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro.
Proroga termine disoccupazione agricola, Naspi e Discoll
Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno primo giugno 2020.
I termini di presentazione di domanda di disoccupazione Naspi e Discoll sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
Fondo prima casa – Fondo Gasparrini
Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento, l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
Smart working
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile. I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in uno dei centri riabilitativi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa. Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
Decreto Cura Italia, congedo e indennità
A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.
Permessi retribuiti L. 104/1992
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.
Premio lavoratori dipendenti
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Sospensione termini contributi colf
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
Congedo e indennità dipendenti PA e sanità privata
A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Sorveglianza attiva
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Previdenza e assistenza, proroga termini di decadenza
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al primo giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
Misure straordinarie per le imprese
Per tutte le società è prevista la possibilità di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Inoltre, è prevista la possibilità di far intervenire in assemblea i soci, per le SpA, Srl, Sapa e società cooperative, mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie, e non è necessario il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
Licenziamenti bloccati
Sono previste anche 9 settimane di cassa integrazione per tutti i lavoratori, anche per aziende con meno di 5 dipendenti Vengono congelati i licenziamenti sulla base del giustificato motivo oggettivo, crollo ordini, chiusura di un reparto per contagio.
Quest’ultima misura riguarda le procedure a partire dal 23 febbraio in poi. Per i lavoratori in quarantena è confermato si conferma il computo del periodo di astensione dal lavoro malattia.
Requisizioni
Fino al 31 luglio 2020, la protezione civile potrà autorizzare la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.
Fondi per produrre mascherine
Per la gestione dell’emergenza Covid-19, e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme.
Sostegno alle PMI
Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Fondo di garanzia centrale PMI
Il decreto prevede che per la durata di 9 mesi la garanzia del Fondo è gratuita, quindi è sospeso l’obbligo di versare le commissioni per l’accesso al Fondo. L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina Ue, a 5 milioni di euro. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo, o di programmi Ue che ne integrano le risorse o l’operatività, possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo fino al massimo dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione.
Supporto alla liquidità delle imprese
In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.
Misure finanziarie
Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti.
Fondo Made in Italy
Il provvedimento istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al “made in Italy” realizzato tramite l’ICE.
Sostegno all’università
Con il provvedimento viene istituito per l’anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro, da dipartire con decreto del MIUR.
Inoltre, In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell’esame di laurea. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell’apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Università e sono valutabili ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali.
Sospensione mutui regioni ed enti locali
Le regioni a statuto ordinario e gli enti locali sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.
Giunte in videoconferenza
Consigli e le giunte di comuni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità. Le stesse previsioni valgono anche per le sedute degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, nonché dei consigli e delle giunte delle regioni e delle province autonome.
Terzo settore: adeguamento statuti
Slitta dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine per gli enti no profit di adeguare i propri statuti alla riforma del Terzo Settore con le maggioranze “alleggerite” previste dall’articolo 101, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Approvazione dei bilanci
Si prevede inoltre che per il 2020, Onlus, Organizzazioni di Volontariato) e Associazioni di Promozione Sociale possano approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto, a condizione che la scadenza del termine di approvazione dei bilanci cada nel periodo di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
Imprese sociali
Slitta al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le imprese sociali dovranno adeguarsi al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.