L’articolo 25 del nuovo Decreto Rilancio contiene una agevolazione completamente nuova per le imprese: il contributo a fondo perduto.
Infatti, se per l’ormai passato mese di aprile è previsto l’automatico rinnovo del bonus 600 euro Inps per i soggetti iscritti alla gestione separata, a quella degli artigiani e commercianti ed alle altre gestioni speciali dell’AGO, per il mese di maggio sono previste significative novità, tanto nei requisiti (è necessario aver subito importanti cali di attività) che nelle modalità di richiesta ed erogazione, in particolare per la nuova formula del “Contributo a fondo perduto”, erogato dall’Agenzia delle Entrate e non più dall’INPS.
Decreto Rilancio fondo perduto, a chi spetta
La nuova agevolazione del fondo perduto spetta a:
- Tutti i soggetti che conseguono reddito di impresa, in qualunque forma giuridica (individuali, società di persone, società di capitali, ma anche enti non commerciali, nell’ambito delle eventuali attività commerciali svolte);
- i professionisti titolari di partita IVA (salve le diverse eccezioni sottoelencate);
- i soggetti titolari di reddito agrario con partita IVA.
Fondo perduto chi è escluso
Sono esclusi esplicitamente:
- i soggetti la cui attività risulti cessata al 31 marzo 2020;
- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazioni;
- i professionisti iscritti alla gestione separata (che, oltre ai 600 euro di aprile, se rispettano le condizioni previste godono del bonus 1000 euro Inps di cui al comma 2 dell’art. 89);
- i lavoratori dello spettacolo (che fruiscono per aprile e maggio dell’indennità da 600 euro di cui al comma 9 dell’art. 89);
- i lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti alle casse di previdenza di diritto privato (ordini professionali).
Condizioni per l’ammissione al fondo perduto
I commi 3 e 4 dettano le condizioni per l’ammissione al contributo:
- che i ricavi (o compensi) siano stati non superiori a 5.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (il 2019 per quelli con periodo coincidente all’anno solare);
- che la somma del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019 (oppure che l’attività sia iniziata a partire dal 1° gennaio 2019, nel qual caso il contributo spetta comunque, almeno nella misura minima).
Importo del contributo
Se sono rispettate le due condizioni, il fondo perduto ottenibile è determinato sulla base della differenza tra l’ammontare di fatturato e corrispettivi di aprile 2020 rispetto a quelli di aprile 2019. In particolare, a seconda del livello di ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, il contributo si determina applicando a tale differenza la percentuale che segue:
- il 20% per soggetti con ricavi e compensi (conseguiti nel 2019 per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) non superiori a 400.000 euro
- il 15% per soggetti con ricavi superiori a 400.000 euro e non superiori ad euro 1.000.000
- il 10% per soggetti con ricavi superiori ad euro 1.000.000 e non superiori ad euro 5.000.000.
In ogni caso, all’avente diritto spetta un importo minimo determinato in euro mille per le persone fisiche e duemila per le persone giuridiche. Può essere utile un esempio: ipotizziamo un’impresa con ricavi 2019 annui per euro 800.000 (fascia b. – 15%) che presenti ricavi nel mese di aprile 2019 per euro 85.000 ma ricavi in aprile 2020 per euro 35.000; in questo caso l’impresa avrà diritto ad un contributo a fondo perduto pari ad euro 7.500 (decremento 50.000 x 15%). Attenzione che il comma 3 precisa che la nozione di ricavi include soltanto le voci relative alla cessione di beni e servizi oggetto dell’attività dell’impresa o delle relative materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili. Sono esplicitamente esclusi tutti gli altri componenti positivi quali quelli derivanti da cessione di beni strumentali, azioni e quote, strumenti finanziari, indennità, contributi. Il contributo non è soggetto ad Irap né a imposte sui redditi e non concorre al calcolo degli interessi passivi deducibili né alla determinazione totale dei ricavi dell’impresa.
Decreto Rilancio fondo perduto, come ottenerlo
Il contributo può essere richiesto esclusivamente mediante istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, presumibilmente mediante i servizi Entratel/Fisconline, accessibili mediante SPID, smart card CNS o le usuali credenziali rilasciate dall’Agenzia. L’istanza può anche essere presentata, per conto dell’interessato, da un intermediario fiscale (tipicamente un commercialista o altro soggetto abilitato) purché sia già precedentemente delegato ai servizi di cassetto fiscale o di fatturazione elettronica. E’ probabilmente la prima volta che ad un intermediario Entratel è richiesta la presenza di una delega attiva per la presentazione di un istanza telematica; sarà quindi opportuno che gli intermediari verifichino preventivamente le date di scadenza delle deleghe ricevute dai propri clienti al fine di non incappare in spiacevoli sorprese dell’ultimo minuto.
L’esatto contenuto dell’istanza, le modalità ed i termini di trasmissione sono demandati ad un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate. Sarà la stessa Agenzia, sulla base delle istanze presentate, ad accreditare direttamente su c/c bancario o postale il contributo spettante.
L’autocertificazione antimafia
L’istanza, oltre all’indicazione della sussistenza dei requisiti visti finora, magari non semplicissimi ma comunque determinabili abbastanza agevolmente da un professionista del settore, presenta un “intoppo” che in questo periodo di necessità di distanziamento sociale e limitazioni al movimento può costituire un problema piuttosto serio: la necessità di autocertificare il rispetto della normativa antimafia dichiarando che gli interessati (amministratori, soci di maggioranza, consorziati, etc.) non ricadono nei divieti di concessione di contributi da parte dello Stato per l’applicazione dell’art. 67 del DLgs. 159/2011 (applicazione di misure di prevenzione ai fini dell’Antimafia).
La sanzione per chi rilascia un’autocertificazione di regolarità antimafia nel caso in cui uno degli obbligati risulti invece privo dei requisiti prevede la pena, specificamente prevista dal decreto stesso, della reclusione da due a sei anni, oltre all’applicazione della confisca (art. 322-ter codice penale) ed alle “tradizionali” sanzioni fiscali tra il 100% e il 200% della somma indebitamente ricevuta. Inoltre è anche espressamente richiamato l’art 316- ter del codice penale che prevede reclusione da 6 mesi a 3 anni per l’indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.
Visto che all’interno di una società o altro soggetto collettivo possono essere più d’uno i soggetti tenuti alla verifica antimafia e che, alla fine, presumibilmente nella maggioranza dei casi l’istanza verrà trasmessa da un commercialista o altro intermediario fiscale, una più chiara identificazione delle responsabilità in caso di mancanza dei requisiti autocertificati sarebbe opportuna. Di sicuro il commercialista incaricato della trasmissione dovrà porre particolare attenzione a questo aspetto acquisendo un incarico dettagliato e che preveda le opportune dichiarazioni e manleve rilasciate esplicitamente da tutti gli interessati e non solo dal legale rappresentante.
Conclusione
Ribadiamo come ciò, in un periodo di restrizioni al movimento, divieto di riunioni e inopportunità in genere degli incontri di persona, costituisca un intoppo importante e potenzialmente fonte di contagio, senza avere alcuna rilevanza pratica per la stragrande maggioranza dei soggetti interessati. Come spesso accade, si penalizza inutilmente una grande maggioranza di soggetti al fine di complicare un poco la vita ad una piccola minoranza. Noi continuiamo a pensare si possa far meglio di così.