DOMANDA
Lavoro nella direzione di un hotel. Ho letto con grande interesse la sua risposta circa la possibilità di emettere fatture elettroniche in alternativa alle ricevute fiscali. Vorrei porle però un’ulteriore quesito: come procedere nell’incasso dell’imposta di soggiorno?
Attualmente noi incassiamo l’imposta pagata dai clienti annotandola nei corrispettivi senza contabilizzarla per poi effettuare il versamento al Comune mensilmente. In parole povere al cliente che ci chiede una ricevuta per l’imposta di soggiorno che paga cosa dobbiamo rilasciare?
Michelangelo Tamburrini
RISPOSTA
L’imposta di soggiorno è una “partita di giro”, ossia una somma incassata per conto terzi (l’Amministrazione Comunale) che va riversata con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti comunali. Tecnicamente è un importo assolutamente neutro ai fini delle Imposte dirette (il suo incasso fa sorgere un debito, non un ricavo) e ai fini IVA (non avendo la natura di corrispettivo è fuori campo IVA). La sua natura ha quindi indotto alcuni operatori a non includerla nei documenti fiscali e a esigerla e gestirla separatamente.
Ritengo che il metodo di gestione più pratico e trasparente sia inserire l’imposta di soggiorno addebitata ai clienti nella ricevuta fiscale o nella fattura elettronica, indicando come codice IVA N2 (Operazioni non soggette). Emettendo le fatture elettroniche (anche semplificate se vuole, ex art.21/bis, il limite è stato di recente elevato da 100 a 400 Euro), Lei non avrà obbligo di trasmissione di corrispettivi telematici.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome