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Dichiarazione dei redditi 2022, come cambiano i modelli: 730 e bonus, tutte le novità

L’Agenzia delle entrate ha reso disponibili alcuni modelli per la dichiarazione dei redditi, oltre alle istruzioni per la loro compilazione: sono presenti infatti quadri relativi a novità normative come il bonus acqua potabile e il bonus casa under 36

Pubblicato il 21 Gen 2022

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

dichiarazione-redditi

Sono stati pubblicati e resi disponibili sul sito web dell’Agenzia delle entrate alcuni modelli di dichiarazione per il periodo di imposta 2021 e le istruzioni per la loro compilazione: di primario interesse il recepimento all’interno dei quadri dichiarativi dei modelli 730, Certificazione Unica, Iva e 770 di alcune novità normative che hanno avuto particolari riflessi e diffusione quali il bonus casa under 36, il Superbonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche e il trattamento di beni e servizi anti Covid-19.

In attesa della pubblicazione del modello redditi, di seguito alcune delle principali novità presenti nel modello 730/2022 ricordando anche l’estensione del Superbonus all’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’aliquota maggiorata del 110% in caso di spese effettuate unitamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus.

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Modello 730, cosa cambia per i lavoratori dipendenti

Nel modello 730/2022 trovano per la prima volta evidenza le misure di favore volte a ridurre la pressione fiscale sul lavoratore dipendente sotto il duplice profilo, non solo di una ulteriore detrazione, ma anche del riconoscimento di un “trattamento integrativo”, e cioè di una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. Le due agevolazioni sono riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di gennaio: chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e le indica nel prospetto di liquidazione, modello 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte. Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, le due agevolazioni, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella dichiarazione.

Più nello specifico, il trattamento integrativo è riconosciuto dal primo luglio 2020, a condizione che l’imposta dovuta dai lavoratori dipendenti e assimilati sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e con reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro. Dal primo gennaio 2021 l’importo del trattamento integrativo è pari a 1.200 euro.

Dal primo luglio 2020 è riconosciuta “un’ulteriore detrazione” dall’imposta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28.000 euro, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. L’importo dell’ulteriore detrazione è di 1.200 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 28.001, in caso di superamento del predetto limite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 960 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.000 euro. Per i possessori di reddito complessivo superiore a 35.000 euro, l’importo dell’ulteriore detrazione è pari a 686 euro, ammontare che decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Bonus musica, come funziona

Tra le detrazioni riconosciute, vi è il cd. bonus musica a fronte di spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario, ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari: quindi solo ed esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili e non in contanti. Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio i figli). La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori): in questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 1.000 euro per ciascun ragazzo.

Iva per la prima casa

Tra le novità da esporre nel modello 730/2022, il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36. Per favorire infatti l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto legge n. 73/2021 (cd. “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa” in relazione agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre (termine così prorogato dalla legge di bilancio 2022). I benefici riconosciuti riguardano intanto l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativamente alle compravendite non soggette a Iva. Se invece l’acquisto è a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore (da indicarsi nel modello 730).

Il credito d’imposta può essere portato:

  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato o, infine, utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021).

Filtraggio e miglioramento acqua

Ulteriore novità è l’indicazione nel modello 730 del credito di imposta per l’installazione per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica (bonus acqua potabile). Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta infatti un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Se si fruisce del credito d’imposta per più unità immobiliari, occorre compilare un rigo per ciascuna di esse. Il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, sarà stabilita la percentuale di fruizione del credito d’imposta. Il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo vengono effettuati mediante trasmissione all’ENEA, per via telematica, delle informazioni sugli interventi effettuati.

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