DOMANDA
La legge prevede la possibilità di emettere una fattura dopo che siano trascorsi diversi giorni dall’emissione dello scontrino fiscale (e relativo pagamento in contanti)? Mi spiego meglio, in data 11/07/23 e 15/07/23 ho effettuato (a mie spese) degli acquisti per conto dell’azienda per cui lavoro.
Per ottenere il rimborso, l’azienda mi chiede di fornire la fattura con l’intestazione dell’azienda (non accettano gli scontrini in mio possesso).
Posso richiedere ora al commerciante la fattura (elettronica o cartacea)? Se il commerciante si rifiuta c’è una legge a cui posso appellarmi? Se il commerciante non è informato sull’argomento, come posso aiutarlo sulla questione “fattura e relativa numerazione”?
RISPOSTA
Ai sensi dell’articolo 22, comma 1, n.1 del DPR 633/1972:
“L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”. Sotto il profilo strettamente letterale della norma, Lei non avrebbe diritto a chiedere l’emissione della fattura successivamente alla effettuazione della operazione (consegna dei beni o pagamento del corrispettivo). Il commerciante potrebbe tuttavia emettere la fattura entro 12 giorni dalla data della operazione. Quindi in data 17/7/2023 potrebbe emettere una fattura elettronica datata 11/7/2023 o/e 15/7/2023, facendo riferimento ai dati del documento commerciale (scontrino) come suggerito nella FAQ n. 45 del 21 dicembre 2018, che così prevede: “Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:
– nel campo “TipoDato” le parole “numero scontrino” (oppure “numero ricevuta” oppure “numero doc. commerciale”);
– nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
– nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
– nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino”.
Tutto dipende dalla disponibilità del commerciante a venirle incontro.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu. Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome