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Decreto Rilancio, ecco tutti gli aiuti per sostenere il lavoro

Dagli aiuti di Stato alle aziende, ai bonus per i professionisti, o ancora il supporto a chi fa ricerca sul coronavirus: ecco le principali disposizioni in materia di sostegno economico alle imprese e ai lavoratori del Decreto Rilancio

Pubblicato il 21 Mag 2020

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

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Il Decreto Rilancio, atteso per aprile e poi rinominato Decreto Maggio, ed approvato il 13 maggio 2020 al Consiglio dei ministri è finalmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 19 maggio. Esso prevede numerosi interventi in materia di aiuti per sostenere il lavoro e le imprese. Vediamo quali sono i principali, dagli aiuti di Stato ai bonus per i professionisti.

Aiuti di Stato

La normativa europea sugli aiuti di Stato, come regola generale, dispone che le imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali e incompatibili e che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea non possono beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero, il cosiddetto “principio Deggendorf“, che non si applica nei casi di indennizzo dei danni derivanti da calamità naturale, pertanto la qualifica di evento eccezionale della pandemia Covid-19 è da considerarsi come eccezionale e temporanea e trattata come evento emergenziale quindi il Temporary Framework per sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di coronavirus è compatibile. Da ciò discende che possono essere concessi aiuti anche a imprese che hanno ancora l’obbligo di rimborsare ulteriori aiuti illegali e incompatibili, purchè solo ed esclusivamente nell’ambito del Temporary Framework.

Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette

Il regime quadro di questa norma adempie agli obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea degli interventi in forma di aiuti di Stato per far fronte all’emergenza Covid-19, pertanto Regioni e Provincie autonome possono promuovere azioni (aiuti) sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali alle imprese ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni.

Tale regime verrà poi notificato per permettere, una volta autorizzato dalla Commissione europea, a Regioni e Provincie autonome di procedere alla concessione degli aiuti, nell’ambito di quelli approvati dalla Commissione europea e in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, poi integrata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final.

Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19” e successive modificazioni. In considerazione della situazione emergenziale in atto è prevista la facoltà delle Regioni e delle Provincie autonome di adottare misure di aiuto alle imprese, a valere sulle proprie risorse, nel rispetto della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”.

Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 800 mila euro per impresa.

L’aiuto complessivo concesso non può superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese

Con tale disposizione si prevede la concessione di aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, sempre ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”. Essa prevede la possibilità per Regioni, Province autonome e altri enti territoriali nonchè le Camere di commercio, di adottare misure di aiuto a valere su risorse proprie, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza coronavirus. Tali garanzie possono essere erogate direttamente o attraverso banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

R&S sul coronavirus

Questa disposizione prevede la possibilità da parte di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, per finalità di ricerca e sviluppo utile a fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza. I predetti aiuti sono concessi a favore delle imprese sotto forma di agevolazioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Gli aiuti disciplinati dalla disposizione in esame riguardano progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 e antivirali pertinenti. Della ricerca in materia di coronavirus e antivirali pertinenti fanno parte la ricerca su vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione, nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari.

I costi ammissibili possono riguardare tutti i costi necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, compresi, tra l’altro i costi:

  • del personale,
  • per le apparecchiature,
  • per servizi digitali e informatici,
  • per gli strumenti diagnostici,
  • per la raccolta di dati e il loro trattamento,
  • per i servizi di ricerca e sviluppo e per le sperimentazioni precliniche e cliniche (fasi di sperimentazione I-IV),
  • per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri attivi immateriali,
  • per l’ottenimento delle valutazioni della conformità e/o delle autorizzazioni necessarie per la commercializzazione di vaccini e medicinali, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e dispositivi di protezione individuale nuovi e migliorati,
  • le sperimentazioni di fase IV sono ammissibili, a condizione che esse consentano un ulteriore avanzamento scientifico o tecnologico.

L’ aiuto, per ciascun beneficiario, può coprire il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e non supera l’80% dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, in base alla definizione di cui all’articolo 2, punti 84, 85 e 86, del regolamento (UE) n. 651/2014. L’intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese. Ai fini della compatibilità, tali aiuti devono essere concessi entro il 31 dicembre 2020.

Aiuti per investimenti in infrastrutture di prova e upscaling

La norma disciplina gli aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al coronavirus. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti, nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione, per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie:

  • medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il coronavirus, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime;
  • i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie;
  • i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione;
  • gli strumenti per la raccolta/il trattamento di dati.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un’agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l’impresa ha presentato la domanda; l’importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell’investimento. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento necessari per realizzare le infrastrutture di prova e upscaling per lo sviluppo dei prodotti. Per i progetti avviati prima del primo febbraio 2020, sono ammissibili all’aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto.

L’aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili, e può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l’investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell’aiuto o di applicazione dell’agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Il progetto d’investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto.

Produzione di prodotti connessi al coronavirus

La norma consente aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al coronavirus e comprende:

  • i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime e gli altri investimenti inclusi quelli per la produzione di dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie;
  • i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione.

Anche in questo caso enti possono adottare misure e concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di garanzie a copertura delle perdite ovvero una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un’agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente.

La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l’impresa ha presentato la domanda. L’importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell’investimento, e l’importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10 % annuo sul costo degli investimenti nell’arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall’altro.

Sovvenzioni per evitare i licenziamenti

L’articolo prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia. Tali aiuti, sono finalizzati a proteggere l’occupazione e sono volti a contribuire ai costi salariali delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, che a causa della pandemia, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti. Rientrano nell’articolo in questione gli aiuti che conferiscono alle imprese un vantaggio selettivo, circostanza che può verificarsi se gli aiuti sono limitati a determinati settori, regioni o tipi di imprese, poichè in tal caso rientrano nella definizione di aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Al contrario, non rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo in questione gli aiuti che riguardano tutta l’economia, poiché, in quanto tali, non comportano un vantaggio selettivo e, pertanto, esulano dal campo di applicazione del controllo dell’Unione sugli aiuti di Stato. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. La predetta sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non deve superare l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.

Reddito di emergenza

Per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza – Rem, in due quote ciascuna pari a 400 euro che vanno moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (ISEE).

Si rimanda all’articolo focus sul tema.

Reddito di emergenza 2020 (REM) 400-800 euro: a chi spetta, quant’è e come far domanda

Sorveglianza sanitaria

Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Ai datori di lavoro non è fatto obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto e iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Bonus 1000 euro maggio Inps, a chi spetta: professionisti e lavoratori agricoli, che c’è da sapere

Per i predetti beneficiari la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Bonus 600 euro INPS aprile maggio, quando sarà pagato e requisiti

Indennità per i lavoratori domestici

Previsto anche un bonus per i lavoratori domestici,  non conviventi con il datore di lavoro, e che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Per essi con riferimento ai mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta un’indennità mensile pari a 500 euro per mese.

Si rimanda all’approfondimento specifico.

Bonus Inps lavoratori domestici – colf 400-600 euro: come ottenerlo

Diritto al lavoro agile

Per tutta la durata dello Stato di emergenza epidemiologica i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Attività di formazione a distanza

Per gli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Se ritenuto necessario, ed in ogni caso individuandone le relative modalità, i predetti istituti assicurano il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Proroga dei termini per il versamento di ritenute e contributi

Questa disposizione mira ad agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendogli di non procedere, fino al 30 giugno 2020 al versamento delle ritenute alla fonte operate come sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi saranno effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

Per attuare le disposizioni contenute nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:

  • apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
  • dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
  • dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Assistenza e servizi per la disabilità

La disposizione introduce un incremento del Fondo per le non autosufficienze, istituito nel 2006 con Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, co. 1264), con l’intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali.

Centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

È prevista un’integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.

Bonus Baby Sitter 2020 Inps, i requisiti: a chi spetta e come funziona

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