DOMANDA
Chiedo chiarimenti in merito al bonus bici con effetto retroattivo dal giorno 4 maggio. Gentilmente mi potrebbe dare indicazioni sulla corretta emissione delle fatture? Più precisamente, le vendite sono state effettuate con emissione di scontrino elettronico ed i corrispettivi inviati telematicamente ogni giorno. Con i clienti che si presentano in negozio a richiedere fattura come devo comportarmi?
Emetto le fatture con la data odierna o la data della richiesta del cliente? Non riesco più ad emetterle con data scontrino, tra l’altro non so dei vari scontrino emessi quali clienti hanno diritto al bonus e chi mi richiederà fattura pertanto devo procedere all’emissione solo dopo richiesta e può non essere progressiva rispetto alla data di emissione dei vari scontrini.
Katiuscia Piergentili
RISPOSTA
L’art. 229 del Decreto legge 34/2020 ha modificato l’articolo 2 del D.L. 111/2019 prevedendo “un buono mobilità, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fimo al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture”.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, saranno definite le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio. Il Decreto Legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020. Per le cessioni effettuate dai commercianti al minuto, il comma 1 dell’articolo 22 (Commercio al minuto ed attività assimilate), prevede che “L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”. Quindi, teoricamente, se ciò non è avvenuto Lei non potrebbe emettere la fattura.
Tuttavia, se Lei ha effettuato una cessione con “documento commerciale” o con “scontrino fiscale”, fermo restando quanto sopra detto, Lei può emettere la fattura con le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate con la FAQ n.45 del 21 dicembre 2018,in cui ha precisato che: “Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:
- nel campo “TipoDato” le parole “Numero scontrino” (oppure “Numero ricevuta” oppure “Numero doc. commerciale”);
- nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.”
Come previsto alla lettera a) della citata risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, “qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:
a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi”. Per quanto riguarda la numerazione delle fatture, tenga presente che può utilizzare anche una numerazione separata. In ogni caso ritengo che, stante la retroattività della disposizione (per gli acquisti effettuati dal 4 maggio), in sede attuativa o interpretativa dovranno essere disposti provvedimenti idonei a tutelare coloro che, al momento dell’acquisto, non sono stati posti in condizione di richiedere la fattura perché – ovviamente – ignari dei provvedimenti normativi in fieri.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome