Esperto risponde

Autofattura annotata ma non trasmessa: ecco cosa si rischia

Vediamo a quanto ammonta la determinazione della sanzione per l’omessa trasmissione di autofatture regolarmente annotate, considerando anche la possibilità di ravvedimento

Pubblicato il 10 Feb 2021

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica

DOMANDA

Ho una ditta individuale ed emetto autofatture nei confronti degli agricoltori esonerati. Purtroppo il programma che ho installato nel mio computer non da la possibilità di inviarle in formato elettronico. Nel 2019 ho fatto le autofatture e le ho inserite nel registro degli acquisti ma non le ho inviate in formato elettronico.

Ora mi chiedo, come posso risolvere questo mancato invio? Premetto che ho inviato sia la dichiarazione LIPE, sia la dichiarazione annuale IVA.

Maria Simmarano

RISPOSTA

Se Lei negli adempimenti formali ha incluso i documenti di cui ha omesso la trasmissione al Sistema di Interscambio, è obbligata a regolarizzare la sua posizione per evitare un disallineamento tra i dati che risultano acquisiti al sistema di interscambio ei dati (che lei asserisce corretti) dei dichiarativi e delle liquidazioni periodiche predisposti.

La omissione rientra tra le fattispecie previste dall’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 471/1997, e considerato che non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, soggetta alla sanzione da 250 a 2.000 euro, ravvedibile a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997.

Le segnalo che la possibilità di avvalersi del ravvedimento deve però essere esaminata valutando sia la misura della riduzione applicabile (in funzione della distanza temporale tra la omissione e il ravvedimento) sia il numero delle infrazioni commesse. Infatti, con l’aumentare del numero delle infrazioni commesse potrebbe essere più conveniente attendere che l’Ufficio notifichi il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, e definirlo col pagamento di 1/3 del minimo (articolo 16, c.3, decreto legislativo 472/1997) e fruendo dell’applicazione della “continuazione” prevista  dall’articolo 12 del medesimo Decreto (sanzione base aumentata di un quarto). Infatti la “continuazione” non può essere fruita in sede di ravvedimento, può essere applicata solo dall’Ufficio.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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