LO SCENARIO INTERNAZIONALE

E-Fattura, che succede in Europa: il quadro dei Paesi e il modello semantico

Come cambierà la fatturazione elettronica in Italia con il nuovo modello semantico europeo. La transizione entro il 2019: impatto sul pubblico e sul privato, e una panoramica delle norme sull’e-fattura nel Vecchio Continente

Pubblicato il 04 Apr 2017

Andrea Caccia

esperto UNINFO, presidente Focus Group CEN/CENELEC su Blockchain e DLT

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

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La Direttiva 2014/55/UE introduce una specializzazione del concetto di fattura elettronica intendendo con questa solo quella direttamente elaborabile in modo automatico e definisce le condizioni per le quali le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad accettarle, con l’ulteriore obiettivo di rendere più semplice e diffondere la fatturazione elettronica elaborabile negli Stati membri. Per fare questo la Commissione Europea ha richiesto al CEN – Comitato Europeo per la Normalizzazione – lo sviluppo uno standard semantico europeo e di un insieme di specifiche tecniche ad esso collegate, per porre le basi dell’interoperabilità e limitare i formati che le stazioni appaltanti dei Paesi membri dovranno supportare.

Anticipando la richiesta della Commissione, su iniziativa italiana ed olandese, il CEN istituisce uno specifico Comitato Tecnico, il CEN/TC 434 sulla fatturazione elettronica col compito di sviluppare i documenti previsti dalla Direttiva. Dopo anni di intensi lavori, necessari per armonizzare le diverse posizioni nazionali, recentemente sono stati approvati all’unanimità dal CEN i seguenti documenti:

  • la norma europea EN 16931-1 contenente il modello del formato semantico della fattura elettronica che, per la prima volta dall’introduzione dell’IVA 45 anni fa, stabilisce in modo formale il contenuto di una fattura che possa garantire la conformità normativa in tutta l’Unione Europea;
  • la specifica tecnica TS 16931-2, individua una lista limitata di due sintassi, UBL 2.1 di OASIS (ora ISO/IEC 19845) e UN/CEFACT Cross Industry Invoice, entrambe basate su XML e su standard internazionali, a cui faranno seguito le specifiche delle mappature sintattiche (modalità di utilizzo) con il modello “core” specificato nella EN 16931-1, per le quali è in partenza il voto.

A seguito della pubblicazione da parte della Commissione sulla Gazzetta Ufficiale europea del riferimento alla norma europea e dell’elenco di sintassi, prevedibilmente a luglio 2017, decorreranno i 18 mesi di tempo per l’adozione con l’obbligo di ricezione ed elaborazione per le Pubbliche Amministrazioni, con la facoltà per gli Stati membri di ritardare di 12 mesi l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni locali.

Per comprendere come si potrà evolvere la normativa in Italia, alla luce della approvazione del modello semantico di fattura elettronica Europea, bisogna fare un passo indietro ed esaminare quanto era stato dichiarato dalla Commissione Europea nella comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni COM(2010)712 del 2 dicembre 2010 avente ad oggetto “Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa”.
Essa ha indicato che la fatturazione elettronica fa parte dell’iniziativa faro della Commissione europea “un’Agenda Digitale europea” che attribuisce un ruolo di primo piano alla realizzazione di un Mercato Unico Digitale ed invita all’eliminazione degli ostacoli normativi e tecnici che impediscono l’adozione in massa della fatturazione elettronica. E questo perché più del 99% delle imprese Europee è rappresentato da PMI, e di queste la maggioranza è rappresentata da imprese individuali e lavoratori autonomi.

Pertanto la standardizzazione della fattura elettronica deve essere accompagnata dall’integrazione dei relativi processi gestionali amministrativi (per le Pubbliche Amministrazioni) ed aziendali (per il settore privato) che trovano nei software la soluzione per automatizzare tutti i cicli del controllo di gestione, cioè ordine, emissione delle fatture elettroniche, consegna delle merci/servizi, per infine col pagamento e la riconciliazione.

Per questo è nata la Direttiva 2014/55/UE: uno strumento legislativo che si pone l’obiettivo di eliminare questi ostacoli e consentire grandi risparmi proprio grazie all’utilizzo della fatturazione elettronica. In particolare devono essere tenuti presenti i primi “considerando” della Direttiva, che definiscono l’ambito su cui la stessa vuole incidere:

  1. limitare la proliferazione e ridurre l’uso di norme tecniche mondiali, nazionali, regionali e proprietarie differenti sulla fatturazione elettronica, nessuna prevalente e non interoperabili, da parte degli Stati membri;
  2. limitare l’introduzione da parte di ogni Stato membro di soluzioni tecniche specifiche, sulla base di norme tecniche nazionali proprie con conseguente aumento di norme differenti, e qui l’Agenzia delle Entrate è auspicabile che intervenga per far evolvere il formato FatturaPA verso una convergenza con il nuovo modello dati di fattura elettronica europea, al fine di ridurre la complessità che necessariamente coinvolgerà il sistema di interscambio in quanto dovrà trattare semantiche con formati simili;
  3. limitare al massimo la molteplicità di norme tecniche non interoperabili che comportano complessità, incertezza del diritto e costi operativi aggiuntivi, e che scoraggiano gli operatori economici a partecipare ad appalti transfrontalieri, generando ripercussioni negative direttamente sul funzionamento del mercato interno.

In questo contesto deve essere evidenziato il contributo decisivo del lavoro fatto all’interno del Forum Multi-stakeholder Europeo sulla Fatturazione Elettronica che, fin dalla sua istituzione (decisione della Commissione Europea del 2 novembre 2010) ha fornito contributi all’attuazione di quanto previsto nella Comunicazione sopra menzionata e, in particolare, ha adottato una raccomandazione sull’utilizzo di un modello semantico dei dati a sostegno dell’interoperabilità della fatturazione elettronica che ha consentito di predisporre la Direttiva su una base europea condivisa, contenuta nel documento “Recommendation on the use of a Sematic Data Model to support Interoperability for Electronic Invoicing” del 1 ottobre 2013. Il Forum Multi-stakeholder Europeo sulla Fatturazione Elettronica vedrà a breve rinnovato il proprio mandato e si occuperà, nel suo ruolo di advisor della Commissione Europea, di monitorare l’adozione della Direttiva, delle specifiche di utilizzo della norma europea, delle norme di adozione nazionali e di tutte le misure volte alla diffusione anche al B2B e B2C del modello standard.

I concetti base intorno ai quali ruota la Direttiva sono la definizione di una norma tecnica sul modello di dati “core” della fattura elettronica, che consenta di ottenere una fattura legalmente valida in qualsiasi Stato membro e che contenga gli elementi essenziali per garantire l’automazione dei processi, garantendo quindi l’interoperabilità a livello semantico. E la definizione di un elenco ristretto di norme tecniche di formato che consenta la rappresentazione di una fattura (mediante il modello semantico “core”) e che tutte le Pubbliche Amministrazioni europee devono essere in grado di accettare, garantendo un bilanciamento tra la possibilità di scelta dei soggetti economici fornitori e un costo e complessità accettabile per le stesse Pubbliche Amministrazioni.

Particolarmente importante è l’attività di mappatura che il CEN/TC 434 ha ormai ultimato e che sta passando alla fase di votazione finale, che specifica come andranno usati i formati nel rispetto del modello semantico della fattura elettronica europea. Inoltre tale attività ha lo scopo di agevolare l’utilizzo dei vari formati, e delle sue “traduzioni” tra formati, e garantire quindi le condizioni per una vera interoperabilità.

Ed anche in Italia si dovrà procedere ad evolvere l’attuale formato della fattura elettronica FatturaPA, che vale per le Pubbliche Amministrazioni e per i privati (quest’ultimi dal 1 gennaio 2017) tenendo ben presente che la transizione verso il modello semantico e le sue sintassi dovrà avvenire entro (si stima) inizio 2019. Ma il settore maggiormente interessato da questa evoluzione sarà quello privato, perché le Pubbliche Amministrazioni avranno un domani l’obbligo di ricevere ed accettare le fatture elettroniche, mentre per i privati, al momento, non è cosi. La fattura elettronica tra privati è prevista come opzione che vale per cinque anni, da scegliere entro la fine dell’anno precedente a quello in cui si vuole iniziare a fare fatture elettroniche.

Per comprendere quale evoluzione avrà la fattura elettronica tra privati in Italia va ricordato che è stato sollecitato almeno un impegno del Governo da parte della Commissione Finanze della Camera in sede di formulazione del parere allo schema di Decreto legislativo che poi è stato approvato come Decreto legislativo 127/2015, benché la proposta non obblighi tutti gli operatori economici alla fattura elettronica, perché esso è un importante stimolo all’abbandono della carta grazie al passaggio alla fatturazione elettronica anche tra privati i quali potranno poi integrare tra loro tutti i dati amministrativi e contabili gestendo le varie fasi dell’attività aziendale mediante il cosiddetto “controllo di gestione” come indicato nella Circolare Ministeriale 18/E del 2014.

È anche rilevante tenere conto dallo sviluppo futuro che il sistema fatture elettroniche tra privati avrà in ottica di “compliance fiscale” perché, con riferimento alle informazioni da trasmettere, l’Amministrazione finanziaria avrà a disposizione in tempo reale tutti i dati che sono necessari per i controlli automatici e le elaborazioni statistiche, e che oggi utilizzano in parte solo grazie all’invio fatto dai contribuenti delle comunicazioni periodiche. Non a caso è stato introdotto nel Decreto anche il riferimento al termine “dati”, perché è importante realizzare economie di scala e generare una semplificazione concreta e tangibile che si basa proprio sull’utilizzo di dati strutturati, fondamentali per assicurare la loro completa interoperabilità.

Sul punto si ricorda che i Provvedimenti n.182070 e 182017, emessi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate a fine ottobre 2016, evidenziano che i dati acquisiti sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate per controllare la coerenza e predisporre le dichiarazioni dei redditi e Iva, valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, eseguire analisi selettive per individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali. Come si può facilmente comprendere dalle righe che precedono l’Agenzia delle Entrate è in grado di fare, già da ora, analisi selettive quantitative e qualitative sui dati trasmessi dai contribuenti.

Infine va osservato che è importante realizzare subito la regolamentazione della figura di chi svolge l’attività di certificazione del processo di conservazione. Il vuoto attuale nelle regole rappresenta un freno per cogliere l’importante opportunità che è rappresentata dai nuovi strumenti introdotti dal Regolamento europeo 910/2014 «eIDAS» (servizi fiduciari digitali, sigilli elettronici…) per far partire nel nostro paese il loro utilizzo diffuso mediante operatori ed intermediari telematici, tra i quali i commercialisti sono il numero più rilevante e qualitativamente formato.

Ma ora vediamo cosa sta succedendo nei principali paesi europei con riferimento alla fatturazione elettronica tra privati, dalla fine del 2016. Ricordiamo che in Italia FatturaPA si è aggiornato alla nuova versione 1.2 permettendo ampliare il formato al fine di permette il suo utilizzo anche tra aziende private a partire dal 1 gennaio 2017.

In Belgio il governo ha deciso chiedere ai fornitori della Pubblica Amministrazione di anticipare la Direttiva 55/2014, facendo emettere e ricevere le fatture elettroniche con la piattaforma “Mercurius” dal 1 gennaio 2017. In particolare il governo ha optato per la promozione dell’utilizzo di uno standard unico (UBL 2.1) tramite la rete PEPPOL. Situazione simile è quella della Svezia.

Dal 1 gennaio 2017 in Francia le grandi aziende devono obbligatoriamente emettere le fatture elettroniche indirizzate alla Pubblica Amministrazione utilizzando il portale “Chorus Portail Pro 2017”. Mentre per le altre imprese è in corso di sviluppo un progetto in fase di realizzazione che prevede una progressiva estensione dell’obbligo di fare fattura elettronica scaglionando l’avvio secondo i limiti dimensionali delle stesse.

La Germania è in corso di definizione una proposta di legge per regolare la fattura elettronica nella contrattazione pubblica a livello federale, e va osservato che ci sono anche enti locali che stanno realizzando normative proprie in materia. Lo standard utilizzato è un ibrido (combinazione di PDF e XML) denominato “ZUGFeRD”, pensato per permettere il suo utilizzo a tutte le imprese, indipendentemente dai loro limiti dimensionali.

Sempre a partire dal 1 gennaio 2017, per i contratti firmati da tale data, anche in Olanda il Governo richiede l’invio di fatture elettroniche tramite la piattaforma “Digipoort”. I fornitori con contratti stipulati prima di questa data non saranno interessati da questo obbligo, al quale potranno aderire volontariamente in modo autonomo.

A partire da gennaio 2017 in Polonia le aziende con meno di 250 dipendenti e un volume d’affari di oltre 2 milioni di euro dovranno inviare i registri IVA all’Agenzia delle Entrate in modalità elettronica, nel rispetto dello standard SAF-T e ad essa dovranno essere inviati gli archivi denominati VAT evidence o JPK_VAT. L’obbligo riguarda tutte le aziende registrate in Polonia e soggette a IVA, anche se queste non hanno sede fiscale nel paese. La Polonia si sta progressivamente adattando a questo nuovo sistema obbligatorio, già utilizzato dalle grandi aziende da luglio 2016 che, a partire da gennaio 2018, riguarderà anche dalle imprese con meno di 15 dipendenti.

In Portogallo si è scelto dal 1 gennaio 2017 di utilizzare il formato XML standard per consentire una facile esportazione di un insieme predefinito di registri contabili in formato leggibile e comune, denominato SAF-T. Lo strumento giuridico con cui è stata introdotta questa novità è stata l’ordinanza, in particolare la nº 302/2016, che regola il formato e che dispone l’entrata in vigore il 1 gennaio 2017 con l’eccezione della struttura di dati che si riferisce all’articolo 3, la cui decorrenza sarà al 1 luglio 2017. Il CEN/TC 434 potrà, nell’ambito delle attività future sulla fatturazione elettronica, definire una modalità standard di utilizzo del SAF-T, migliorando così l’interoperabilità anche nell’ambito dei controlli fiscali.

Nel Regno Unito, alla data del 31 marzo 2017 scadrà il termine entro il quale i fornitori dovranno adeguarsi al sistema di ricezione degli ordini dai punti di accesso del National Health Service (NHS), sta portando avanti un’iniziativa di eProcurement per gestire in modalità elettronica tutte le procedure di gestione e di acquisto nonché le comunicazioni con il settore sanitario pubblico britannico. Mentre per gestire l’invio delle fatture tramite questo sistema il termine di adeguamento e fissato al 30 settembre 2017.

A dicembre 2016, in Spagna è entrato in vigore un Regio decreto che introduce il sistema “Suministro Inmediato de Información” e stabilisce la rilevanza elettronica dei registri IVA per promuovere lo scambio elettronico dei documenti fiscali. Ci sono poi circa 62.000 aziende aventi specifici requisiti che a partire dal 1 luglio 2017 effettueranno l’invio delle dichiarazioni IVA in formato elettronico. La Spagna ha una situazione molto simile a quella italiana, con un formato proprietario nazionale, e sarà interessante monitorarne l’evoluzione.

Come si vede, diversi paesi hanno già avviato e consolidato, in alcuni casi, la fattura elettronica per la Pubblica Amministrazione in modalità obbligatoria. Ora stanno pensando ad estendere i benefici derivanti dall’adozione di un unico modo di fare la Fattura Elettronica in tutta Europa, grazie all’attuazione della Direttiva 2014/55/UE tenendo conto anche dell’importanza della trasmissione transfrontaliera di dati contabili tra le autorità fiscali nazionali o revisori esterni.

Proprio per questo si è utilizzato il SAF-T, Standard Audit File for Tax, in alcuni paesi. Esso costituisce uno standard internazionale, definito dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per lo scambio elettronico di dati contabili affidabili da un’organizzazione verso un’autorità fiscale nazionale o revisori esterni. Lo standard SAF-T è sempre più adottato all’interno degli Stati membri come mezzo per presentare le dichiarazioni fiscali per via elettronica. Nel 2008 fu applicato dal Portogallo per poi diffondersi in altri paesi come, ad esempio Austria, Francia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Portogallo. Il SAF-T è standardizzato per il significato (semantica) ma non per quanto riguarda il formato (sintassi) pertanto un’attività di normazione in questo ambito potrebbe rendere possibile lo scambio automatico dei dati fondamentali e di supporto semplificando enormemente gli audit fiscali.

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