DOMANDA
Una fattura elettronica, rifiutata dalla PA per cig errato, mai reinoltrata corretta, è stata comunque ceduta ad una società di factoring.
L’ente debitore non ha ancora dato l’assenso alla cessione, è in procinto di farlo; nella procedura è incluso l’accertamento ai sensi del 48 bis ed il mio dubbio era se includere o meno la fattura rifiutata nel calcolo del monte fatture ceduto.
Come è da considerare tale fattura agli effetti dell’atto di cessione?
Dovendo procedere alla verifica di cui all’art. 48-bis dpr 602/1973, come operazione collegata all’accettazione dell’atto di cessione crediti, devo includere nella somma da sottoporre a verifica anche la quota imponibile della fattura rifiutata?
La fattura è stata a suo tempo rifiutata e, pertanto, dovrebbe essere stato il creditore a preoccuparsi di riemetterla con cig corretto per poter essere accettata dal debitore.
Nel comunicare a cedente e cessionario l’assenso alla cessione provvederemo a chiarire tali aspetti che con Lei abbiamo dibattuto.
Ringrazio per la gentile consulenza che vorrà rivolgerci
Luca Martinelli
ufficio ragioneria del Comune di Pietrasanta (Lucca)
RISPOSTA
La fattura rifiutata dall’ente perché ricevuta con CiG errato è tamquam non esset.
Vero è che il cedente – come Lei afferma – ha tutto l’interesse a preoccuparsi di riemetterla col CIG corretto per poter essere accettata dal debitore, ma l’ente ha anche l’obbligo di verificare se il decorso del tempo rispetto al momento di effettuazione della operazione, determinato ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972, non comporti l’obbligo regolarizzazione l’operazione con la procedura prevista dall’articolo 6, comma 8, Decreto Legislativo 471/1997.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu