DOMANDA
Con riferimento alla Vs risposta pubblicata nel seguente articolo: “Fatture differite: la data da indicare dal primo luglio 2019”, può gentilmente chiarirmi se è lecito datare la fattura elettronica differita in questione 31/7/2019 pur emettendola qualche giorno dopo ed inviandola entro i termini di liquidazione Iva. Sul documento vengono indicati tutti i numeri dei DDT e relative date del mese di luglio in cui si sono svolte le operazioni.
Nell’articolo lei risponde scrivendo: “Lei potrà quindi emettere ed inviare la fattura indicando la data della materiale emissione… “ , il termine potrà invece di dovrà mi lascia ben sperare di poter utilizzare la ben più utile data del 31/7/2019 che identifica sia il periodo di competenza Iva, sia quello contabile del ricavo e non ultimo la decorrenza per il calcolo delle scadenze di pagamento.
Piero Bosco
RISPOSTA
L’attuale norma prevede che la fattura differita (per intenderci, quella prevista dall’articolo 21, quarto comma, lettera a) debba essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, che risultino da DDT o “da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472”.
Quindi lei avrebbe anche più di 10 giorni per emettere/trasmettere la fattura (15 per la precisione) rispetto alla fine del mese, consentendo al suo cliente la detrazione dell’IVA “per competenza” nel mese di effettuazione della operazione, ma mi rendo conto che spesso la retrodatazione delle fatture a fine mese è dettata da esigenze commerciali, perché i pagamenti sono ancorati alla data fattura.
Ciò detto, le confermo che lei potrà emettere/trasmettere la fattura entro il 10 agosto con data 31 luglio.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome