DOMANDA
In merito all’articolo “Cessione beni a prezzo da determinare: le regole per la corretta emissione della fattura“, volevo sapere che codice TD bisogna usare per queste fatture citate, se TD01 o TD024.
RISPOSTA
Le attuali previsioni regolamentari relative al tipo documento da indicare sulla fattura elettronica non contemplano il caso da lei indicato. Sotto il profilo sostanziale, ciò che conta è il rispetto dei termini previsti dal DM 15/11/1975, il cui articolo 1 prevede che “Per le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell’operazione la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato comunque determinato.” La terminologia utilizzata dal legislatore non sembra attribuire al momento in cui gli elementi non conosciuti (il prezzo) divengono noti la valenza prevista dall’articolo 6 del DPR 633/1972 (momento di effettuazione della operazione) che nel caso in esame resta fissato – sia pure con le deroghe previste dal DM 15/11/1975 – alla data della consegna dei beni; per cui la possibilità di emettere la fattura entro il mese successivo non appare come una possibilità collegata o collegabile alle previsioni di cui all’articolo 24, comma 4, lettere a e b, che invece consentono il differimento della emissione della fattura rispetto al momento di effettuazione della operazione (rispettivamente con Tipo Documento TD24 e TD25). Poiché l’articolo 2 del DM15/11/1975, prevede che “Le fatture emesse a norma dell’art. 1 devono contenere … dei documenti previsti nel primo comma”, suggerirei quindi di predisporre la fattura col tipo documento TD01 e non qualificare l’operazione come fatturazione differita, che richiederebbe la indicazione dei dati del DDT nel campo 2.1.8 (DatiDDT) e la cui incongruità rispetto ai termini di fatturazione che il software di controllo si aspetterebbe potrebbe generale una anomalia, oggetto di segnalazione da parte dell’ADE. Ovviamente sia gli estremi sia del DDT che del documento che ha reso noto il prezzo dovrebbero essere comunque indicati nella fattura elettronica, magari utilizzando il campo descrizione oppure utilizzando il blocco 2.2.1.16 (AltriDatiGestionali) ma non utilizzando il campo “TipoDato” che è utilizzato dal software ADE per identificare particolari operazioni alle quali è già stato attribuito un significato convenzionale (INVCONT, INTENTO, TARGA, N.DOC.COMM., F24, NB1, NB2, NB3, ALI-COMP, NO-COMP, OCC34BIS).
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome