DOMANDA
Mi permetto di chiedere un suo autorevole parere circa il comportamento da seguire nel caso in cui un soggetto Partita Iva abbia inviato una fattura differita ad un cliente utilizzando una partita Iva ormai cessata di tale cliente, e non quella attualmente in essere. Caso analogo al precedente potrebbe essere anche quello in cui la fattura differita sia stata intestata erroneamente ad una ditta diversa rispetto a quella a cui avrebbe dovuto essere rivolta.
Naturalmente il SDI non ha scartato dette fatture essendo comunque congrue con la partita IVA in esse indicata. L’eventuale soluzione ai suddetti due casi, dovrebbe tener conto del fatto che la rilevazione del/degli errori è avvenuta successivamente alla data del giorno 15 del mese successivo alla data dei vari DDT che costituiscono il corpo di dette fatture “differite” e quindi fuori termine per l’invio tempestivo delle fatture allo SDI.
Roberto Paggi
RISPOSTA
Ritengo che debba emettere una nota di credito con la stessa data con cui ha emesso la fattura errata, e, sempre con la stessa data, riemettere la fattura corretta. Anche se ciò si verificasse oltre il termine per trasmettere tempestivamente la fattura elettronica al sistema di interscambio, Lei non avrebbe modificato la liquidazione del periodo interessato, perché l’iva eventualmente dovuta rimarrebbe invariata.
Spiegando bene l’accaduto nella nota di credito, ed indicando gli estremi della fattura errata e della relativa nota di credito nella nuova fattura, potrebbe sostenere – a mio avviso con efficacia – che nella fattispecie l’errore commesso sia meramente formale e, in quanto tale, non sanzionabile. In subordine, sarebbe applicabile il combinato disposto dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 6 del Decreto legislativo 471/1997, per cui “La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”, e del comma 3 dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 472/1997, secondo cui “Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo”.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome