DOMANDA
Vorrei sapere il motivo per cui nella fatturazione B2B è necessario correggere una fattura scartata dallo SdI entro 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto e cosa succede se correggo la fattura il sesto giorno.
RISPOSTA
Il termine di 5 giorni per la ri-emissione della fattura scartata dal sistema di interscambio è stato indicato dall’Agenzia delle Entrate nel corso di un forum organizzato da Il Sole 24 Ore il 24 maggio 2018. L’Agenzia delle Entrate ha anche affermato che il rispetto del termine di 5 giorni eviterebbe l’assoggettamento alle sanzioni connesse alla violazione dell’articolo 6 del DPR 633/1972, che regolamenta il momento di effettuazione delle operazioni, quindi, quello di emissione della fattura.
L’opinione espressa dall’Agenzia delle Entrate conferma la ipotesi secondo cui la fattura debba essere trasmessa al sistema di interscambio entro le ore 24 del giorno di effettuazione della operazione, orientamento che tuttavia ha subìto un condivisibile “temperamento” con la circolare 13/E 2018 con cui l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”
Il punto cruciale della questione è proprio questo: sino a ieri le fatture datate, per esempio, 30 giugno sono state emesse e spedite a luglio avanzato, e non ci siamo mai posti il problema della tempestività perché l’emittente aveva l’obbligo di inserirla nella liquidazione di giugno e il destinatario, a norma dell’articolo 1 del DPR 100/1998, poteva (e può, a mio avviso) esercitare la detrazione nel mese di giugno a condizione che la fattura sia ricevuta in tempo utile per la liquidazione.
La trasmissione della fattura elettronica al sistema di interscambio rende certa la data di spedizione della fattura, e tale circostanza da un lato ha indotto l’Agenzia delle Entrate a ritenere che – astrattamente – la emissione della fattura debba essere contestuale alla effettuazione della operazione (la legge non concede tolleranze al riguardo), e, dall’altro, a mitigare la portata di questo obbligo generalizzato introducendo la esimente del “minimo ritardo”, considerando applicabile alla fattispecie il disposto dell’articolo 6, comma 5-bis, del DPR 472/1997 che così recita: “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.”
Io ritengo che la norma esimente citata dalla Agenzia non abbia come suo limite applicativo il “minimo ritardo”, quanto il pregiudizio alle azioni di controllo e il danno all’erario, circostanze queste che non si verificano qualora il contribuente, sia pure tardivamente, abbia emesso la fattura prima della data di liquidazione periodica.
Questa disamina evidenzia che il problema da Lei posto non ha una soluzione pacifica e univoca, e la risposta verrà solo dalle necessarie modifiche che dovranno essere apportate alla normativa IVA per renderle adeguate alla rivoluzione portata dall’avvento della fattura elettronica.