L’attuale decreto ingiuntivo, pensato prima della informatizzazione ed anche prima della nostra Costituzione, merita una rivisitazione per essere al passo della tecnologia ed anche dell’Europa che aveva, circa 20 anni fa, sognato una procedura uniforme di recupero crediti, varando quella che poteva essere una moderna disciplina della ingiunzione di pagamento. In questo scenario, la fatturazione elettronica potrebbe rappresentare un mezzo utile per il pieno sviluppo del potenziale di questo strumento.
Due cose sono tuttavia chiare oggi, a quasi 15 anni dalle prime esperienze concrete di processo telematico in Italia: che nessuna riforma processuale può essere disgiunta dalla informatica e che nessuna normativa può essere valutata se non assieme alla informatica che la sostiene ed anzi è la normativa stessa che va modellata sugli schemi comunicativi e certificativi offerti dalla odierna tecnologia.
Processo telematico, ecco le regole per Cassazione e Corte Costituzionale
Processo civile, l’impatto della digitalizzazione
La giustizia è da tempo ritenuta uno dei punti critici del sistema Italia e sono frequenti le ipotesi di riforma, che hanno tuttavia inciso poco sulla durata dei processi. L’ingresso dell’informatica nel processo civile può essere considerato la maggiore riforma degli ultimi dieci anni: da quando è entrato in vigore, seppure con una certa lentezza, i tempi del processo civile hanno iniziato a diminuire.
Un miglioramento può venire dalla maggiore efficienza legata all’introduzione di riti più semplici e veloci, magari fondati sull’informatica, o da maggiori risorse, ma i due aspetti devono andare di pari passo, perché un sistema asfittico per risorse non ha mezzi da dedicare alla innovazione, mentre nuove risorse in un sistema poco efficiente rischiano di essere solo uno spreco. L’informatica assicura migliore archiviazione e comunicazione e, recentemente, gestione della conoscenza, è occasione di maggiore efficienza da cogliere, soprattutto ora che i fondi next generation offrono risorse finanziarie altrimenti poco accessibili a bilanci in grave disavanzo quali quelli italiani.
Muovendo dalla introduzione della fattura elettronica si può pensare ad una ingiunzione di pagamento che prenda le distanze, dall’attuale ricorso monitorio che risale nell’impostazione al Codice di procedura civile del 1940 ed è stato oggetto in passato di critiche di costituzionalità perché può arrecare pregiudizio al debitore prima che questi possa difendersi e comunque con l’onere di svolgere la citazione in opposizione.
Lo studio del tribunale di Milano
Lo stesso decreto ingiuntivo telematico, che pure ha consentito notevoli risparmi di tempi e danaro, altro non è che una “ricopiatura” della precedente procedura, con traduzione per scansione degli stessi documenti necessari in precedenza alla emissione del decreto ingiuntivo. Eppure il solo tramite telematico di quegli stessi documenti consentì notevoli accelerazioni, come dicono i dati di confronto fra la procedura telematica e quella cartacea, in uno studio svolto presso il Tribunale di Milano oltre dieci anni fa.
Inoltre si constatò, allora, che liberare risorse utilizzando l’informatica e la riduzione conseguente dei flussi cartacei migliorava i tempi anche dei decreti ingiuntivi cartacei: nel grafico che segue sono comparate le durate mensili delle procedure monitorie e lo switch fra i decreti cartacei e telematici, dove in un anno e mezzo, dal gennaio 2008 al luglio 2009, si passa da un 20 % di richieste telematiche ad un 65 %, mentre i tempi calano per entrambe le procedure.
In termini economici la maggiore rapidità si traduce ovviamente in un risparmio in termini di disponibilità del danaro che si è tentato di apprezzare utilizzando l’ammontare complessivo delle somme richieste ed un interesse che può essere applicato per la disponibilità del danaro stesso.
Occorre ritrovare l’iniziativa e trovare le risorse umane e organizzative, ancor prima che finanziarie, per sfruttare l’innovazione consentita dall’informatica, oggi più di ieri.
Processo civile telematico, la fattura elettronica come leva per lo sviluppo
In tal senso la introduzione delle fatture elettroniche offre una imperdibile occasione di miglioramento per il sistema giudiziario civile, che può avvalersi di dati già presenti, circolanti e certi nel panorama informatico pubblico.
Come noto la fattura è oggi un insieme di campi xml ove sono scritti gli importi registrati nella contabilità; questi nuovi documenti sono certificati da un terzo – lo SDI o l’intermediario – con firma che li rende immodificabili e ne attesta la rispondenza ai dati contabili dell’imprenditore che la ha emessa. Il documento è quindi certo nel contenuto, certo nella provenienza e certificato nella rispondenza alla contabilità.
La funzione della fattura elettronica è dunque sovrapponibile a quella dell’estratto dei dati contabili che nella procedura civile del 1940, all’art 634 come modificato poi dal r.d. 504 del 1942 e dal d.l. 432/1995, è considerato prova utile alla emissione del decreto ingiuntivo. La certezza non viene oggi dalla estrazione e certificazione notarile, bensì dal sistema di dati organizzati e dalla firma digitale. La evoluzione della fattura non è ancora stata ben recepita nei Tribunali e spesso viene prodotta in formato PDF per essere leggibile al giudice, ma la “traduzione” in diverso formato toglie parecchie delle caratteristiche della fattura elettronica, a cominciare dalla firma digitale, che viene sostituita da asseverezioni della copia informatica, assai meno sicure di quella.
Proprio questa prassi della traduzione dimostra che il linguaggio XML di cui quei documenti sono fatti è leggibile assai meglio da macchine che da uomini, specie se giuristi. Le fatture elettroniche si potrebbero utilizzare per una emissione automatica di ingiunzioni di pagamento: una volta che i dati contabili sono certi, su richiesta di una parte ed anche con sistema completamente automatizzato, si potrebbe formare un testo, sottoprodotto di quei dati stessi, munito di firma o sigillo pubblico, da notificare al debitore, secondo il modello della ingiunzione pura senza intervento del giudice.
L’ingiunzione europea di pagamento
La eventuale fase di opposizione ed anche un giudizio sommario per la provvisoria esecuzione con tutte le garanzie difensive, potrebbero poi essere modellate sul regolamento europeo 1896/2006 sul European Payment Order, integrando la normativa europea nella procedura interna, come ad oggi pressochè nessun paese ha fatto.
Il regolamento europeo ha previsto la ingiunzione europea di pagamento (EPO) per le controversie transfrontaliere; gli studi che lo precedettero portarono, sin dal 2002, alla redazione di un libro verde per una possibile unificazione delle procedure anche interne europee, cui non si è arrivati, anche per la presenza di due diversi modelli nelle legislazioni dei paesi membri: uno con prova e giudice e l’altro senza prove né giudice.
Il regolamento disegna una procedura rispettosa del principio di difesa con mera indicazione delle prove, compatibile con i modelli adottati nei paesi europei di ingiunzione pura, senza intervento del giudice; quello che qui interessa è che la fattura elettronica può agevolmente certificare un credito senza necessità di intervento umano, almeno nella fase della sola ingiunzione, che in molti casi basta già alla formazione del titolo esecutivo, per la mancata opposizione del debitore.
Già in quel libro verde la Commissione Europea si pronunciava per una gestione informatizzata “nella misura in cui sarà possibile”, lasciando ad ogni paese la scelta di adottarla: l’Italia pur avendo realizzato applicativi in grado di gestire l’EPO notificò alla Commissione l’utilizzo della sola procedura cartacea. La informatizzazione delle fatture offre oggi la possibilità di renderle valide come ingiunzioni utilizzando la loro qualità di essere certe e registrate, sostituendo al vaglio del giudice le procedure certificanti già in essere ed aggiungendo soltanto la notifica al debitore.
I vantaggi
Evidenti sono la semplificazione della procedura, il taglio di costi e lo sgravio per i Tribunali. Lo sforzo per la adozione della fattura elettronica merita dei benefici in termini di celerità e minor costo nell’accertamento del diritto, mentre i Tribunali verrebbero sgravati da tutte le ingiunzione che non vengono opposte, attualmente circa il 50 % dei ricorsi monitori.
Si potrebbe in questa sede introdurre ulteriori semplificazioni, quali la abolizione di questioni di competenza, adottando una competenza unica nazionale per la fase di mera ingiunzione, come già fatto in altri paesi europei. Potrebbe poi essere modellata sul regolamento 1896/06 la fase di eventuale opposizione ed anche di provvisoria esecuzione, risolvendo così i problemi dell’onere di citazione da parte del debitore ingiunto e della assenza di contraddittorio nella provvisoria esecuzione, della cui costituzionalità si è in passato dubitato.