DOMANDA
Le chiedo la cortesia di chiarirmi come trattare, ai fini della conservazione e archiviazione, le fatture cartacee emesse dal fornitore nel 2018 ma ricevute nel 2019. E’ possibile procedere all’archiviazione cartacea o bisogna procedere con la conservazione sostitutiva?
Stesso discorso per le fatture cartacee ricevute a partire dal 1 gennaio 2019 da un fornitore che applica il regime forfettario. Bisogna procedere alla conservazione sostitutiva o è possibile archiviare tali fatture in modalità cartacea?
Antonella Maria Pierri
RISPOSTA
La modalità di conservazione delle fatture elettroniche dipende sia dallo status del soggetto ricevente, sia dalla “forma” del documento ricevuto.
I soggetti titolari di attività di impresa o di lavoro autonomo sono obbligati a conservare le fatture di acquisto ricevute. Le fatture analogiche possono essere conservate sia in modo analogico che in modo digitale, le fatture elettroniche possono essere conservate solo in modo digitale.
Tuttavia, i soggetti titolari di partita IVA aderenti a regimi fiscali per cui non è previsto l’obbligo di registrazione delle fatture ricevute (per esempio, regimi di vantaggio, minimi, forfetari, etc.), possono anche conservare copia cartacea della fattura elettronica ricevuta (risposta fornita nel recente incontro tra CNCDC e Agenzia Entrate il 15 gennaio scorso). Ovviamente tali soggetti potranno aderire al servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome