DOMANDA
Le sottopongo il mio caso: ho emesso fattura a saldo (lavori ristrutturazione) senza richiamare/riportare gli acconti precedentemente fatturati inviata allo SDI e saldata dal cliente che porterà tutte le fatture inerenti in detrazione fiscale. È da considerarsi errore contabile, quindi, genera problemi a noi in quanto ditta o al cliente? Devo nel caso in cui la risposta sia positiva fare N.c. a storno e soprattutto farmi riaccreditare l’importo di quest’ultima errata? Per poi ri-emettere fattura a saldo corretta con relativo pagamento?
RISPOSTA
L’indicazione nella fattura degli acconti precedentemente fatturati, e salvo che ciò non sia imposto da una normativa specifica, non rappresenta un obbligo specifico previsto dalla normativa IVA, in cui ciò che conta è che l’operazione, come individuata ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972, sia stata assoggettata alle formalità previste dalla Legge (quindi emissione della fattura e addebito dell’imposta). Quindi Lei non ha commesso alcun errore contabile.
Qualora per esigenza del cliente Lei volesse riemettere la fattura specificando le fatture già emesse come acconto, dovrà
- emettere una nota di credito, con la stessa data della fattura che si intende stornare, indicando nella sezione 2.1.6 (DatiFattureCollegate) gli estremi della fattura che si intende annullare;
- nella successiva fattura, da emettere con data anche successiva da quella emessa in precedenza ma non successiva alla data del pagamento, nella sezione 2.1.6 potrà indicare gli estremi delle fatture di acconto emesse in precedenza. Infatti, nella rappresentazione tabellare del tracciato della fattura elettronica, è specificato che il campo 2.1.6 è il “Blocco contenente le informazioni relative alle fatture precedentemente trasmesse e alle quali si collega il documento presente; riguarda i casi di invio di nota di credito e/o di fatture di conguaglio a fronte di precedenti fatture di acconto; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2”. Per quanto riguarda la posizione del Suo cliente, la prescrizione di legge è che le spese per cui si intende beneficiare delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie debbano pagate tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. (vedi https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36/comequando-detrristredil36). L’indicazione degli estremi della fattura non è ritenuto pertanto elemento essenziale, sia pure opportuno.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu.
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome