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Dichiarazioni doganali d’importazione, come funziona la procedura di digitalizzazione

La procedura di digitalizzazione dei dati delle dichiarazioni doganali di importazione rende lo scambio dei dati in forma elettronica l’effettiva dichiarazione doganale, senza che ci sia bisogno di stampare il DAU – Documento amministrativo unico: ecco cosa cambia

Pubblicato il 20 Lug 2022

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

digitalizzazione - webfare

Dal 9 giugno 2022 è operativa la nuova procedura di digitalizzazione dei dati delle dichiarazioni doganali di importazione, con utilizzo di appositi tracciati telematici: come evidenziato da ultimo con il comunicato dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli del 15 luglio 2022, prot. nr. 329889/RU dal 21 luglio sarà disponibile il Prospetto di riepilogo ai fini contabili funzionale alla detrazione dell’IVA, predisposto dalla stessa Agenzia e messo a disposizione degli operatori attraverso il servizio “Gestione documenti – dichiarazioni doganali”, sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).

Questo prospetto permette agli operatori economici di acquisire le informazioni relative all’IVA liquidata nelle dichiarazioni doganali di importazione dal Prospetto di sintesi della dichiarazione. L’utilizzo dei nuovi tracciati comporta infatti che lo scambio dei dati nella forma di messaggi elettronici costituisca l’effettiva dichiarazione doganale, eliminando la necessità e anche la possibilità di stampare il Documento Amministrativo Unico (i.e. DAU) in formato cartaceo. La gestione informatica dei dati richiederà pertanto una ingegnerizzazione delle procedure di interfacciamento di importatori, dei dichiaranti o dei rappresentanti doganali utile a ottenere i documenti necessari al corretto esercizio della detrazione dell’imposta.

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Dichiarazioni doganali d’importazione, cosa dicono le regole

La reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione è stato oggetto di un corposo documento di prassi predisposto dalle Dogane (ed in particolare della circolare n. 22/D del 6 giugno 2022) e di un commento circa i principali aspetti operativi predisposto da Assonime con la circolare n. 21 dell’11 luglio 2022.

Per comprendere meglio l’operatività della nuova procedura, occorre ricordare come con l’istituzione del Codice Doganale dell’Unione – CDU, il Regolamento (UE) 2013/952 ha individuato come elemento cardine delle procedure di importazione ed esportazione, l’utilizzo di tecnologie, strumenti e procedure informatici. Più in dettaglio, sino al 31 dicembre 2022 l’articolo 278, paragrafo 2 del CDU consente ancora di utilizzare, su base transitoria, mezzi diversi dagli strumenti telematici. Quanto all’Italia, l’Agenzia delle Dogane nel reingegnerizzare il sistema informativo Automazione Integrata Dogane Accise – AIDA 2.0. (peraltro già operativo dal 2003), ha aggiornato il sistema nazionale di importazione disponendo dal 9 giugno 2022 l’applicazione del modello di dati unionale EUCDM – European Union Custom Data Model.

Come funziona il nuovo sistema digitale delle Dogane

Il nuovo sistema per la gestione delle dichiarazioni di importazione consente in particolare:

  • l’invio incrementale dei dati della dichiarazione (in un’unica soluzione o in più step);
  • un maggiore numero massimo di articoli per dichiarazione (999 singoli vs 40 singoli);
  • lo svincolo delle merci per articolo;
  • nuove modalità di colloquio con i dichiaranti, basate sui più recenti standard internazionali (scambio di messaggi in formato XML tramite web services);
  • il riconoscimento delle altre Certification authorities per l’identificazione e la firma digitale;
  • il riconoscimento degli utenti tramite SPID o CNS.

Per ogni dichiarazione vengono in particolare distinte le fasi di registrazione, accettazione e attribuzione del controllo (esito CDC e svincolo). Tale approccio consente, tra l’altro, di accedere a banche dati esterne (es. Certex, Customs Decisions System, REX, etc.) senza pregiudicare la tempestività della registrazione della dichiarazione doganale.

L’accettazione della dichiarazione è notificata al dichiarante attraverso l’attribuzione del numero di registrazione Master Reference Number (MRN).

I messaggi per l’importazione

I nuovi messaggi per l’importazione, in sostituzione del messaggio IM, sono:

  • H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale – uso specifico – dichiarazione di uso finale;
  • H2 Dichiarazione di deposito doganale;
  • H3 Dichiarazione di ammissione temporanea;
  • H4 Dichiarazione di perfezionamento attivo;
  • H5 Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali;
  • H6 Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l’immissione in libera pratica;
  • H7 Dichiarazioni in dogana per l’immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;
  • I1 Dichiarazione semplificata;
  • I2 Notifica di presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all’importazione.

Le detrazioni IVA

Rinviando ai documenti tecnici resi disponibili sul sito web dall’Agenzia delle Dogane, di interesse è quanto è stato definito in relazione alla possibilità di detrarre l’IVA assolta da parte dell’effettivo destinatario della merce importata.

La norma nazionale contenuta all’articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 ne riconosce la detraibilità previa registrazione della bolletta doganale nel registro acquisti. Sarebbe quindi indispensabile disporre, ai fini della detrazione dell’imposta, della bolletta doganale. Solitamente, tuttavia, all’importatore viene rilasciata dallo spedizioniere una copia di cortesia della bolletta doganale, la quale di per sé è carente di validità fiscale intrinseca.

In dottrina era stato invece sottolineato come l’articolo 178, lettera e) della Direttiva IVA 2006/112/CE richiede a tal fine solamente il possesso di un documento comprovante l’importazione, con indicazione del soggetto passivo destinatario o dell’importatore, oltre che dell’ammontare dell’IVA dovuta ovvero che ne consenta il calcolo. Con la determinazione direttoriale del 3 giugno 2022, n. 234367/D, come chiarito anche dalla circolare 22/D/2022, è stato invece chiarito come ai fini della detrazione IVA, l’importatore utilizza i dati riportati nel Riepilogo a fini contabili della dichiarazione doganale, predisposto dal sistema informativo di ADM sulla base delle dichiarazioni doganali presentate utilizzando i tracciati H. Il prospetto è messo a disposizione dell’importatore, del dichiarante e del rappresentante nell’area riservata PUDM per ciascuna dichiarazione doganale di importazione, una volta conclusa la fase di svincolo delle merci.

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