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Anticipi da clienti extra UE: come gestirli



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Per le cessioni Intra UE il pagamento anticipato non determina effettuazione della operazione: vediamo per gli anticipi da clienti extra UE come funziona

Pubblicato il 6 nov 2023

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



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DOMANDA
Vorrei maggiori chiarimenti sulla procedura da utilizzare per la corretta gestione degli anticipi ricevuti da un cliente extra-UE e la relativa fatturazione. Sono perfettamente a conoscenza del fatto che riguarda un’operazione non imponibile art. 8, e che anche la fattura di anticipo deve essere effettuata allo stesso modo, rilevando a livello contabile l’acconto ricevuto, da stornare al completamento dell’operazione che avverrà con l’effettiva spedizione. Nel caso specifico, il cliente non ha eseguito alcun pagamento, ma prima di procedere richiede la fattura, perché gli è necessaria per poter eseguire il trasferimento di denaro. (nell’offerta è nell’ordine è stato pattuito il 100% anticipato) La fattura riguarda comunque soltanto il pagamento anticipato del 100% dell’importo dovuto, perché la merce non è ancora disponibile e sarà spedita successivamente.

Vorrei vostra conferma su quale dev’essere la corretta gestione:

  • è necessario inserire il numero di offerta o dell’ordine al quale si fa riferimento e fatturare l’anticipo del 100% da detrarre poi stornando la fattura di anticipo nella fattura riepilogativa a saldo 0,00 al momento della spedizione?
  • è necessario compilare dettagliatamente le descrizioni di tutti i campi riguardanti la natura dei prodotti con le relative quantità, già al momento dell’emissione della fattura di anticipo?
  • per quanto riguarda la normativa internazionale, ci sono delle specifiche deroghe che riguardano il venir meno dell’obbligo o una diversa rilevanza per quanto riguarda l’obbligatorietà di fatturazione degli anticipi ricevuti che invece è prevista dalla normativa vigente in Italia?
  • Si possono avere maggiori dettagli e specifiche tecniche riguardanti la compilazione della fattura di anticipo, con particolare riguardo alle qualità delle descrizioni, riferimenti ai contratti, livello di dettaglio e quantità delle merci?
  • è sufficiente inserire un riferimento all’ordine o all’offerta per identificare in maniera specifica e univoca l’operazione oppure è necessario identificare l’operazione dettagliando ogni articolo che poi verrà spedito e quindi riportato sicuramente nella fattura riepilogativa?
  • In questo caso specifico, è possibile l’emissione della fattura di anticipo anche se non è avvenuto effettivamente il pagamento?
  • In realtà il cliente richiede una fattura per eseguire il trasferimento, è consigliato inviare una fattura proforma e fatturare l’anticipo soltanto successivamente al incasso avvenuto?

RISPOSTA
Lei può emettere la fattura anticipatamente rispetto alla effettuazione della operazione (pagamento /consegna /spedizione), ed in questo caso, a norma dell’articolo 6 del DPR 633/1972, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato.

La normativa in materia di emissione della fattura è portata dall’articolo 21 del DPR 633/1972, che prescrive che la fattura deve indicare “natura, qualità e quantità” dei beni ceduti o dei servizi prestati. Quindi non c’è alcun obbligo di fare riferimento ad ordini, accordi o altro, che possono comunque essere inseriti per esigenze contabili o amministrative (punti 1,2,4 e 5).

La normativa italiana (articolo 39 D.L. 331/1993) prevede che nel caso di cessioni intracomunitarie con pagamento anticipato vi sia una deroga rispetto alla regola generale fissata dall’articolo 6 del DPR 633/1972, per cui al pagamento senza consegna non segue obbligo di emissione di fattura (punto 3).

La emissione della fattura prima che sia effettuato il pagamento o la consegna/spedizione è possibile, la conseguenza, come indicato nell’articolo 6 del DPR 633/1972, è che l’operazione si considera effettuata in tale momento (punto 6).

La fattura pro-forma non è una fattura nel senso tecnico, per cui lei può emettere qualsiasi documento gradito al suo cliente, purchè in esso sia chiaramente indicato chiaramente che non si tratta di fattura, che sarà emessa al momento di effettuazione della operazione.

Occorre infatti tener presente che non è il nome del documento che ne determina la funzione, ma il suo contenuto; infatti l’articolo 21 del DPR 633, nel disciplinare il contenuto della fattura, prevede che “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili …”.

Le ricordo che il modello intra-1 bis va comunque compilato con riferimento al periodo nel corso del quale è avvenuta la consegna, non rilevando a tal fine la mera emissione della fattura (punto 7).

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eumailto:esperto@agendadigitale.eu Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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