DOMANDA
Sono un avvocato tributarista in Lecce e non prima di chiederle scusa per il disturbo che le arreco, mi permetto di rubarle qualche minuto per un problema postomi dal mio macellaio il quale, sia pure molto raramente, effettuando degli acquisti presso agricoltori esonerati (nel caso di specie acquisto di capretti), si trova esposto all’obbligo di emissione della relativa autofattura elettronica, siccome impostogli dall’art. 34, comma 6, DPR.n.633/72. Il problema si pone perché, utilizzando l’applicazione messa a disposizione di A.d.E., non si riesce a comprendere come sia materialmente possibile emettere detta autofattura indicandovi in corrispondenza del campo “Cessionario/committente” i dati di esso macellaio acquirente e in corrispondenza del campo “Cedente/prestatore” i dati dell’agricoltore esonerato.
Corrado Lòfari
RISPOSTA
Il processo di emissione della autofattura nella ipotesi di acquisti da produttori agricoli esonerati ai sensi dell’articolo 34 del DPR 633/1972, (ossia di coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) è del tutto simile alla emissione di una fattura ordinaria, in cui la caratteristica è che come cedente / prestatore deve essere indicato il produttore agricolo, come cessionario committente deve essere indicato il cessionario / committente (ossia l’acquirente, in questo caso quindi il suo cliente macellaio) e nel campo 1.6 (soggetto Emittente) deve essere indicato “CC” (che sta per fattura emessa dal cessionario/committente). I termini per la emissione della autofattura sono gli stessi di quelli per la emissione della fattura ordinaria, ossia:
- al momento della effettuazione della operazione se si tratta di fattura immediata (che deve essere trasmessa al SDI entro 12 giorni dalla effettuazione della operazione, ossia dalla consegna dei beni o, se antecedente, al pagamento del corrispettivo), con tipo documento TD01 (articolo 21, comma 4);
- entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna dei beni qualora questa risulti da un DDT o altro documento idoneo ad individuare i soggetti tra cui è avvenuta l’operazione, la data e la descrizione dei beni, con tipo documento TD24 (articolo 21, comma 4, lettera a); La registrazione deve avvenire nel termine ordinario per la registrazione degli acquisti, ossia nell’arco temporale che va dal giorno di trasmissione al SDI della autofattura sino al termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui è la fattura è transitata nel SDI e con riferimento al medesimo anno (art.21 DPR 633/1972).
Per quanto riguarda la compilazione della fattura elettronica dovrà spuntare il campo “soggetto emittente” evidenziato in giallo nella colonna a destra della pagina “altri dati”, e ciò abiliterà in basso un’altra sezione (soggetto emittente) in cui dovrà selezionare nel menu a discesa la scelta “Cessionario/Committente”; contestualmente le verrà consentito l’accesso ai campi precompilati relativi ai dati dell’emittente, che di default contengono i dati del suo cliente macellaio, e che dovranno essere sostituiti con quelli del cedente, (agricoltore esonerato).
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome