ESPERTO RISPONDE

E’ possibile riemettere una fattura elettronica con gli stessi estremi di una rifiutata?

Pubblicato il 13 Giu 2017

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

Domanda

Gentilissimo,

le scrivo per chiederle se con le attuali disposizioni di legge è possibile riemettere una fattura con stesso numero e data dopo averla modificata a seguito di rifiuto da parte della PA. In merito ho avuto dei dubbi.

Lo chiedo perché mi è capitato di veder rifiutata la fattura da parte di una PA per la mancanza ad es. del CIG. Quando però ho provato a riemetterla corretta, mantenendo numero e data, mi è stata nuovamente rifiutata con la motivazione che non è possibile accettare una fattura uguale, anche se l’hanno rifiutata e non l’hanno mai contabilizzata nei loro sistemi. Parlavano anche di difficoltà di tempistiche, in quanto i trenta giorni per accettare la fattura decorrerebbero dalla data della fattura (e non da quella di trasmissione al sistema di interscambio) perciò, riemettendo la fattura a distanza di dieci giorni con la stessa data, avrei creato loro difficoltà per il pagamento.

Sono delle motivazioni corrette?

Spero di essermi spiegato,

La ringrazio per l’attenzione

Saluti

Alessandro

Risposta

Buongiorno a Lei.

La questione che Lei pone non dipende (solo) da disposizioni di legge, quanto piuttosto dal modello organizzativo adottato dall’Ente destinatario della fattura elettronica. Infatti, la impossibilità dichiarata dall’Ente di accettare una fattura con gli stessi estremi di un’altra rifiutata dipende dalla circostanza che la fattura rifiutata sia stata registrata e che, quindi, dovrà essere neutralizzata con una nota di credito da Lei trasmessa a storno della fattura rifiutata. Vi è da rilevare che alcuni Enti non procedono alla registrazione della fattura rifiutata e poiché l’unica condizione posta dal Sistema di Interscambio per la validità della fattura elettronica è che il nome del file sia diverso da quello che conteneva a fattura rifiutata, il problema viene di fatto risolto.

Per quanto riguarda i termini di accettazione della fattura, l’allegato “C” al Decreto 55/2013 del M.E.F., punto 3.2, prevede che “La necessità di fornire tempestiva comunicazione al fornitore dell’accettazione o disconoscimento del documento contabile in modo da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa IVA in merito alla registrazione delle fatture emesse, obbliga il Sistema di Interscambio a fissare un termine – pari a quello previsto nel Dlgs 52/2004 che modifica l’art. 21 del DPR 633/72, attualmente 15 giorni (non trenta come da Lei riferito, n.d.r.) – decorso il quale lo stesso invia un messaggio di decorrenza termini tanto all’ufficio quanto al fornitore”.

Per quanto attiene la tempistica di registrazione della fattura, le difficoltà dell’Ente sono comprensibili, soprattutto se valutate alla stregua delle recenti modifiche apportate dall’articolo 2 del D.L. 50/2017 all’articolo 19 del DPR 633/1972, che così hanno disposto: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed é esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione é sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo“.

Per effetto di tale modifica, il diritto alla detrazione viene ad essere perfettamente sincronizzato col momento in cui l’emittente diviene debitore dell’IVA sulle sue fatture. Considerato che la detrazione può avvenire, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione (IVA) relativa all’anno in cui è sorto il diritto, si realizza il sillogismo per cui l’IVA su una fattura elettronica emessa il 31 dicembre dell’anno X sarà detraibile al più tardi nella dichiarazione dell’anno X, pena la perdita del diritto alla detrazione. Auspico che il legislatore ponga rimedio alla situazione di disagio che si è generata, anche in termini di coordinamento dell’articolo 19 con l’articolo 25 (DPR 633/1972), che prevede che la registrazione deve avvenire “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Cordiali saluti

Salvatore De Benedictis, Commercialista

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