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Come utilizzare il documento commerciale per la fatturazione differita

Il documento commerciale può essere valido per utilizzare la fatturazione differita, come di solito accade per il documento di trasporto: vediamo quali sono i requisiti necessari

Pubblicato il 08 Feb 2021

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica

Il documento commerciale è ritenuto, a certe condizioni, idoneo per avvalersi della fatturazione differita, svolgendo di fatto la funzione che tradizionalmente è stata affidata al documento di trasporto.

Occorre tuttavia tenere presente in questa ipotesi la emissione del documento commerciale potrebbe generare una duplicazione con la successiva emissione della fattura, per cui occorre prestare attenzione ad utilizzare in maniera corretta i campi previsti nel tracciato corrispettivi che viene giornalmente trasmesso dai registratori telematici all’Agenzia delle Entrate.

DOMANDA

Buonasera,

sono titolare di un negozio al dettaglio di articoli party, nella norma emetto “fatture in corrispettivi”, quindi emetto scontrino e poi se lo richiedono emetto fattura indicando come richiesto il riferimento del relativo scontrino. Visionando una fattura emessa da un supermercato ho notato che sulla stessa il riferimento allo scontrino viene riportato su ogni rigo relativo a ogni singolo articolo, a questo punto mi è sorto il dubbio: il riferimento allo scontrino è sufficiente inserirlo una sola volta nella fattura? o lo devo inserire per ogni singolo articolo?

Giuliano Boni

RISPOSTA

Ritengo che Lei faccia riferimento al “documento commerciale” emesso dai registratori telematici, considerato che l’obbligo è generalizzato per i tutti i commercianti al minuto dal 1/1/2021.

Il documento commerciale può assolvere una duplice funzione: quella di certificazione fiscale del corrispettivo per una cessione di beni o una prestazione di servizi, ovvero quella di documento idoneo a consentire la cosiddetta fatturazione differita, disciplinata dall’articolo 21, comma 4, lettera a) del DPR 633/1972. In quest’ultimo caso, il documento commerciale deve contenere la indicazione della data, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonchè la descrizione della natura, la qualità e della quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati.

Nel primo caso, la fattura, a norma dell’articolo 22, va richiesta non oltre il momento di effettuazione della operazione, per cui va emessa con la stessa data del documento commerciale, e deve rispettare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ n.45 del 21 dicembre 2018:

“Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

  • nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
  • nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del RT/server RT);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino”

Nel secondo caso, il documento commerciale deve essere compilato indicando che il corrispettivo non è riscosso e facendo in modo

  • che l’importo venga totalizzato nel campo 4.1.11 del tracciato “Tipi dati per corrispettivi”; * che nella fattura elettronica venga indicato il riferimento al documento commerciale, esattamente come avviene per i Documenti di trasporto. In senso conforme vedi anche la Circolare n. 3/E del 21/2/2020, che a pagina 14 così recita: “Sarà comunque possibile emettere un documento commerciale, recante il “non riscosso”, atto ad una successiva fattura c.d. “differita” ex articolo 21, comma 4, lettera a), dello stesso decreto IVA.”

Premesso quanto sopra, occorre tenere presente che la fattura, a norma dell’articolo 21, comma 2, lettera g), del DPR 633/1972, deve contenere la “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”. La predetta indicazione si intende adempiuta mediante la allegazione alla fattura del documento in forza del quale avviene la fatturazione differita. Quindi le possibilità, per avvalersi della fatturazione differita, sono due: o riportare nel dettaglio tutte le righe del documento commerciale, oppure allegare copia (analogica o informatica) del documento commerciale alla fattura elettronica.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu<mailto:esperto@agendadigitale.eu>

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