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Decreto sostegni bis, prorogato il credito di imposta per gli affitti di immobili non abitativi: come funziona

Il Decreto sostegni bis prevede l’estensione e la proroga del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda: la misura viene potenziata e si amplia la platea di soggetti che possono farvi ricorso

Pubblicato il 28 Mag 2021

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

Luca Benotto

Dottore Commercialista

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Il Decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021, interviene nuovamente sul credito di imposta per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda inizialmente introdotto dall’articolo 28 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) prorogando e potenziando l’agevolazione e ampliando la platea dei beneficiari.

A chi spetta l’agevolazione per gli affitti del Decreto Sostegni bis

Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi e compensi che nel 2019 non siano stati superiori a 10 milioni di euro, enti non commerciali (compresi ETS e enti religiosi civilmente riconosciuti) che abbiano subito un calo medio mensile del fatturato del periodo primo aprile 2020 – 31 marzo 2021 almeno del 30% rispetto a quello del periodo primo aprile 2019 – 31 marzo 2020. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019 l’agevolazione spetta indipendentemente dal verificarsi del calo del fatturato.

Cedolare secca sugli affitti: cos’è e come applicarla

Si noti che i requisiti richiesti per la fruizione del credito di imposta oggetto del presente contributo sono gli stessi richiesti per l’ottenimento del contributo a fondo perduto cosiddetto “alternativo” introdotto dal Decreto Sostegni Bis (articolo 1, commi 4-15)

Oggetto dell’agevolazione

Canoni di locazione, di leasing, di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito di imposta spetta fino al 31 luglio 2021 a condizione che dette imprese abbiano subito una riduzione del fatturato e/o corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019

Misura e forma dell’agevolazione

L’agevolazione è erogata sotto forma di credito di imposta e ammonta al 60 per cento dell’ammontare mensile del canone. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda il credito di imposta ammonta al 30 per cento dell’ammontare mensile del canone.

Per le strutture turistico-ricettive il credito di imposta ammonta al 50 per cento dell’ammontare mensile del canone. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito di imposta spetta fino al 31 luglio 2021 a condizione che dette imprese abbiano subito una riduzione del fatturato e/o corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

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