DOMANDA
Ho acquistato una bici direttamente dallo shop online della casa madre che risulta un’azienda Svizzera. Mi hanno spiegato che per loro motivi legali non possono rilasciare la classica fattura elettronica italiana ma solo una ricevuta senza il mio codice fiscale. Nel documento ci sono tutti i dettagli di acquisto: azienda venditrice, marca e modello bici, imponibile e iva 22%, il mio nome indirizzo, ma non il mio codice fiscale.
Questo documento sarà comunque utilizzabile per la richiesta del bonus bici 2020?
Sergio Ghezzi
RISPOSTA
Il Ministero dell’ambiente, in risposta ad una specifica FAQ, ha detto che “ ..è comunque necessario ottenere una fattura, anche in lingua inglese, che abbia però tutte le voci di una fattura italiana”. Il comma 2, dell’articolo 21 del DPR 633/1972, lettera f), prevede come elemento obbligatorio della fattura la indicazione del codice fiscale “…nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione…”. Stando quindi alla lettera della interpretazione fornita dal Ministero, sembrerebbe che il codice fiscale sia obbligatorio.
C’è tuttavia da considerare che la norma, entrata in vigore il 19 maggio 2020, si applica agli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio 2020, per cui auspico che nel decreto attuativo che sarà emanato ai sensi del comma 2 dell’articolo 229 del D.L. 34/2020, verranno introdotte misure idonee a “salvare” i comportamenti tenuti dai soggetti prima della emanazione della Legge (quindi in assenza di qualsiasi interpretazione), ivi compreso l’obbligo presunto di possesso della fattura, posto che l’acquisto potrebbe essere avvenuto anche con rilascio di documento commerciale / scontrino fiscale.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome