Domanda
Buongiorno,
trasmetto 2 quesiti:
- Con l’accavallamento tra il D.L. 127/2015 e il D.L. 193/2016 non riesco più a capire i benefici fiscali e di “abbattimento burocratico” dovuti alla scelta della Fatturazione elettronica (da esercitarsi entro il 31 marzo 2017) e quelli derivanti dalla obbligatorietà della trasmissione elettronica delle fatture attive e passive alla Agenzia delle Entrate. E’ possibile avere un elenco dei suddetti benefici ottenibili in virtù della prima scelta divisi da quelli derivanti dall’obbligo in capo a tutte le aziende della trasmissione telematica dei dati attivi e passivi?
- Il servizio di SOGEI invia le fatture elettroniche B2B ai clienti destinatari con quale modalità? Le consegna agli indirizii mail o PEC forniti dall’azienda committente all’interno del file xml? E si occupa anche di effettuarne la Conservazione sostitutiva gratuita?
Grazie per l’attenzione
Licia Briata
Risposta
Buongiorno a Lei,
la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio non richiede un’opzione, è un servizio messo a disposizione degli utenti dall’Agenzia delle Entrate. Il servizio prevede anche la conservazione a norma delle fatture ai fini fiscali.
Se invece lei si riferisse alla opzione per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ex articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 127/2015, i vantaggi offerti sono:
- Esonero da:
- Comunicazioni clienti e fornitori articolo 21 del D.L. 78/2010 e articolo 1, comma 1, del D.L. 40/2010;
- Elenchi black list articolo 16, lettera c), del DMEF 24 dicembre 1993;
- Elenchi riepilogativi INTRA acquisti
- Operazioni San Marino
- Trasmissione Dati contratti società Leasing.
2) i rimborsi di cui all’articolo 30 del predetto decreto n. 633, del 1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma
3) Il termine di decadenza per gli accertamenti è ridotto di due anni a condizione che venga garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati (importo limite contanti 30 euro).
4) Nella ipotesi in cui Lei fosse:
- a) esercente arti e professioni;
- b) impresa ammessa al regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del decreto n. 600 del 1973;
- c) impresa che supera i limiti di ricavi indicati al citato art. 18 del decreto n. 600 del 1973, ossia 400 mila Euro annui per prestazioni di servizi o 700 mila Euro annui per cessioni di beni (ma limitatamente all’anno di inizio dell’attività e ai due anni successivi)
avrebbe diritto di accesso al «programma di assistenza ex art.4, comma 1, del Decreto Legislativo 127/2015, ossia dispensa da:
- a) l’obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) l’obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’articolo 38-bis del predetto decreto n. 633, del 1972.
Nella ipotesi in cui Lei conseguisse anche corrispettivi (articolo 22 del DPR 633/1972) i vantaggi sopra indicati sono soggetti anche alla opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 127/2015.
Le opzioni devono essere esercitate entro il 31 marzo prossimo mediante accesso alla pagina web dell’Agenzia delle Entrate.
In relazione all’accavallamento normativo da Lei evidenziato tra il Decreto Legislativo 127/2015 e il Decreto Legge 193/2016, Lei ha perfettamente ragione, ma i benefici sopra evidenziati , anche a parità di comportamenti concludenti, spettano sono se Lei esercita l’opzione.
In relazione al secondo quesito la Lei posto, le fatture elettroniche possono essere ricevute attraverso canali di ricezione quali web services o FTP qualora Lei si iscrivesse e registrasse presso il Sistema di Interscambio, altrimenti saranno ricevute da SdI alla propria PEC.