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Decreto liquidità, la sospensione dei versamenti: ecco le regole

Approfondiamo gli articoli dal 18 al 21 del Capo IV del Decreto liquidità, inerenti le misure fiscali e contabili da adottare quest’anno: vediamo cosa prevede la normativa

Pubblicato il 11 Apr 2020

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

Luca Benotto

Dottore Commercialista

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Nel Decreto liquidità pubblicato in Gazzetta Ufficiale una parte importante è dedicata agli interventi di carattere fiscale in relazione al differimento dei termini, come già avvenuto nel Decreto Cura Italia di marzo, ma anche in relazione alla riduzione dei versamenti in acconto per il 2020. Vediamo in dettaglio il contenuto degli articoli 18-21 del Capo IV – Misure fiscali e contabili cercando di mettere in evidenza opportunità e/o criticità presenti nel testo definitivo.

Articolo 18 – Sospensione dei versamenti

La sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio prevista dall’articolo 18 opera nei seguenti casi:

  • Per gli esercenti impresa, arti o professioni che abbiano intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019;
  • Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa;

Invece, per gli esercenti impresa, arti o professioni in attività al 31 marzo 2019 opera se:

  • In presenza di ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese di precedente periodo di imposta e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta
  • In presenza di ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese di precedente periodo di imposta e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta
  • Per gli esercenti impresa, arti o professioni che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, qualunque sia l’ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo di imposta precedente se si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese di precedente periodo di imposta e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta

Qualora ci si trovi in una delle situazioni precedentemente descritte sono SOSPESI i versamenti in autoliquidazione ordinariamente previsti per il 16 aprile e 18 maggio relativi a:

  • ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato
  • IVA
  • contributi previdenziali e assistenziali
  • premi INAIL

I tributi sospesi, potranno essere versati entro il 30 giugno 2020 in una unica soluzione, o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni. Per le imprese operanti nei cd. settori maggiormente colpiti, ove più favorevoli, restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile/maggio le disposizioni recate dal DL 9/2020 (articolo 8, comma 1) e dal Decreto Cura Italia 18/2020 (art. 61, commi 1 e 2). L’intervento mira a mitigare le criticità riscontrate con il precedente provvedimento che, fatta eccezione per le imprese operanti in settori c.d. maggiormente colpiti, aveva sospeso i versamenti di tributi e contributi solo alle imprese con ricavi inferiori a 2 milioni di euro.

Il comma 9 dell’articolo 18 spiega inoltre l’iter che verrà seguito per il controllo dei soggetti che abbiano effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria. Inps, Inail e gli altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che abbiano sospeso i versamenti. L’agenzia delle Entrate comunicherà quindi ai predetti enti gli esiti del riscontro effettuato sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi con modalità e termini con accordi di cooperazione tra le parti.

Attenzione:

  • per la verifica del limite dei ricavi e compensi (superiore o inferiore ai 50 milioni di euro) si deve far riferimento al concetto valevole ai fini delle imposte sui redditi;
  • per la verifica dell’avvenuta (o meno) riduzione nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai relativi mesi di marzo e aprile 2019, nel decreto si fa esplicitamente riferimento al concetto di fatturato ai fini IVA (da non confondere con il volume d’affari).

Nel Decreto non vengono esplicitamente menzionati i contribuenti IVA trimestrali che risultano essere compresi tra quelli con ricavi/compensi inferiori a 50 milioni di euro. Tali soggetti per determinare se potranno sospendere il pagamento dell’IVA relativa al I trimestre in scadenza ordinaria per il 16 maggio, dovranno verificare la diminuzione del fatturato del mese di aprile 2020 con quello dell’anno precedente. Rimane fermo il confronto del fatturato marzo 2020/2019 per determinare l’eventuale sospensione per gli altri versamenti in scadenza al 16 aprile (con l’eventuale eccezione delle ritenute di lavoro autonomo.

Articolo 19 – Sospensione ritenute

I soggetti con ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge, possono richiedere su opzione la non applicazione delle ritenute sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Nel caso in cui si voglia avvalersi della presente opzione, occorre dichiarare di non essere soggetti alle ritenute ai sensi dell’articolo 19 del DL n. 23/2020. L’ammontare delle ritenute non operate dal sostituto di imposta dovrà essere versato dal professionista percipiente in un’unica soluzione entro il 31 luglio oppure rateizzato in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio senza applicazione di sanzioni o interessi.

Articolo 20 – Metodo previsionale acconti giugno

Viene stabilita la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP, a condizione, però, che lo scostamento dell’importo versato non superi il 20% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. La norma si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Attenzione: il Decreto non cambia le modalità di determinazione degli acconti (metodo storico o previsionale) NE interviene sulle aliquote.

L’agevolazione riguarda esclusivamente la non applicazione di sanzioni o interessi nel caso in cui il versamento degli acconti sia non inferiore all’80% dell’importo dovuto sulla base della dichiarazione che verrà presentata con riferimento al periodo di imposta in corso (annualità 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Articolo 21 – Rimessione in termini per i versamenti

Nuova rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Dopo quella disposta dall’articolo 60 del DL 18/2020 (entrato in vigore il 17/03/2020) che prevedeva che “i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”, si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dall’art. 60 del Dl n. 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

Attenzione: l’ambito applicativo della riemissione in termini è molto più ampio di quello relativo ai codici tributo sospesi, ma riguarda tutti i versamenti verso la pubblica amministrazione (oltre ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria).

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Note

Si rimanda ai profili Linkedin degli autori Barreca e Benotto.

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