Ecco come si può fare domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni per partite Iva, aziende. Con la pubblicazione del provvedimento del 23 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza e illustrato termini e procedure per la richiesta del contributo. Le istanze possono essere presentate dal 30 marzo al 28 maggio tramite il portale Fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
Contributo a fondo perduto, come fare domanda (decreto Sostegni 2021)
Le modalità di presentazione ricalcano quelle già viste per l’originario contributo previsto dal decreto Rilancio poi riproposte per il contributo Decreto Ristori e Ristori bis, nonché per il contributo Centri Storici e Comuni Montani. L’istanza va necessariamente presentata utilizzando l’apposita area sul portale “Fatture e Corrispettivi” abilitata dal 30 marzo.
Decreto Sostegni, come funziona il contributo a fondo perduto per imprese e professionisti
Chi può presentare l’istanza
L’istanza può essere presentata direttamente dal contribuente (o dal suo legale rappresentante se persona giuridica) in possesso di abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedendo mediante le credenziali Entratel/Fisconline, SPID, CNS o CIE oppure da un intermediario fiscale (tipicamente un commercialista) che sia alternativamente in possesso di:
- delega del contribuente all’accesso al servizio “Fatture e Corrispettivi”;
- delega del contribuente all’accesso al “Cassetto Fiscale”;
- una delega specifica rilasciata dal contribuente per la sola trasmissione dell’istanza.
Termini per l’invio
L’istanza può essere presentata a partire dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021. All’interno di tale periodo è possibile presentare istanze sostitutive, ma soltanto nel caso in cui non sia ancora stato eseguito il mandato di pagamento o comunicato il riconoscimento del credito d’imposta (nel caso di scelta di quest’ultima modalità di fruizione del contributo).
Così come già visto con gli altri contributi della famiglia, sono previsti 2 distinti momenti per le ricevute di presentazione dell’istanza:
- una prima ricevuta di presa in carico, o di scarto in caso di mancato superamento dei primi controlli formali (presumibilmente immediati o quasi);
- una seconda ricevuta (superati gli ulteriori controlli) che comunica il pagamento del contributo (o il riconoscimento del credito d’imposta) oppure l’eventuale scarto, indicando i motivi dello stesso.
Il provvedimento specifica che, una volta accolta per il pagamento o il credito, l’istanza non può essere ripresentata o integrata. È possibile esclusivamente la rinuncia.
Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni, quando arrivano i soldi
Il bonifico può essere erogato esclusivamente su un conto corrente intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. È anche possibile, in sede di presentazione dell’istanza, optare irrevocabilmente per l’utilizzo del contributo nella forma di credito d’imposta, che sarà comunque fruibile solo una volta perfezionati i controlli dell’Agenzia e disponibile la comunicazione di riconoscimento.
I dati per la domanda del contributo a fondo perduto
L’istanza dovrà necessariamente riportare i seguenti dati:
- codice fiscale del richiedente;
- codice fiscale del legale rappresentante del richiedente persona giuridica (o minore/interdetto);
- in caso di erede che prosegue l’attività, il codice fiscale del soggetto deceduto;
- al fine di determinare la percentuale del contributo applicabile (60%, 50%, 40%, 30%, 20%), l’indicazione della fascia dei ricavi o compensi riferiti del secondo periodo d’imposta antecedente all’entrata in vigore del decreto (il 2019, per soggetto il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, o il periodo 01/07/2018-30/06/2019 per le società con esercizio a cavallo d’anno), sulla base delle indicazioni fornite dalla seguente tabella;
- l’indicazione se il richiedente ha attivato la partita iva a partire dal 1° gennaio 2019 (nel qual caso ha diritto al contributo indipendentemente dal requisito del calo del fatturato);
- l’importo medio mensile di fatturato e corrispettivi 2019 (tipicamente, fatturato annuo / 12);
- l’importo medio mensile di fatturato e corrispettivi 2020;
- la scelta, irrevocabile, tra l’erogazione mediante bonifico o l’utilizzo come credito d’imposta (non è possibile una scelta intermedia);
- l’IBAN dell’eventuale conto corrente (necessariamente intestato o cointestato al richiedente) su cui ricevere il bonifico;
- il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione e l’eventuale sua dichiarazione sostitutiva relativa al conferimento di una specifica delega per l’invio dell’istanza.
Come calcolare il fatturato medio mensile
Il calcolo del fatturato medio mensile è solo apparentemente semplice. Le istruzioni e la guida predisposta dall’Agenzia indicano di considerare a tal fine:
- “…tutte le fatture attive, al netto dell’IVA, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre”;
- le note di variazione aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
- le cessioni di beni ammortizzabili (che sono tipicamente escluse dal volume d’affari);
- l’ammontare globale dei corrispettivi 2019 e 2020 (al netto dell’IVA, tranne che nel caso in cui si applichi la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine o delle agenzie di viaggio, per cui i corrispettivi possono essere assunti al lordo dell’IVA);
- gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’IVA (es. rivendita tabacchi e giornali e riviste) devono considerare anche gli aggi maturati nel periodo su tali operazioni.
Nel caso di partita IVA aperta successivamente al 31 dicembre 2018 il calo medio mensile andrà calcolato considerando soltanto i mesi successivi a quello di apertura (es. partita IVA aperta a maggio 2019 – si calcolerà la media mensile del 2019 solo sul periodo giugno-dicembre). Ricordiamo che in questo caso non si applica il requisito del calo dei ricavi del 30% ma si avrà comunque diritto al contributo in misura non inferiore al minimo, previsto in 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per società ed enti.
Contributo a fondo perduto, i problemi
Sebbene questo intervento intenda trattare argomenti prettamente operativi, non si può non menzionare l’esistenza di dubbi interpretativi in merito alla possibilità/necessità di considerare all’interno della nozione di fatturato componenti fuori dall’ambito di applicazione dell’IVA. Va per prima cosa evidenziato che la nozione di fatturato non è esplicitata da alcuna norma. Le circolari 9 e 22 del 2020 e la risposta 350 hanno chiarito, in materia di componenti cui non si applica l’IVA, che pur non concorrendo queste al calcolo del volume d’affari, se indicate in fattura esse vanno incluse nel calcolo “…purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa di cui all’articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, del medesimo TUIR).” Ne consegue che mentre sul caso specifico trattato dalla risposta 350 (contributi esclusi ex art. 2 c.3 lett. a DPR 633/72) il responso è favorevole alla loro inclusione nella nozione di fatturato, lo stesso non si può dire per quanto riguarda invece le anticipazioni sostenute in nome e per conto del cliente e fuori campo IVA ai sensi dell’art. 15, scenario diffuso per molte categorie e che può impattare in maniera molto significativa in alcuni scenari (si pensi ad esempio alla riscossione delle imposte d’atto da parte dei notai che talvolta supera di un ordine di grandezza l’effettivo compenso fatturato). Sebbene un comunicato stampa di Assosoftware del 24/06/2020 suggerisca di comprendere tali anticipazioni nella nozione di fatturato, è parere di chi scrive che ciò non possa considerarsi corretto.
Le sanzioni
Infine, non si può non raccomandare massima prudenza ed attenzione nella compilazione. Non tanto per le sanzioni, seppur non irrilevanti vista la misura dal 100% al 200% di quanto indebitamente percepito, ma per l’applicabilità del reato di “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” di cui all’art. 316ter del Codice penale.