DOMANDA
Sono un dirigente sportivo e collaboratore con un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Mi trovo ad affrontare un quesito di una ASD con un regime fiscale “particolare”, consigliato da un consulente: ASD costituita nel 2016 e fatta iscrivere alla camera di commercio, che non risulta aver aderito al regime fiscale della 398/91. Si chiede se era obbligata ad emettere fatturazione elettronica anche negli anni precedenti al 2024.
RISPOSTA
L’articolo 1 del decreto legislativo 127/2015, comma 3, ultimo periodo, prevedeva l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica per “… i soggetti passivi … che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”. Tale disposizione fu abrogata dall’articolo 18, comma 2, del D.L. 36/2022 (salvo un regime transitorio sino al 31/12/2023) e dal 1 gennaio 2024 l’abrogazione è totale. Qualora la ASD non avesse esercitato opzione per il regime fiscale previsto dalla Legge 398/1991, ritengo che non avrebbe potuto avvalersi di alcun esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome