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CIG e CUP: obbligatorietà di indicazione nella fattura elettronica e sanzioni in caso di omissione

Pubblicato il 14 Feb 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

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DOMANDA

Svolgo assistenza tecnica conto terzi presso la PA, quando emettiamo fattura elettronica nei confronti del nostro cliente, privato, quindi B2B, devo riportare il CIG in uno dei 5 blocchi previsti dal punto 3 della circolare 8 30-04-18 dell’Ag. delle Entrate (ovvero Dati Contratto, Dati Ricezione, Dati Convenzione, Dati ordine acquisto, Dati fatture collegate). Ciò premesso chiedo cortesemente due chiarimenti:

  • nella procedura web “Fatture e corrispettivi”, a fronte dell’inserimento del CIG in uno dei blocchi sopracitati, viene richiesta anche l’indicazione di un numero di documento, è corretto inserire il numero di contratto (o di ordine) da cui trae origine l’operazione, quindi il contratto tra PA  e appaltatore?
  • In questo caso, reperisco i dati chiedendoli al mio cliente ma non avendo la disponibilità materiale della documentazione per valutare se trattasi di ordine, contratto, convenzione, l’utilizzo del blocco sbagliato può generare errori sanzionabili?

Stefania Gritti

RISPOSTA

Il problema da lei evidenziato riguarda le specifiche tecniche della FatturaPA, che prevedono l’obbligatorietà di esistenza di un valore nel campo 2.1.2.2 IdDocumento del blocco 2.1.2 DatiOrdineAcquisto, quando questo contiene valori. La norma che la obbliga ad inserire il valore del CIG è  l’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, che richiede la indicazione del Codice unitario progetto (CUP) e il Codice identificativo gara (CIG) in uno dei seguenti blocchi informativi: Dati ordine acquisto, Dati contratto, Dati convenzione, Dati ricezione o Dati fatture collegate.

La previsione, a sua volta, trova la sua fonte normativa nell’articolo 25, comma 2, del D.L. 66/2014, che così dispone:

Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei  pagamenti da parte delle pubbliche  amministrazioni,   le  fatture  elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: 

  • il Codice identificativo di gara  (CIG),  tranne  i  casi  di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
  • il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a  opere  pubbliche,  interventi   di   manutenzione   straordinaria, interventi finanziati da contributi  comunitari  e  ove  previsto  ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3″.

Per quanto precede, l’inserimento del campo relativo all’IdDocumento, pur essendo proceduralmente obbligatorio, non produce effetti sostanziali, per cui Lei può indicare i dati che ritiene più adeguati alla circostanza. L’utilizzo di un blocco sbagliato comporta sicuramente un ostacolo alla corretta elaborazione dei dati da parte del destinatario della fattura, a maggior ragione se viene utilizzato un campo che  non prevede  la immissione di una parte descrittiva idonea ad associare il valore immesso al suo significato.

Essendo la norma finalizzata ad assicurare la tracciabilità dei pagamenti della PA, le sanzioni sono comminate qualora i pagamenti non contengano la indicazione del CIG o del CUP (dal 2% al 10% dell’importo della transazione); tuttavia non è escluso che l’A.F. possa ritenere applicabili anche le sanzioni residuali da 250 euro a 2.000 euro ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 471/1997, anche se, in tutta sincerità, ritengo poco probabile che ciò accada.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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