DOMANDA
Sono un agricoltore esente con partita Iva dormiente e libretto Uma. Ho venduto un trattore: l’acquirente farà autofattura. Per questo importo di circa 3.000 euro dovrò fare la dichiarazione Iva e versare la relativa imposta visto che non ho altre operazioni?
Antonella Viola
RISPOSTA
Il comma 6 dell’art. 34 del DPR 633 del 1972 prevede un regime di esonero dagli adempimenti IVA (versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e presentazione della dichiarazione annuale IVA e LIPE, etc) per i produttori agricoli che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 €, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte I della tabella A allegata al citato decreto n. 633 del 1972. Nel suo caso, per effetto della cessione del trattore ed in assenza di altre operazioni “agricole”, per l’anno della vendita non sarà applicabile il regime di esonero, per cui:
– dovrà annotare la fattura (o, meglio, l’autofattura) nei registri IVA;
– l’IVA sarà dovuta per intero, salvo che non vi siano operazioni di acquisto strettamente inerenti il cespite in questione;
– sarà obbligata alla presentazione della dichiarazione annuale IVA. Relativamente al regime applicabile nell’anno successivo a quello di superamento del terzo, la circolare n. 328 del 1997 ha precisato che occorre sempre fare riferimento al volume d’affari complessivamente conseguito, tenendo presente, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 633 del 1972, che solo a tali fini devono ritenersi escluse le cessioni di beni ammortizzabili. Ciò comporta che Lei potrà mantenere il regime di esonero per l’anno successivo. (cfr. anche Risoluzione 54/E 2007). Le suggerisco infine di versare l’IVA nei termini per la liquidazione del trimestre in cui risulta emessa l’autofattura.
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