Agenzia Entrate

Decreto Sostegni, più tempo per conservazione fatture elettroniche e semplificazioni

Il Decreto Sostegni allunga i tempi per la conservazione dei documenti fiscali relativi all’anno di imposta 2019, oltre a rinviare l’avvio dell’iniziativa della Precompilata IVA e della messa a disposizione della dichiarazione annuale IVA. Ecco perché è servito e le prospettive

Pubblicato il 07 Apr 2021

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura

Il D.L. 41 del 22 marzo 2021, meglio noto col nome “Decreto Sostegni”, è destinato ad esser ricordato come la “concessione” di una moratoria per la conservazione delle fatture elettroniche. Invece, come verrà appresso dimostrato, così non è.

Conservazione delle fatture elettroniche, perché la moratoria

Le disposizioni in argomento riguardano:

  • la conservazione di tutti i libri, registri e documenti formati digitalmente, relativi all’anno d’imposta 2019, la cui tenuta è obbligatoria per legge o regolamento, il cui termine ordinario[1] che scadeva il 10 marzo 2021, il cui termine è stato prorogato al 10 giugno 2021;
  • l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle entrate, previsto dall’articolo 4 del Decreto legislativo 127/2015, il cui termine è stato rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021;
  • la soppressione della lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 127/2015[2];
  • l’aggiunta del comma 1-bis nel medesimo articolo 4, con il quale viene previsto che, solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 (invece che dal 1° gennaio 2021 previsto in precedenza), l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Le ragioni delle proroghe sopra disposte, apparentemente utili ai contribuenti, risiedono sia nell’esigenza dell’Agenzia delle Entrate di disporre del tempo necessario per rendere operanti le semplificazioni recate dal citato articolo 4, sia per consentire la predisposizione del provvedimento attuativo previsto dall’articolo 1, comma 6-bis, del Decreto Legislativo 127/2015, che demandava al Direttore dell’Agenzia delle Entrate necessario a stabilire i tempi e le modalità di applicazione della norma, contenuta nel medesimo comma, che sancisce che “Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio”, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5[3] del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014.

La esigenza è diventata ancora più pressante perché i contribuenti che a ridosso della scadenza del 10 marzo 2021 hanno tentato di avviare i processi di conservazione delle fatture elettroniche con l’ausilio dei servizi offerti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, si sono resi conto che – contrariamente a quanto il buon senso e la logica avrebbero fatto prevedere – per effettuare la conservazione delle fatture già in possesso del Sistema di Interscambio era necessario effettuare un upload delle fatture, singolarmente o a blocchi di dieci.

La conservazione delle fatture elettroniche

L’analisi deve essere avviata prendendo atto della assoluta mancanza di un nesso conseguenziale tra il servizio di consultazione e conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti tramite il partner tecnologico Sogei S.p.A., società in house del Ministero dell’economia e delle finanze, e il diritto di accesso e visione delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La presenza delle fatture elettroniche nel SDI non equivale a “disponibilità” da parte dell’AdE

L’Agenzia delle Entrate, per il tramite di Sogei, ha concesso a chi ha stipulato il c.d. “Accordo di servizio”[4], la possibilità di avvalersi dei servizi ivi previsti, fermo restando che i files delle fatture elettroniche acquisite possano essere utilizzati anche per le finalità previste dall’articolo 1, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 127/2015, ossia

  1. per l’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, da parte della Guardia di Finanza
  2. per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali, sia da parte dell’Agenzia delle entrate e che della Guardia di Finanza.

Tuttavia, le predette attività sono attualmente inibite perché, a norma del successivo comma 5-ter del citato articolo 1, “la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali” avrebbero dovuto predisporre “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. Attualmente sono ancora in corso le intese col Garante per la protezione dei dati personali che, da parte sua, ha ritenuto eccessive e non giustificate, quindi sproporzionate rispetto agli interessi dell’Erario, le esigenze di memorizzazione dei dati non fiscalmente rilevanti e inerenti la descrizione dei beni ceduti e delle prestazioni fornite[5].

In effetti, non vi sarebbe nulla di strano se l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza utilizzassero i c.d. dati IVA delle fatture elettroniche (in pratica i dati obbligatori esclusa la descrizione) per le attività di controllo e prevenzione, anche perché la descrizione delle fatture, non avendo alcun contenuto standard o standardizzabile, mal si presterebbe ad elaborazioni “massive” che, qualora effettuate, potrebbero essere suscettibili di “profilare” aspetti personali dei privati consumatori che sono e devono costituire oggetto di tutela. Il problema è sorto dal momento in cui il Legislatore ha esteso[6] la utilizzabilità dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guarda di Finanza ai files (ossia alla fattura elettronica, incluso la sua descrizione); ne è scaturito un braccio di ferro, ancora in corso, tra Garante e Agenzia delle Entrate, i cui effetti sono stati sotto gli occhi di tutti e che ha costretto il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 56618/2021, “nelle more dell’interlocuzione con l’Autorità Garante per definire le misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati”, a disporre una ulteriore proroga al 30 giugno 2021 del termine per “effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici”.

Conservazione delle fatture elettroniche, ecco le scadenze

L’intervento del Garante sull’accesso ai file delle fatture elettroniche

Il Garante privacy ha definito non proporzionato in relazione alle legittima esigenza di tutela degli interessi Erariali l’accesso ai file delle fatture elettroniche. Il problema non sta (tanto) nella possibilità che l’Agenzia delle Entrate possa avere accesso ad informazioni dei singoli contribuenti; ciò, oltre ad essere normativamente previsto, ha rappresentato la prassi da decenni utilizzata nelle innumerevoli produzioni documentali operate in sede di accessi, ispezioni e verifiche[7].

Il punctum dolens sta nel fatto che la disponibilità di tutte le fatture elettroniche pone l’Agenzia delle Entrate nella condizione di ottenere non solo precise profilature di ciascun cittadino, ma anche di entrare in possesso di informazioni riservatissime, quali, ad esempio, quelle inerenti la descrizione delle prestazioni fornite, suscettibili di comprendere anche dati appartenenti a categorie particolari o l’eventuale sottoposizione dell’interessato a procedimenti penali, come per le fatture relative a prestazioni in ambito forense. Ecco quindi la ragione per cui una puntuale regolamentazione del diritto di accesso da parte dell’Agenzia delle Entrate ai files delle fatture elettroniche è divenuta essenziale ed improrogabile[8].

La cancellazione delle fatture elettroniche

Sino alla emanazione dei provvedimenti regolamentari da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate le fatture elettroniche non possono essere cancellate. Non è corretto ritenere che la conservazione sia inutile dal momento che le fatture elettroniche sono già in possesso dell’Agenzia delle Entrate, perché si tratta di un possesso “passivo”, non utilizzabile al di fuori della convenzione e di ciò che prevede la legge. Ne consegue che sin quando non saranno adottati i provvedimenti previsti dal citato comma 6-bis dell’articolo 1 del Decreto legislativo 127/2015 non si può ritenere che possano scadere termini per poter effettuare la conservazione delle fatture elettroniche, e ciò per due ordini di ragioni. Il primo è che sin quando le fatture sono “custodite” da Sogei non può esserci alcun dubbio sulla loro autenticità, integrità ed immodificabilità, condizioni di validità del documento informatico perviste dal Decreto Legislativo 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

Il secondo, è che sin quando non sarà emanato il citato provvedimento attuativo da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, i termini per effettuare l’adesione al servizio di consultazione non potranno che essere prorogati, perché non solo la norma sarebbe svuotata di significato, ma il Direttore dell’Agenzia delle Entrate si troverebbe ad avere assunto un ruolo che non gli compete, avendo deciso cosa regolamentare e cosa no e neutralizzando la chiara previsione normativa.

È quindi ipotizzabile – oltre che auspicabile – che l’interlocuzione tra Agenzia Entrate e Garante si concluda al più presto con un accordo che non permetta all’Agenzia delle Entrate di avere diretto accesso alle fatture elettroniche, se non previa autorizzazione espressa del loro titolare[9].

I fronti critici del sistema

Questa analisi mi porta ad evidenziare come le evidenti difficoltà che hanno indotto il legislatore a concedere la sospirata proroga[10], siano state affrontate e gestite in maniera inadeguata. Sarebbe stato infatti molto più conforme alla Legge e alla logica se il Direttore dell’Agenzia delle Entrate si fosse limitato ad annunziare la prossima emanazione dei provvedimenti attuativi cui si è fatto cenno sopra e avesse contestualmente chiarito che – nelle more – non potevano considerarsi scaduti i termini di conservazione delle fatture elettroniche, aggiungendo magari che si sarebbe attivato anche per semplificare la procedura di conservazione offerta dall’Agenzia delle Entrate, evitando l’inutile caricamento delle fatture elettroniche, che, in tutta onestà, ha tutto l’aspetto di una “punizione” inflitta a chi non abbia scelto un servizio a pagamento presso aziende private.

Ci sarebbe anche da aggiungere sommessamente che, comunque, la conservazione delle fatture elettroniche potrebbe essere superata dal meccanismo di funzionamento del SDI, che al ricevimento di ogni fattura elettronica genera un hash che inserisce nella ricevuta che poi trasmette al soggetto emittente.

Precompilata IVA, il rinvio al primo luglio

Il rinvio al primo luglio 2021 della predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate è difficile da ”contestualizzare”. C’è infatti da chiedersi quale sia l’utilità delle bozze dei registri IVA dal momento che ad opera del comma 3-ter dell’articolo 1 del Decreto legislativo 127/2015[11] è stato da tempo disposto l’esonero per la loro tenuta; così come c’è anche da chiedersi che senso abbia una bozza di registri che riguardi metà anno.

Lipe e bozze registri, slitta la precompilata Iva: i motivi e le conseguenze

Per quanto riguarda la predisposizione della bozza di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia c’è da osservare che l’agevolazione potrebbe essere degna di tale nome se l’Agenzia fosse nelle condizioni di effettuare la liquidazione definitiva. Ma sappiamo tutti che ciò non è possibile a causa del percorso tortuoso che subisce l’IVA acquisti prima di arrivare alla effettiva detraibilità soggettiva. E’ certamente questa la parte più complessa di cui il contribuente deve farsi carico, riducendosi tutto il resto ad una semplice somma algebrica. Si ricava l’impressione che si sia creato un loop da quale non è possibile uscirne, perché la detrazione dell’IVA è qualcosa che può determinare solo il contribuente che ne ha diritto. Resta comunque il fatto che di questa “semplificazione” i contribuenti non hanno mai avvertito la esigenza.

La proroga della bozza della dichiarazione annuale IVA

Per il rinvio all’anno 2022 della predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate della bozza della dichiarazione annuale IVA non si possono non evidenziare le perplessità manifestate già per le bozze dei registri IVA. La ragione è semplice. Come fa il contribuente a verificare la congruità della bozza predisposta dall’Agenzia se non è nelle condizioni di predisporre autonomamente la versione “corretta” della dichiarazione ? E se il contribuente è nelle condizioni di predisporre autonomamente la versione corretta, a che serve la bozza predisposta dell’Agenzia?

Le superiori considerazioni non intendono per nulla sminuire il contributo che l’Agenzia potrebbe dare ai contribuenti nell’ambito del rapporto di reciproca collaborazione, ma sarebbe più semplice riconoscere che ciò che fa l’Agenzia delle Entrate non è il lavoro che dovrebbe fare il contribuente, ma una agevolazione che consiste nel mettergli a disposizione tutti i dati di cui è in possesso, in forma aggregata idonea a fornire una simulazione di controllo delle dichiarazioni che dovrebbero essere prodotte. Un esempio che ci permette di misurare gli anni luce che passano tra le intenzioni del legislatore e le esigenze degli operatori può essere il seguente. Quale sarebbe la controindicazione a considerare la dichiarazione IVA facoltativa, ed in mancanza generarla automaticamente dai dati IVA delle fatture elettroniche o dai dati dei corrispettivi o da altri dati comunque in possesso dell’Agenzia delle Entrate?

Ricordiamo infatti che l’attuale articolo 5 del Decreto legislativo 74/2000 prevede che sia “punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila”. Che senso ha parlare di intento di evasione se le operazioni sono certificate dalle fatture elettroniche? E quali sarebbero le controindicazioni ad estendere questa norma a tutte le ipotesi che prevedono un obbligo di dichiarazione?

Conclusione

Le semplificazioni “offerte” dal legislatore mi hanno fatto ricordare lo stato d’animo che provavo da bambino quando, nel giorno del compleanno, c’era sempre una zia affettuosa che, invece del tanto desiderato pallone di cuoio, mi regalava un bel vestitino. Quando si parla di semplificazioni non appare ragionevole non considerarne la effettiva utilità per i destinatari, utilità che deve essere vista al netto dei pericolosi interessi politici che talvolta la animano, che miseramente ne neutralizzano i proclamati effetti benefici. A cosa è servito l’avere dispensato i forfettari dall’obbligo di fatturazione elettronica ? penso che a distanza di anni siamo tutti d’accordo nel ritenerla una decisione poco opportuna, soprattutto se messa a confronto con i provvedimenti che hanno progressivamente introdotto l’obbligo dei commercianti al minuto di dotarsi dei registratori telematici, operazione certamente molto più faticosa ed onerosa[12]. A distanza di tempo ci stiamo accorgendo che tutto sommato la fatturazione elettronica presenta molti più aspetti positivi di quanto non si immaginasse, al punto che molti contribuenti forfettari, pur non essendovi obbligati, ne hanno fatto ricorso.

La fatturazione elettronica può darci molto di più, se integrata con i sistemi di pagamento; la standardizzazione dei flussi telematici del sistema bancario e l’integrazione col sistema di interscambio semplificherebbero enormemente la contabilità aziendale e genererebbero un potentissimo strumento di controllo per l’Amministrazione Finanziaria: esaminare il rapporto tra pensiero (fattura elettronica) e azione (pagamento) realizzerebbe la saldatura necessaria alla verifica di effettività delle operazioni.

Il primo contributo di lucidità semplificativa dovrebbe però darlo il legislatore, codificando il criterio per cui i documenti informatici non devono essere elaborati per produrre documenti analogici. Ossia: non ha alcun senso prevedere le bozze dei registri IVA attingendo i dati dalle fatture elettroniche, a maggior ragione quando i registri non hanno più senso normativo e logico di esistenza.

__

Note

  1. Previsto dall’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994, che così recita: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.”
  2. che indicava, tra i documenti da inserire nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile a tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, anche la dichiarazione annuale IVA
  3. Intitolato “Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari”
  4. Consultabile sul portale Iva Servizi
  5. Vedi parere annotato sul Registro dei provvedimenti n. 133 del 9 luglio 2020
  6. Ad opera dell’articolo 14 de Decreto legge del 26/10/2019 n. 124 che ha inserito nell’articolo 1 del Decreto Legislativo 127/2015 i commi 5-bis e 5-ter sopra citati
  7. In tutta onestà dovremmo anche chiederci quali norme di sicurezza siano state ad oggi adottate (e rispettate) a tutela della riservatezza dei contribuenti nei casi in cui i documenti cartacei siano stati consegnati all’Agenzia delle Entrate nell’ambito di verifiche e controlli.
  8. Ci sarebbe da chiedersi quali conseguenze potrebbero verificarsi se un contribuente rifiutasse l’esibizione delle fatture elettroniche che sono in possesso dell’Agenzia delle Entrate: sarebbe possibile un prelievo coattivo ?
  9. Ci sarebbe da chiedersi chi sia il “titolare”: il soggetto cedente/prestatore o il soggetto cessionario/committente ? Se infatti volessimo accogliere nel giusto senso le preoccupazioni del Garante, il soggetto da tutelare dovrebbe essere colui che riceve il bene/servizio, non chi emette la fattura ! Eppure oggi le regole tecniche prevedono che l’autorizzazione alla permanenza delle fatture elettroniche debba concederla solo l’emittente, pur dovendo riconoscere che ogni diversa ipotesi, anche se perfettamente plausibile sotto il profilo logico, sarebbe difficilmente praticabile
  10. Nessuno mi sembra abbia chiesto la proroga del temine per la conservazione dei libri e registri, senza considerare che l’abuso delle proroghe genera un clima nocivo di incertezza e di sfiducia nelle istituzioni
  11. Che così recita: “I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo (n.d.r.: quindi le fatture elettroniche che transitano dal SDI) sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”
  12. Salvo poi scoprire che il registratore telematico può essere sostituito da un sistema che offre le stesse garanzie per generare flussi telematici conformi alle regole tecniche per le trasmissioni al Sistema di Interscambio. Eppure si è avuta l’impressione che le esigenze dei commercianti siano state sacrificate per tutelare altri interessi.

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