DOMANDA
Lavorando su C/Commissione, prima di emettere fattura devo attendere il dettaglio della vendita dal cliente e in base a quello fare la fattura. Mi ritrovo però che il cliente non è mai preciso nell’inviare il dettaglio ritrovandomi a sforare con le date dell’emissione della fattura. C è una normativa da trascrivere in ddt per far si che i clienti rispettino i termini di scadenza da me richiesto in modo tale che io possa rispettare la corretta emissione della fattura?
Cordialmente
Nella Mauranto
RISPOSTA
La vendita in conto commissione è disciplinata dal D.M. 15/11/1975, il cui articolo 1 prevede che “Per le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell’operazione la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato comunque determinato”.
Lei dovrà quindi rispettare i termini sopra indicati, considerando che gli “elementi noti” o “il prezzo determinato” sono informazioni in possesso del soggetto a cui è stata affidata la merce per la vendita in conto Commissione. È quindi è essenziale che il conto vendita che Lei riceverà abbia una data di emissione coerente con la sua ricezione (ossia non può essere retrodatato), e che sia conservato per avere la prova certa del momento in cui sorge l’obbligo di emettere la fattura.
Tenga anche presente che, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del citato D.M. 15/11/1975, la fattura elettronica dovrà anche riportare gli estremi del conto vendita (numero e data) che il Commissionario le recapita periodicamente.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome