Il DL Semplificazioni bis presenta un’interessante novità finalizzata a favorire l’accesso dei cittadini ai servizi digitali forniti dalla Pubblica Amministrazione, istituzionalizzando un sistema di gestione deleghe ben integrato all’interno di SPID.
Pur tenendo conto del fatto che la norma non possa dettagliare specifiche tecniche ed operative, per le quali dovremo attendere un decreto attuativo, iniziamo ad analizzare cosa emerge dalla lettura del testo approvato riflettendo su come potrebbe impattare sulle attività tipiche dei professionisti che assistono i cittadini nel loro quotidiano rapporto con la PA.
Come funziona la delega
Il nuovo art. 64-ter del CAD, introdotto dall’art. 38 del nuovo decreto semplificazioni, detta le prime regole sul funzionamento del Sistema di gestione deleghe (SGD):
- il delegato deve essere dotato di SPID con un grado di sicurezza almeno significativo (livello 2);
- si deve preventivamente accreditare al SGD (sostanzialmente, deve accettare il fatto di poter ricevere deleghe da terzi);
- il delegante può delegare l’accesso a uno o più servizi erogate dalla PA;
- la delega si realizza mediante l’applicazione di un attributo qualificato associato all’identità digitale (SPID) del delegato.
PA digitale, perché l’articolo 41 CAD è la chiave per l’innovazione
Come si conferisce la delega
La delega può essere rilasciata nelle modalità previste dal comma 1 dell’art. 65 del CAD ovvero:
- sottoscritta con firma elettronica avanzata, firma digitale o firma elettronica qualificata (quindi non solo i tipici dispositivi di firma CNS con chiavetta o smart card, ma anche tramite procedure di firma sicura via OTP);
- conferita tramite servizi che prevedano l’autenticazione certa via SPID, CIE e CNS (non possiamo che immaginare un portale del Sistema di gestione deleghe in cui il cittadino può verificare le deleghe attive, revocarle e conferirne di nuove);
- con delega cartacea sottoscritta ed accompagnata da documento d’identità del delegante (e qui sarà interessante capire da chi e in che modo andranno acquisite e conservate le deleghe, in quanto un eccesso di formalismo potrebbe rendere sostanzialmente inutile lo strumento mentre una disciplina troppo lasca potrebbe portare problemi di sicurezza);
- trasmessa dal domicilio digitale iscritto, oppure tramite PEC o altro servizio di recapito certificato qualificato come definito dal regolamento eIDAS.
L’impatto
Considerato il numero notevole di diversi servizi forniti dalle diverse PA e la frequente necessità di avvalersi di terzi (professionisti) per la gestione delle diverse pratiche attraverso singole deleghe, l’istituzione di un Sistema centralizzato di gestione deleghe è decisamente un’idea apprezzabile e condivisibile anche in ottica di trasparenza nei confronti del cittadino che ragionevolmente ha qualche difficoltà a raccapezzarsi nella miriade di deleghe che già oggi vengono rilasciate a soggetti diversi (commercialisti, patronati, etc.) per operare con una pluralità di enti per singole pratiche o per un tempo più o meno lungo.
È però nostra convinzione che il futuro Sistema di gestione deleghe non debba limitarsi ad essere un’agevolazione utile per delegare il figlio o il conoscente “bravo con il computer” come raccontato dalla stampa generalista. L’auspicio è che invece si possa realizzare un potente strumento di attribuzione, monitoraggio e gestione delle deleghe a svolgere le più diverse pratiche amministrative, permettendo al cittadino di incaricare i propri professionisti di fiducia affinché si possano direttamente interfacciare con gli uffici della PA, cosa che troppo spesso non è possibile o è forzosamente limitata da un apparato burocratico troppo attento ai formalismi, senza dimenticare una malcelata volontà di disintermediare il rapporto tra PA e cittadino che però spesso va a detrimento di quest’ultimo.
Conclusione
In tal senso la speranza è che questo nuovo sistema di gestione deleghe si possa anche abbinare allo SPID professionale e che in tale modo si permetta una corretta gestione delle attività attraverso il personale dello studio. Se un domani il cittadino sarà costretto a delegare non lo studio professionale, CAF o patronato di fiducia, ma personalmente il singolo collaboratore di questi, ci troveremo nuovamente con un sistema che si presterà a confusione ed utilizzi impropri.