Al 31 marzo scorso, i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per le agevolazioni legate alla fatturazione elettronica sono circa 6mila: le ragioni di questa scarsa adesione al regime possono essere diverse, ma certamente tra queste va considerato l’elemento di novità del processo che genera naturalmente incertezza negli operatori. Però attenzione: i dati sull’utilizzo della fatturazione elettronica in Italia sono buoni, con quasi un milione di partite IVA, fornitori di enti ed amministrazioni pubblici, che ha digitalizzato i propri processi di fatturazione.
Lo scarso esercizio dell’opzione è forse spiegabile anche con il fatto che il quadro normativo del 2015 si è evoluto con l’emanazione delle disposizioni del decreto legge n. 193 del 2016 che, modificando l’art. 21 del decreto legge n. 78 del 2010 (comunicazione “spesometro”), ha introdotto un esplicito obbligo alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute proprio a partire dal 1 gennaio 2017.
Facciamo un passo indietro. Il 31 marzo scorso è scaduto il termine per l’esercizio dell’opzione, stabilita dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015, per la “trasmissione telematica dei dati delle fatture” (emesse e ricevute, nonché delle relative note di variazione) all’Agenzia delle Entrate. L’esercizio dell’opzione consentiva di accedere – per il 2017 e i 4 anni successivi – ad alcune agevolazioni: procedure accelerate per le richieste di rimborso IVA, superamento di alcuni obblighi comunicativi verso l’Agenzia delle Entrate, riduzione di due anni dei termini per l’accertamento qualora i pagamenti delle operazioni attive e passive vengano effettuate solo in modalità tracciata (ad esclusione di quelle di importo inferiore a 30 euro). A scanso di equivoci, è bene rimarcare che tale opzione riguarda un adempimento comunicativo “fiscale” – la trasmissione telematica dei “dati delle fatture” – e non la “fatturazione elettronica”. Le regole tecniche (formato ed elementi informativi della comunicazione telematica, canale e servizi di trasmissione ecc.) per predisporre ed effettuare la comunicazione dei “dati delle fatture” sono state definite e pubblicate con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate il 28 ottobre dello scorso anno.
Successivamente, è intervenuto il decreto legge 193 del 2016 sullo Spesometro. Dopo l’emanazione di quest’ultima disposizione, peraltro, l’Agenzia delle entrate – al fine di evitare possibili complicazioni e confusione da parte dei contribuenti IVA – ha prontamente allineato il contenuto informativo, le regole tecniche e i termini di trasmissione dei dati delle fatture, emanando anche la circolare 1/E del febbraio 2017 per risolvere i dubbi interpretativi che stavano emergendo dall’articolato quadro normativo: di fatto, ad oggi, il contribuente IVA è tenuto ad inviare – con cadenza semestrale per il 2017 e con cadenza trimestrale a regime – i “dati delle fatture” all’Agenzia delle entrate indipendentemente dall’esercizio dell’opzione citata all’inizio di questo articolo.
È utile ricordare che il d.Lgs. n. 127/15 ha anche esteso l’utilizzo del Sistema di interscambio (SdI – “postino” nel processo di fatturazione elettronica verso la PA) alla fatturazione elettronica fra privati, chiarendo che i dati delle fatture elettroniche veicolate dal sistema gestito dall’Agenzia delle Entrate si considerano trasmessi alla stessa Agenzia. In altri termini il decreto ha collegato la fatturazione elettronica ad una semplificazione degli obblighi di comunicazione e, per chi abbia esercitato l’opzione, l’accesso ad un regime premiale.
In osservanza a tali disposizioni, anche con l’obiettivo di favorire l’adozione della fatturazione elettronica, ha esteso i servizi del SdI ai privati già a partire dallo scorso mese di gennaio e, ancor prima (luglio 2016), ha messo a disposizione servizi web, fruibili gratuitamente, per generare, trasmettere e conservare fatture elettroniche nel formato XML accettato dal SdI.
Ad oggi, 47mila contribuenti hanno utilizzato questa procedura gratuita, mediante la quale sono state trasmesse circa 125mila fatture elettroniche.
Considerato che, a due anni dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la PA, quasi un milione di partite IVA, fornitori di enti ed amministrazioni pubblici, ha digitalizzato i propri processi di fatturazione, i dati d’uso dei servizi indicano che le imprese e i professionisti si stanno sempre più avvicinando al digitale per generare, trasmettere e conservare le proprie fatture.
Evidentemente, la digitalizzazione del processo di fatturazione, è fortemente condizionato dalla capacità di gestione digitale in capo ai clienti. In alcuni casi i costi di change-over incidono sulla struttura economica in una proporzione che non viene ritenuta accettabile, anche a fronte dei vantaggi sottesi alla gestione automatizzata dei processi aziendali. È questa la sfida al mondo dei provider che possono, grazie ad economie di scala e di scopo, intermediare il passaggio al digitale con servizi affidabili che permettano agli operatori commerciali di fruire dei vantaggi della digitalizzazione sostenendo sforzi ritenuti accettabili.
Occorre quindi ribadire in modo chiaro che oggi, nel nostro Paese, le basi e gli strumenti per fare fatturazione elettronica in modo semplice, poco oneroso e rapido ci sono, vanno solo sfruttati. Certamente, a livello europeo, questa volta non siamo in fondo alla classifica ma tra le prime posizioni (Spagna, Francia e altri paesi hanno introdotto norme similari a quelle italiane per rendere la fatturazione elettronica verso la PA obbligatoria) e abbiamo la possibilità di arrivare prima degli altri Paesi all’obiettivo, fissato dalla Commissione Europea nella sua Agenda digitale, di rendere la fatturazione elettronica il processo di fatturazione maggiormente utilizzato dalle imprese e dai professionisti entro il 2020.
Agganciata a questa sfida ci sono i rilevanti effetti di crescita dell’economia italiana determinati dalla digitalizzazione quando, però, questa viene utilizzata per superare processi a basso valore aggiunto e poco efficienti e, come nel caso della fatturazione elettronica via SdI, aprendo al contempo un nuovo canale comunicativo tra fisco e contribuenti attraverso cui instaurare un confronto costante e pre-dichiarativo, concentrare i controlli sui soggetti ad altro rischio evasivo o di frodi e aumentare il grado di adempimento spontaneo al versamento dei tributi nel tempo.