Il Decreto Legge “Sostegni Bis” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2021, disciplina all’articolo 1 i nuovi “Contributi a fondo perduto” per operatori economici, modificando sensibilmente quanto apparso nella precedente bozza del 30 aprile.
Siamo di fronte, infatti a tre tipologie distinte di contributi per un valore totale di 15,4 miliardi di euro: vediamo quali e a chi spettano.
Sostegni bis, il Contributo a fondo perduto “automatico”
Il contributo spetta a tutti i soggetti titolari la cui partita IVA sia attiva alla data di entrata in vigore del presente DL e che abbiano presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto del DL Sostegni.
A quanto ammonta
Ammonta al 100% di quanto già riconosciuto e verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate senza necessità di presentare una nuova istanza mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale si è già ricevuto il primo contributo oppure riconoscimento di credito imposta nel caso in cui l’operatore economico avesse effettuato tale scelta.
Trattamento fiscale del contributo
Il contributo non è soggetto ad IRAP né a imposte sui redditi e non concorre al calcolo degli interessi passivi deducibili né alla determinazione totale dei ricavi dell’impresa.
Decreto Sostegni, come funziona il contributo a fondo perduto per imprese e professionisti
Contributo a fondo perduto “alternativo”
Il contributo spetta a tutti i soggetti titolari la cui partita IVA sia attiva alla data di entrata in vigore del presente DL.
Sono esclusi esplicitamente:
- i soggetti la cui partita IVA risulti inattiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis;
- enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir (gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni);
- soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir (gli intermediari finanziari e le società di partecipazioni).
Condizioni per l’ammissione
Il comma 19 detta le condizioni per l’ammissione al contributo per gli operatori economici:
- i ricavi (o compensi) non devono avere superato i 10.000.000 di euro nel periodo d’imposta 2019;
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1^ aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1^ aprile 2019 al 31 marzo 2020
A differenza di quanto previsto nel Decreto Sostegni, gli operatori economici che abbiano attivato la partita IVA successivamente al 1^ gennaio 2019 possono accedere a tale contributo solo in presenza del calo del fatturato.
Importo del contributo
Se sono rispettate le due condizioni, il contributo ottenibile è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1^ aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1^ aprile 2019 – 31 marzo 2020 come segue:
Per soggetti che abbiano beneficiato del contributo a fondo perduto Decreto Sostegni:
- 60% per soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro
- 50% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro
- 40% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro
- 30% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro
- 20% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro
Per soggetti che non abbiano beneficiato del contributo a fondo perduto Decreto Sostegni:
- 90% per soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro
- 70% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro
- 50% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro
- 40% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro
- 30% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro
In entrambi i casi l’importo massimo del contributo a fondo perduto determinato secondo quanto sopra esposto non può eccedere centocinquantamila euro. Il contributo non è soggetto ad IRAP né a imposte sui redditi e non concorre al calcolo degli interessi passivi deducibili né alla determinazione totale dei ricavi dell’impresa.
Modalità di corresponsione
L’avente diritto può scegliere, e tale scelta è irrevocabile, se ricevere l’accredito del contributo a fondo perduto sul proprio conto corrente bancario oppure optare per la sua trasformazione in credito di imposta da utilizzare in compensazione su Modello F24 da presentare all’Agenzia delle Entrate esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dalla stessa.
Modalità di presentazione dell’istanza
Il contributo può essere richiesto esclusivamente mediante istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. L’istanza può anche essere presentata, per conto dell’interessato, da un intermediario fiscale (tipicamente un commercialista o altro soggetto abilitato) purché sia già precedentemente delegato ai servizi di cassetto fiscale.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e da 13 a 17 del D.L. 41/2021 in relazione alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
L’esatto contenuto dell’istanza, le modalità ed i termini di trasmissione sono demandati ad un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle Comunicazioni della liquidazione periodica iva l’istanza potrà essere presentata solo dopo la presentazione della Comunicazione relativa al I trimestre 2021.
Cosa succede nel caso in cui l’operatore economico abbia già presentato l’istanza e ottenuto il contributo del DL Sostegni
L’operatore economico può liberamente scegliere di accedere al contributo alternativo di cui al comma 5 presentando una nuova istanza. L’eventuale contributo già ottenuto ai sensi dei commi 1, 2 e 3 verrà scomputato da quello da riconoscere in base alla nuova istanza. Se da quest’ultima dovesse risultare un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi 1, 2 e 3 l’Agenzia non darà corso all’istanza stessa.
Contributo a fondo perduto “reddituale”
Il contributo spetta a tutti i soggetti titolari la cui partita IVA sia attiva alla data di entrata in vigore del presente DL.
Sono esclusi esplicitamente:
- i soggetti la cui partita IVA risulti inattiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis;
- enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir (gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni);
- soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir (gli intermediari finanziari e le società di partecipazioni).
Condizioni per l’ammissione
I commi 18 e 19 dettano le condizioni per l’ammissione al contributo per gli operatori economici:
- i ricavi (o compensi) non devono avere superato i 10.000.000 di euro nel periodo d’imposta 2019;
- vi sia stato un peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto all’esercizio 2019 in misura pari o superiore alla percentuale che verrà definita con uno specifico Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Importo del contributo
Se sono rispettate le due condizioni, il contributo ottenibile è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale (che verrà definita con uno specifico Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze) alla differenza tra il risultato economico del periodo di imposta 2020 e quello dell’anno 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.
L’importo massimo del contributo a fondo perduto determinato secondo quanto sopra esposto non può eccedere centocinquantamila euro. Il contributo non è soggetto ad IRAP né a imposte sui redditi e non concorre al calcolo degli interessi passivi deducibili né alla determinazione totale dei ricavi dell’impresa.
Modalità di corresponsione
L’avente diritto può scegliere, e tale scelta è irrevocabile, se ricevere l’accredito del contributo a fondo perduto sul proprio conto corrente bancario oppure optare per la sua trasformazione in credito di imposta da utilizzare in compensazione su Modello F24 da presentare all’Agenzia delle Entrate esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dalla stessa.
Modalità di presentazione dell’istanza
Il contributo può essere richiesto esclusivamente mediante istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. L’istanza può anche essere presentata, per conto dell’interessato, da un intermediario fiscale (tipicamente un commercialista o altro soggetto abilitato) purché sia già precedentemente delegato ai servizi di cassetto fiscale.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e da 13 a 17 del D.L. 41/2021 in relazione alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo. L’esatto contenuto dell’istanza, le modalità ed i termini di trasmissione sono demandati ad un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza potrà essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 è trasmessa entro il 10 settembre 2021.