La fattura elettronica obbligatoria tra privati è oramai prossima a divenire realtà, infatti sta procedendo rapidamente l’iter in Parlamento per la conversione in legge del Decreto Legge n.148 del 16 ottobre 2017 (pubblicato in G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017).
Dopo il primo esame alla Camera, il testo è approdato al Senato dove sono state introdotte diverse novità nel maxi emendamento che l’ha approvato il 16 novembre 2017 (Atto Senato n. 2942 di conversione del Decreto Legge n.148 del 16 ottobre 2017, pubblicato in G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017).
IL QUADRO DELLA FATTURA ELETTRONICA B2B
In particolare, con riferimento alla fattura elettronica tra privati, il testo approvato dal Senato, che ora passa alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva, prevede alcune novità in tema di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (l’ex spesometro).
Pertanto va dato atto che nella discussione alla Camera potrebbero esserci delle ulteriori modifiche in sede di seconda lettura. Il perimetro del testo attuale è da ritenersi quasi definitivo, ma potrebbero essere approvati solo degli aggiustamenti.
Dal Senato emergono interessanti novità, in particolare è previsto per l’anno 2018 dell’invio semestrale dell’ex spesometro solo se viene esercitata espressamente un’opzione, altrimenti l’obbligo di trasmissione della comunicazione rimane come prevista in origine, ossia trimestrale.
Non sono state esaudite la richiesta dei professionisti che richiedevano un unico invio annuale.
Si ricorda che con Provvedimento del 27 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate aveva definito le informazioni da trasmettere e le modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Ora sono stati individuati i dati da inviare, che saranno limitati a:
– partita Iva della controparte nell’operazione o codice fiscale per chi non svolge attività d’impresa o professionale;
– data della fattura e suo numero;
– base imponibile Iva, aliquota, imposta e tipologia dell’operazione qualora l’imposta non sia indicata in fattura.
Viene prevista la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo che include le fatture sotto i 300 euro, infatti sotto di tale importo, il DPR n. 695/1996, articolo 6, commi 1 e 6, stabilisce la possibilità di annotare le fatture mediante un documento riepilogativo, evitando così l’annotazione di ciascuna fattura singolarmente.
Sul punto il testo di legge in questione prevede che i dati da trasmettere comprendano almeno:
– partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive,
– partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive,
– la data e il numero del documento riepilogativo,
– l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata
Tale disposizione è stata introdotta per permettere la sua correzione con norma di rango primario, cosa non prevista precedentemente che aveva costretto l’Agenzia delle Entrate a emanare una specifica disposizione contenuta nella Circolare 1/E/2017 che aveva creato molte polemiche. Adesso la situazione viene sistemata a livello normativo e non vi sono più ostacoli alla trasmissione del documento riepilogativo citato sopra.
Per le Pubbliche Amministrazioni è previsto al comma 3 l’esonero dell’obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
L’esonero dall’obbligo di invio dei dati è stato previsto anche per gli agricoltori in regime agevolato, cioè con volume di affari inferiore a 7.000 euro costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli.
Tali contribuenti sono quelli individuati dall’articolo 34, comma 6, DPR n. 633/1972, esonerati ai sensi dello stesso comma 6 dal versamento dell’IVA e da tutti gli oneri documentali relativi.
Particolarmente importante, specie per i commercialisti è la previsione di un chiarimento in materia di sanzioni
L’articolo 1 al comma 1 in commento prevede che le sanzioni non si applichino se le comunicazioni dei dati riferiti al primo semestre del 2017 siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.
Riguardo alle sanzioni, l’articolo 11 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede:
– la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 per omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria (comma 1);
– la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall’articolo 21 D.L. n. 78/2010.
Sono previste riduzioni della sanzione in caso di trasmissione entro determinati termini temporali, comma 2-bis cioè entro la data del 28 febbraio 2018, previste all’articolo 11, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 (concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali).
Infine il comma 6 attua una modifica (di coordinamento) all’articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n. 127/2015, per applicare la disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 11, comma 2-bis del d.lgs. n. 471/1997, mentre precedentemente il richiamo normativo era quello del comma 1, in caso di trasmissione di dati incompleti o inesatti da parte dei soggetti passivi IVA che abbiano optato per l’uso del Sistema di Interscambio.
Nel complesso si ritiene che non verranno introdotte altre novità significative, sia nei passaggi definitivi alla Camera sia nei provvedimenti attuativi che saranno emanati dall’Agenzia delle Entrate.
Rimane l’amarezza di non avere visto un avvio graduale dell’obbligo di fare fattura elettronica partendo dalle grandi imprese, per poi passare alle medie nell’anno successivo e, contemporaneamente, prevedere un meccanismo fiscale premiale per quelle che rientrando nell’obbligo di fare fatturazione elettronica, favoriscano e stimolino i loro fornitori (non soggetti al medesimo obbligo), ad avviare questo processo di evoluzione nella gestione del ciclo fiscale documentale.