DOMANDA
L’omessa autofattura per operazioni reverse estere o interne che sostituisce l’esterometro è sempre sanzionata al pari dell’esterometro con 2 euro a documento?
RISPOSTA
Occorre innanzitutto distinguere la ipotesi di autofatturazione da quella di integrazione.
- La autofatturazione è obbligatoria ogni qualvolta un soggetto extra UE non residente pone in essere operazioni nei confronti di soggetti residenti, che territorialmente si considerano effettuate nello Stato Italiano, ipotesi in cui gli obblighi in materia di iVA (fatturazione nel nostro caso) sono adempiuti dai cessionari o committenti italiani, a norma dell’articolo 17, comma 2, DPR 63/1972. Questo obbligo si traduce nella emissione della c.d. autofattura, che rappresenta un adempimento sostanziale, pur essendo l’imposta, se integralmente detraibile, neutralizzata col meccanismo dela inversione contabile (o reverse charge)l. La emissione della autofattura deve avvenire necessariamente in maniera digitale, mediante generazione di un documento conforme al tracciato previsto per la fattura elettronica, in formato xml, che, una volta trasmesso al Sistema di Interscambio, assolve il duplice scopo di documentazione della operazione ai fini IVA e trasmissione dati esterometro.
- Quando invece le cessioni/prestazioni sono effettuate da soggetti passivi comunitari, costoro sono obbligati alla emissione della fattura che il cessionario o committente italiano deve integrare (con la indicazione della aliquota IVA e dell’imposta dovuta) ed annotare le fatture ai sensi del comma 2 dell’articolo 47 del D.L. 331/1997, ossia annotando contemporaneamente la fattura come operazione passiva nel registro acquisto e attiva nel registro vendite, in modo da neutralizzare l’IVA applicata. In questo caso si parla di “integrazione”. La integrazione può avvenire anche in modalità analogica, previa annotazione da eseguirsi sull’originale della fattura ricevuta dal soggetto comunitario.
Nel caso di violazione dell’obbligo di emettere autofattura, si violerebbero due distinte disposizioni, la prima relativa alla emissione della autofattura e la seconda relativa alla trasmissione dei dati ai fini dell’esterometro (prima ipotesi sopra illustrata), per cui le sanzioni applicabili sarebbero due, una per ciascuna violazione, mentre se si omettesse di trasmettere il file xml nella ipotesi di obbligo di integrazione, assolto comunque analogicamente, (seconda ipotesi sopra illustrata), la violazione consisterebbe nella sola omissione dei dati dell’esterometro, sanzionata dall’articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 471/1997, per cui è prevista la sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura relativa ad operazioni transfrontaliere omessa/errata, col limite massimo di € 400 mensili.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome