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Decreto Semplificazioni fiscali, cosa cambia: esterometro, fattura elettronica e bollo, le novità

Nella bozza del DL Semplificazioni fiscali non ci sono proroghe al via delle nuove modalità di comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero dal primo luglio, mentre sono escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati le operazioni entro i 5.000 euro

Pubblicato il 17 Giu 2022

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

fatturaPA

Nessuna proroga rispetto alla decorrenza stabilita al primo luglio 2022 per l’avvio delle nuove modalità di comunicazione dei dati delle operazioni attive e passive con l’estero, ma con previsione dell’esclusione dall’adempimento comunicativo per le operazioni fuori campo IVA di modico valore, sino a 5.000 euro per singola operazione: questo il principale intervento che si deduce dalla bozza del decreto-legge Semplificazioni fiscali ad oggi conosciuto ed in corso di approvazione in Consiglio dei ministri.

All’ampliamento del perimetro soggettivo degli obbligati alla fatturazione elettronica e, per l’effetto all’esterometro, che ricomprende da inizio luglio anche tutti i contribuenti forfetari, in regime di vantaggio e le ASD – Associazioni Sportive Dilettantistiche con ricavi o compensi dichiarati nel 2021 in misura superiore ai 25.000 euro, fa quindi da contraltare un intervento in tema di individuazione delle operazioni escluse da comunicazione.

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Altro intervento previsto riguarda il differimento, con decorrenza dal primo luglio 2022, del nuovo trattamento sanzionatorio per l’omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere inizialmente stabilito al primo gennaio scorso.

Sempre in tema di fatturazione elettronica, e con particolare riguardo all’imposta di bollo eventualmente dovuta, per i documenti emessi dal primo gennaio 2023 in avanti è stata viene innalzata da 250 a 5.000 euro la soglia di importo sotto cui è possibile effettuare il versamento dell’imposta di bollo entro il 30 settembre ed entro il 30 novembre per il primo e secondo trimestre. Da ultimo, sempre in materia di IVA, il termine di presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica – Li.Pe. relativa al secondo trimestre dell’anno viene posticipata al 30 settembre rispetto al 16 settembre, misura questa che avrà effetto da subito.

Decreto semplificazioni fiscali, le operazioni fuori campo IVA

L’articolo 12 della bozza del decreto semplificazioni fiscali interviene nuovamente nel corpo dell’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo numero 127 del 2015 ampliando il novero delle operazioni con l’estero escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati – cd. esterometro. Non vanno infatti comunicate non solo quelle documentate con fattura elettronica veicolata tramite SdI ovvero con bolletta doganale, ma anche, e in ciò risiede la novità, quelle fuori campo IVA, per carenza del requisito territoriale, di valore inferiore ai 5.000 euro. Si tratta di quelle operazioni non rilevanti territorialmente in Italia, e cioè di acquisti di beni e prestazioni di servizi da un fornitore estero non identificato a fini IVA e che, di conseguenza, non determinano la necessità di adempiere all’obbligo di integrazione del documento passivo ricevuto o di emissione di una autofattura.

Le operazioni interessate sono, più precisamente, quelle di cui agli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633 del 1972, come ad esempio relative a immobili all’estero, ovvero acquisti di carburanti o pernottamenti all’estero. Queste operazioni, che pure non vanno registrate, saranno tuttavia da comunicare con l’esterometro quando di ammontare superiore ai 5.000 euro per singola operazione mentre, al di sotto di questa soglia, nessun adempimento è richiesto all’operatore nazionale. Nella individuazione di questa soglia, si introduce nei fatti una ulteriore complicazione nella gestione delle comunicazioni verso il Fisco.

Decorrenza delle sanzioni: cosa dice il DL Semplificazioni fiscali

Altra novità interessa la previsione espressa, contenuta all’articolo 13 del decreto semplificazioni fiscali, dell’applicazione del nuovo trattamento sanzionatorio dettato a partire dal 1° luglio 2022, in caso di omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo del decreto legislativo n. 471 del 1997. Nonostante lo slittamento dell’avvio dell’esterometro con le nuove modalità, e cioè con formato xml e attraverso l’utilizzo di appositi tipidocumento per le operazioni passive con l’estero (TD17, TD18 e TD19) oltre che con utilizzo del codice destinatario convenzionale a 7 ics per quelle attive, le sanzioni irrogabili, nella nuova misura, erano ancora previste con decorrenza da inizio 2022.

Si tratta della sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili, riducibili alla metà in caso di trasmissione entro i quindici giorni successivi alle scadenze predefinite. Questa misura troverà quindi applicazione con riguardo alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 in avanti. Sino al 30 giugno 2022 restano quindi in vigore le precedenti regole sanzionatorie dove si faceva riferimento alla cadenza trimestrale dell’adempimento “esterometro”, ovviando in questo modo al potenziale rischio di un aggravio del trattamento sanzionatorio, per i primi due semestri dell’anno, che avrebbe portato alla irrogazione della sanzione massima stabilita in euro 400 per ciascun mese (e non a trimestre).

Imposta di bollo

Infine, con l’articolo 3 del decreto semplificazioni contenente misure in tema di modifiche al calendario fiscale, è stata incrementata a 5.000 euro, rispetto all’attuale misura dei 250 euro, la soglia che determina la possibilità di versare l’imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture elettroniche per il primo e secondo trimestre solare dell’anno entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 17 giugno 2014).

A decorrere infatti dalle operazioni effettuate dal primo gennaio 2023, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 5.000 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento. Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.

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