Misure per un totale di quasi 55 miliardi di euro per sostenere le imprese, i professionisti e le famiglie nella Fase 2 dell’emergenza coronavirus: è il Decreto Rilancio, già atteso per aprile e poi rinominato Decreto Maggio, approvato il 13 maggio 2020 al Consiglio dei ministri. Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 maggio. Sono state segnalate difficoltà nella mattinata del 20 maggio nell’accesso al sito della pubblicazione, sovraccarico per il gran numero di visitatori.
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Si tratta di un testo complesso “pari a due leggi di Bilancio”, ha spiegato il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza di presentazione del testo, annunciando 25,6 miliardi di euro destinati ai lavoratori, circa 16 miliardi di euro per le imprese e un rilevante taglio delle tasse di circa 4 miliardi di euro, scelta che include per le imprese fino a 250.000 euro di fatturato la cancellazione del versamento Irap di giugno (saldo 2019 e acconto 2020).
Il provvedimento contiene dunque tutte le indicazioni sui fondi in aiuto alle aziende, ma anche i bonus e le misure fiscali da adottare (tra cui la proroga del periodo di moratoria delle sanzioni relative allo scontrino elettronico e novità sulla lotteria degli scontrini). Vediamo nel dettaglio quali sono le principali.
Decreto Rilancio fondo perduto
La disposizione mira a individuare forme di per i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, demandando all’Agenzia delle entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l’attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti. I beneficiari sono i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e titolari di partita IVA. Tra i soggetti beneficiari rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Il comma 2 dell’articolo contiene le categorie di soggetti che non possono in ogni caso beneficiare del contributo, e più precisamente:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR;
- i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.
Il contributo spetta ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi, relativi al periodo d’imposta 2019, non superiore a cinque milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
Il contributo non spetta, in ogni caso:
• ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza,
• nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria
• ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Come sopra indicato il contributo non spetta, sorprendentemente, ai professionisti con cassa di previdenza privata obbligatoria e sinceramente non si comprende la ratio di questa disposizione!
Decreto Rilancio 2020 bonus per professionisti e famiglie
Nel Decreto Rilancio viene previsto il rinnovo automatico del Bonus 600 euro Inps, l’introduzione del bonus 1000 euro Inps e modifiche al Bonus baby sitter 2020 e Congedo Parentale. Per approfondimenti, si vedano le rispettive pagine linkate, oppure la scheda su tutti i bonus Inps.
Quali sono tutti i bonus 2020: lista completa e guida pratica
Decreto Rilancio CIG
La CIG, cassa integrazione, con il Decreto Rilancio è stata prorogata. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato che l’erogazione sarà più rapida. Il 40% delle ore saranno anticipate da Inps entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, la quale a sua volta deve essere presentata entro quindici giorni dal momento della riduzione o chiusura dell’attività. Questo vale per le domande che saranno presentate dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio. In totale dunque gli imprenditori potranno usufruire fino a diciotto settimane di CIG.
Taglio tasse Decreto Rilancio: IRAP, IMU e TOSAP
Per le aziende fino a 250.000 euro di fatturato annuo a giugno non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.
Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Alberghi e centri termali a giugno non pagheranno l’Imu.
Fino a ottobre non si pagherà di più per gli spazi extra di occupazione del suolo pubblico che sono necessari agli esercenti per garantire la sicurezza degli avventori tramite il distanziamento sociale.
Contratti finanziari e assicurativi Decreto Rilancio
Tale disposizione introduce modalità semplificate per la conclusione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi per permettere di assicurare la continuità nell’accesso degli investitori a tali servizi e prodotti. La disposizione agevola anche la conclusione a distanza dei nuovi contratti mediante modalità semplificate di formalizzazione del consenso superando le difficoltà operative esistenti a causa della emergenza Covid-19.
Tale disciplina opera principalmente nell’interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell’accesso ai servizi finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione a distanza dei relativi contratti. La norma ha carattere eccezionale e, pertanto, regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.
Garanzia sull’assicurazione dei crediti commerciali
Viene prevista la creazione di uno strumento di “riassicurazione” dello Stato ha come obiettivo il mantenimento del sistema del finanziamento interaziendale e conseguire la continuità degli scambi commerciali atti a garantire l’integrità del sistema produttivo nazionale. Con il fine favorire l’accesso alle coperture assicurative emesse a protezione della liquidità delle aziende italiane si propone uno strumento di garanzia statale per l’assicurazione crediti commerciali a breve termine per permettere al sistema economico delle imprese di mantenere le linee di credito coperte dalle Compagnie di Assicurazione ai livelli in essere antecedentemente all’emergenza sanitaria Covid-19.
Fondo di Garanzia della Banca Europea per gli investimenti
La BEI – Banca Europea per gli Investimenti – ha proposto la creazione di un fondo di garanzia paneuropeo da 25 miliardi di euro per il sostegno agli Stati membri nella risposta alla crisi derivante dalla pandemia Covid-19, denominato “Pan-European Guarantee Fund” con l’obiettivo di garantire per piccole e medie imprese, imprese a media capitalizzazione e grandi imprese ed enti pubblici, liquidità e accesso a finanziamenti per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza pandemica. Questa misura darebbe la possibilità di erogare fino a circa 200 miliardi di euro principalmente nella forma di garanzie e prestiti diretti (della BEI o del Fondo Europeo per gli Investimenti-FEI, entrambi con merito di credito AAA) o indiretti (tramite intermediari finanziari e banche di promozione nazionale) a favore dei suddetti beneficiari finali.
Voto plurimo nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati
Con questo intervento normativo si vuole mantenere l’autonomia statutaria e lasciare al mercato la scelta in merito all’emissioni di azioni a voto plurimo anche da parte di società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati.
Questa sceltà è fatta per permettere il rispetto dei diritti delle minoranze e le esigenze di protezione delle dinamiche di mercato che verrebbero assicurati anche dall’introduzione del meccanismo del c.d. “whitewash”, quale condizione per l’approvazione della deliberazione che introduce una categoria di azioni a voto plurimo. La medesima protezione verrebbe del resto prevista per ogni ipotesi nella quale una società italiana con azioni quotate in un mercato regolamentato intenda ottenere il medesimo risultato, mediante una deliberazione in forza della quale la società trasferisca la sede sociale all’estero.
Decreto Rilancio startup innovative
Il tema del rafforzamento dell’ecosistema delle startup innovative è molto discusso e la volontà del Governo è di introdurre una norma che sostenga la nascita e lo sviluppo delle start up innovative mediante un incremento della dotazione finanziaria della misura esistente e, dall’altro, ampliando la capacità di azione. Con riferimento alla capacità di azione della misura, la norma intenderebbe completare il supporto prestato alle start up innovative, che attualmente si limita alle sole fasi iniziali del ciclo di vita delle predette imprese. Le startup per loro natura hanno esigenze di liquidità maggiori rispetto a quelle delle altre imprese di piccola dimensione e anche quando iniziano a fatturare e hanno buone entrate, necessitano di ulteriori fondi per consolidarsi e crescere nel mercato.
Sono state pertanto destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l’anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato, e per l’anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delversamenti decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste compreso il rapporto di co-investimento e le risorse di investitori regolamentati o qualificati.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Per incentivare le spese di investimento necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche è previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020 fino ad un massimo di 80.000 euro.
I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema sottoposti al rispetto delle prescrizioni sanitarie con riferimento alle misure di contenimento del COVID-19.
Decreto Rilancio ecobonus
I soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi di efficienza energetica, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi privati, anche diversi dai fornitori di beni e servizi che hanno effettuato gli interventi, con la facoltà di successiva cessione del credito.
La detrazione si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo ed è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
L’aliquota si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 10.
Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è usufruito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato usufruito dal primo soggetto cedente senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta,
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
L’obiettivo di questa disposizione è quello di prorogare i termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 18 e 19 del Decreto Legge n.23 del 8 aprile 2020, nonché dagli articoli 61 e 62 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020. Pertanto, la riscossione dei versamenti relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
- alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale,
- all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria,
sono sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti previsti dall’articolo 18 del Decreto Legge n.23 del 8 aprile 2020, potranno essere versati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (al posto del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (al posto del mese di giugno 2020).
Eventuali versamenti effettuati non saranno oggetto di rimborso.
Salvaguardia del credito
È previsto che il credito di 80 euro e il trattamento integrativo di 100 euro spettanti, fino al 30 giugno 2020 e dal primo luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti nelle citate disposizioni siano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Coerentemente il datore di lavoro riconosce i benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del DL n. 18 del 2020 considerando la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Inoltre, il sostituto d’imposta erogherà al lavoratore le somme che quest’ultimo non ha percepito a titolo di credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, (bonus Renzi) nel periodo in cui lo stesso ha fruito delle misure a sostegno del lavoro ai sensi degli articoli da 19 a 22 del DL n. 18 del 2020. Queste somme saranno corrisposte a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Riduzione IVA per cessioni di beni necessari per il contenimento dell’epidemia
Questa norma prevede l’inserimento nella tabella A, parte II-bis, allegata al DPR n.633 de 26 ottobre 1972, delle mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, prevedendo che alle relative cessioni si applichi l’aliquota IVA del 5%. Inoltre, in via transitoria e fino alla data del 31 dicembre 2020, visto il perdurare dello stato di emergenza sanitaria in atto le cessioni di tali beni beneficeranno di un regime di maggior favore prevedendo che le stesse siano esenti i da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.
Tra gli altri, sono beni necessari:
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti…
Rate di acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica
A causa del fatto che i consumi di gas naturale ed energia elettrica sono destinati, come tutti i prodotti energetici, a subire pesanti contrazioni per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e con l’intento di favorire le imprese del settore, colpiti dalla stessa crisi, la norma proposta mira a permettere una riduzione delle rate di acconto mensili dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, da versare nel periodo dal mese di maggio 2020 al mese di dicembre dello stesso anno, disponendo che le stesse siano versate in una misura ridotta rispetto a quelle calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente.
Modifiche alla disciplina dell’Ivafe per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Con riferimento all’imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero (IVAFE) da soggetti residenti nel territorio dello Stato, a decorrere dal 2020, è esteso anche agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate che detengono attività di natura finanziaria all’estero, a decorrere dal 2020, oltre alle persone fisiche. Al fine di uniformare, il trattamento previsto, per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell’IVAFE, a quello previsto per gli stessi soggetti, ai fini dell’imposta di bollo, con la proposta in commento si vogliono apportare le necessarie modifiche alle norme in vigore.
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti
La norma mira per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, e tutti gli altri enti di natura privata come fondazioni, associazioni, enti non commerciali, enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di categoria, un credito d’imposta finalizzato a incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus. Al momento non è ancora definito l’importo, ma la modalità di erogazione del credito riconosciuto, solo in compensazione, per ciascun beneficiario dovrebbe essere fino ad un massimo di 60.000 euro, nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020.
Incentivi per gli investimenti nell’economia reale
Tale misura di carattere strutturale vuole ad incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei PIR, i piani di risparmio a lungo termine, di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese. La disposizione mira a convogliare in maniera consistente gli investimenti verso imprese di minori dimensioni concedendo la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo PIR con dei vincoli di investimento più specifici.
Decreto Rilancio e scontrino elettronico
La norma proroga fino al primo gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell’articolo 24 del DPR. n. 633 del 1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. La proroga interviene anche con uno slittamento del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.
Lotteria degli scontrini
La disposizione introduce un differimento al 1° gennaio 2021 per la decorrenza della lotteria dei corrispettivi in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica Covid-19, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) e il contenimento degli spostamenti non essenziali, rende difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici, mettendo a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti con volume d’affari inferiore a 400.000 euro di dotarsi di tale strumento.
Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione delle bozze precompilate dei documenti IVA
La norma in commento dispone che l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle entrate sia rinviato alle operazioni IVA effettuate dal primo gennaio 2021.
Fattura elettronica e Decreto Rilancio
La norma proroga dal primo gennaio 2020 al primo gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che introducono una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.
Sospensione del versamento a seguito del controllo delle dichiarazioni
In considerazione degli effetti dei provvedimenti del periodo emergenziale sulla liquidità delle imprese e dei cittadini, la norma proposta rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo
Con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie, la norma proposta consente di effettuare i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione vigente prevista dall’articolo 28-ter del DPR n.602 del 29 settembre 1973.
Agevolazioni per gli affitti Decreto Rilancio
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, è prevista l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Tale credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Per i casi di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Il credito di imposta in questione spetta anche alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
Anche in questo caso è presente la condizione per fruire del credito d’imposta di imposta che è commisurata all’ammontare all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno è che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Incremento fondo per il sostegno alle locazioni
Tale disposizione mira a ridurre l’impatto economico riconducibile al diffondersi dell’emergenza causata dal virus COVID-19 in relazione alla posizione dei soggetti che versano in condizioni disagiate, prevedendo un incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 di 100 milioni per l’anno 2020.
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
La presente disposizione ha l’obiettivo di alleggerire, temporaneamente, il peso delle quote fisse delle bollette elettriche specie per le piccole attività produttive e commerciali, e ha come riferimento un periodo di tre mesi a partire da aprile 2020 permette la tempestiva agendo rapidamente con una misura che semplifica l’iter della procedura.
Agevolazioni dei patti territoriali e dei contratti d’area
Tale disposizione attua una remissione in termini a favore delle imprese che, per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano proceduto agli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/00, attestante l’ultimazione dell’intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area. La proroga della scadenza al 31 maggio 2020 si rende necessaria al fine di non sanzionare con la decadenza dei benefici, in questo momento di crisi economica legata all’emergenza sanitaria da Covid-19, le imprese che, per causa ad esse non imputabile, non siano riuscite a presentare le dichiarazioni sostitutive previste dal decreto crescita.
Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi
I dati di monitoraggio per il meccanismo dei Certificati bianchi al termine per la verifica del conseguimento dell’obbligo 2018, scadente al 31 maggio 2019, hanno evidenziato che per colmare l’attuale carenza di certificati ai fini dell’obbligo 2019, con scadenza al 31 maggio 2020 e prorogato per effetto del “Decreto Cura Italia” alla data del 22 luglio 2020, dovranno essere emessi almeno 0,6milioni di CB virtuali.
Questa situazione di scarsa liquidità del mercato dei Certificati Bianchi si è aggravata per l’attuale emergenza sanitaria legata al Covid-19, ed il rallentamento nella gestione ordinaria dell’intero meccanismo subirà ragionevolmente un rallentamento di nuovi investimenti in efficienza energetica determinando una maggiore riduzione di liquidità del mercato.
Due per mille
In considerazione della situazione straordinaria determinatasi a seguito della emergenza sanitaria Covid 19, vengono dettate nuove disposizioni in materia erogazione ai partiti politici delle somme spettanti in base all’articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (destinazione volontaria del 2 per mille dell’IRPEF) tenuto anche conto del differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
In particolare, per i partiti beneficiari entro il 31 agosto 2020 sarà erogata una somma a titolo di acconto pari all’acconto erogato nell’anno 2019. Il saldo verrà corrisposto entro il successivo 31 dicembre 2020, in base alle risorse destinate dai contribuenti sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate entro i termini previsti dalla legge per il medesimo anno 2020.