L’articolo 1 contenuto nella bozza del Decreto Sostegni del primo marzo 2021 disciplina le modalità di accesso al “Contributo a fondo perduto” per l’anno 2021. La norma ricalca sostanzialmente quella contenuta nel Decreto “Rilancio” per l’ottenimento del primo contributo a fondo perduto per l’anno 2020.
Contributo a fondo perduto, a chi spetta
Il contributo spetta a tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Sono esclusi esplicitamente:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;
- i soggetti che abbiano attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del Decreto Sostegni;
- enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir (gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni);
- soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir (gli intermediari finanziari e le società di partecipazioni).
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I requisiti
I commi 3 e 4 dettano le condizioni per l’ammissione al contributo:
- che i ricavi (o compensi) siano stati non superiori a 5.000.000 di euro nel periodo d’imposta 2019;
- che la somma del fatturato e dei corrispettivi del mese di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai due terzi di quelli di gennaio e febbraio 2019 (oppure che l’attività sia iniziata a partire dal 1° gennaio 2019, nel qual caso il contributo spetta comunque, almeno nella misura minima).
Importo del contributo
Se sono rispettate le due condizioni, il contributo ottenibile è determinato sulla base della differenza tra l’ammontare di fatturato e corrispettivi del I bimestre 2021 rispetto a quelli del primo bimestre 2019. In particolare, a seconda del livello di ricavi e compensi del periodo d’imposta 2019, il contributo si determina applicando a tale differenza la percentuale che segue:
- il 20% per soggetti con ricavi e compensi (conseguiti nel 2019 per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) non superiori a 400.000 euro
- il 15% per soggetti con ricavi superiori a 400.000 euro e non superiori ad euro 1.000.000
- il 10% per soggetti con ricavi superiori ad euro 1.000.000 e non superiori ad euro 5.000.000.
In ogni caso, all’avente diritto spetta un importo minimo determinato in euro mille per le persone fisiche e duemila per le persone giuridiche. L’importo massimo del contributo a fondo perduto determinato secondo quanto sopra esposto non può eccedere centocinquantamila euro.
Il comma 3 precisa che la nozione di ricavi include soltanto le voci relative alla cessione di beni e servizi oggetto dell’attività dell’impresa o delle relative materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili. Sono esplicitamente esclusi tutti gli altri componenti positivi quali quelli derivanti da cessione di beni strumentali, azioni e quote, strumenti finanziari, indennità, contributi. Il contributo non è soggetto ad IRAP né a imposte sui redditi e non concorre al calcolo degli interessi passivi deducibili né alla determinazione totale dei ricavi dell’impresa.
Cosa dice la bozza del Decreto Sostegni
L’avente diritto può scegliere, e tale scelta è irrevocabile, se ricevere l’accredito del contributo a fondo perduto sul proprio conto corrente bancario oppure optare per la sua trasformazione in credito di imposta da utilizzare in compensazione su Modello F24 da presentare all’Agenzia delle Entrate esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dalla stessa.
Come si ottiene il contributo a fondo perduto
Il contributo può essere richiesto esclusivamente mediante istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, presumibilmente mediante i servizi Entratel/Fisconline, accessibili mediante SPID, smart card CNS o le usuali credenziali rilasciate dall’Agenzia. L’istanza può anche essere presentata, per conto dell’interessato, da un intermediario fiscale (tipicamente un commercialista o altro soggetto abilitato) purché sia già precedentemente delegato ai servizi di cassetto fiscale; stranamente, non pare essere più prevista la possibilità di richiesta mediante intermediari delegati ai servizi di fatturazione elettronica.
L’esatto contenuto dell’istanza, le modalità ed i termini di trasmissione sono demandati ad un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate. La somiglianza tra i due contributi fa ipotizzare che possa venir utilizzato lo stesso servizio già in uso per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio per il 2020 una volta aggiornato alle nuove norme.
Bozza Decreto Sostegni, l’analisi
La norma appare molto simile a quella contenuta nel Decreto Rilancio e reca con sé non solo gli aspetti positivi, quali la relativa semplicità nell’individuazione dei dati da porre a confronto e la snellezza dell’istanza da presentare, ma anche quelli negativi e cioè il fatto di porre a confronto un solo periodo (prima era un mese ed ora un bimestre) senza tenere conto delle variazioni di fatturato intervenute in un arco di tempo più lungo (per esempio l’intero anno 2020 rispetto all’anno 2019).
È noto, infatti, che le misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria, a parte per i periodi di lockdown nazionale, hanno avuto un diverso impatto sia a livello geografico per effetto delle determinazioni regionali sia a livello di codici Ateco, senza contare che molte attività economiche sono caratterizzate da trend stagionali specifici. Considerare le variazioni dell’intero anno consentirebbe di attenuare eventuali distorsioni legate alla ciclicità delle attività. Un altro elemento che non pare condivisibile è che la verifica del raggiungimento del limite dei cinque milioni di fatturato al di là del quale il soggetto economico non ha diritto di presentare richiesta pur in presenza delle altre condizioni venga riferito al periodo di imposta 2019 e non al periodo di imposta 2020.
In questo modo infatti si escludono anche i soggetti economici che, proprio per gli effetti indotti dalla crisi pandemica, siano scesi al di sotto di tale limite nel 2020, pur trovandosi al di sopra nel 2019. Trovandosi però la norma ancora nello stato di prima bozza, ci auguriamo che il legislatore possa ancora migliorare il testo per favorire la distribuzione di aiuti ai soggetti economici che ne abbiano maggiormente bisogno.