DOMANDA
Le fatture extra-UE e le bolle doganali transitano nello SDI o sono escluse? Il reverse charge italia transita nello SDI?
RISPOSTA
Le fatture extra-UE e le bolle doganali non transitano dal sistema di interscambio. Per le fatture extra-ue relative a prestazioni di servizi c’è l’obbligo di emissione della autofattura (TD17); occorre quindi predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario ed inviarlo tramite SDI, e tale documento sarà recapitato al solo soggetto emittente (dato che è quest’ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l’Iva in reverse charge). Per le fatture extra-ue relative a cessioni di beni, non c’è obbligo di trasmissione di alcun documento al sistema di interscambio, dato che le importazioni sono corredate di bolletta doganale ed è la stessa Agenzia delle Dogane a comunicare i dati inerenti l’operazione di importazione. Infatti l’art.1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n.127, riporta testualmente che “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3”. Le operazioni che avvengono in regime di reverse charge “interno” sono quelle per cui il cedente/prestatore nazionale ha emesso una fattura elettronica “codice tipo documento” TD01 (oppure TD02 per l’acconto, o TD04 se nota credito), senza addebito IVA e con sottocodice da N6.1 a N6.9. A fronte di tale operazione il cessionario/committente può emettere una autofattura integrativa dell’IVA dovuta, avente “codice tipo documento” TD16, che sarà recapitata tramite SDI solo a se stesso, quale soggetto che nel contempo risulta debitore dell’Iva ed avente diritto alla detrazione dell’IVA. In alternativa alla trasmissione del documento TD16 tramite SDI, come riportato nella guida dell’agenzia delle entrate nella versione 1.6 del 4 febbraio 2022, il cessionario/committente ha la possibilità di stampare la fattura ricevuta e integrarla manualmente; tuttavia in questo caso l’operazione non risulterà al SDI e conseguentemente le bozze precompilate dei registri IVA non saranno aggiornati con queste operazioni.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome