DOMANDA
Buongiorno,
il mio quesito di oggi è il seguente: un mio cliente francese ha sospeso due commesse importanti dell’importo totale pari a euro 297.000, purtroppo già in fase avanzata di lavorazione. L’acconto è relativo al fatto che la commessa sospesa era in fase di lavorazione (quasi l’80%), ma poi hanno fermato il lavoro. Per far fronte ai costi sostenuti siamo riusciti a ottenere un acconto del 60%.
Il cliente però per pagare mi chiede le fatture. A tal proposito chiedo che tipo di applicazione IVA devo usare visto che la merce resta in Italia? Il mio consulente mi ha suggerito o di fatturare con IVA 22%, visto che non c’è spostamento della merce o come prestazioni di servizi quindi non imponibile Iva secondo l’articolo 7-ter. Scegliendo in caso la 2 possibilità, nel caso che poi la commessa viene sbloccata che tipo di applicazione IVA devo usare, sempre la stessa o non imponibile secondo l’articolo 41? Devo stornare la fattura di acconto?
RISPOSTA
Dalle informazioni ricevute si deduce che la sua azienda realizza prodotti industriali “personalizzati”, quindi il contratto che Lei ha posto in essere dovrebbe essere configurabile come una cessione di beni e non come una prestazione di servizi. Se la somma che Lei riceverà è a titolo di acconto prezzo, Lei potrebbe emettere la fattura senza applicazione dell’IVA (art. 41 D.L. 331/1993) come cessione intracomunitaria.
Infatti l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 456 del 1/12/2008, ad un quesito posto relativamente al regime IVA applicabile all’acconto relativo ad una esportazione di hardware, ha così risposto: “Per quanto concerne la cessione dell’hardware oggetto del primo contratto summenzionato, si condivide la soluzione interpretativa prospettata dalla società istante, secondo la quale tale operazione configuri una cessione all’esportazione “diretta” ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera a) del D.P.R. n. 633 del 1972, essendo a tal fine irrilevante la circostanza secondo la quale la spedizione dei beni che formano oggetto della cessione avvenga dopo il passaggio di proprietà e l’emissione della fattura d’acconto.
Con risoluzione del 18 aprile 1975, n. 525446, infatti, è stato precisato che gli acconti relativi a cessioni all’esportazione, incassati anteriormente alla spedizione al di fuori del territorio comunitario, non sono soggetti ad IVA, in quanto la riscossione dei medesimi, nonché del successivo eventuale conguaglio del prezzo, e l’emissione delle relative fatture, sono da considerarsi giuridicamente e direttamente dipendenti dal contratto avente ad oggetto cessioni di beni all’esportazione non imponibili ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera a) del D.P.R. n. 633 del 1972.” Mutatis mutandis, la fattispecie indicata dall’Agenzia delle Entrate è sovrapponibile alla sua, ovviamente col riferimento all’articolo 41 del D.L. 331/1993 e non all’articolo 8 DPR 633/1972. Occorre altresì tenere presente che l’articolo 39 del citato D.L. 331/1993 prevede che per le cessioni intracomunitarie il momento di effettuazione della operazione è fissato “all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza” ovvero, se anteriore, al momento in cui viene emessa la fattura che, per quanto sopra detto, sarebbe emessa senza addebito d’imposta ai sensi dell’articolo 41. Qualora il contratto dovesse subire in seguito una evoluzione diversa, si analizzerà la fattispecie alla luce degli accordi sopravvenuti
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome