DOMANDA
Coloro che – a causa di disguidi informatici – non sono riusciti ad aderire entro il 10 giugno 2021 al servizio di conservazione delle fatture elettroniche sul sito dell’Agenzia delle Entrate per l’anno 2019 sono sanzionati? Possono aderire tardivamente (cioè dopo il 10 giugno 2021) e comunque prima che siano intervenuti accessi, ispezioni e verifiche?
Giovanni Prisco
RISPOSTA
Sino a quando le fatture elettroniche saranno visibili tramite il servizio di consultazione nel portale Fatture&Corrispettivi si può ritenere applicabile il comma 6-bis dell’articolo 1 del Decreto legislativo 127/2015, che così recita: “Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate … I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”. Sulla base del contesto normativo sopra indicato, sembra potersi concludere che:
- Sin quando le fatture elettroniche resteranno memorizzate nel sistema di interscambio, “gli obblighi di conservazione … si intendono soddisfatti…”;
- La circostanza che ad oggi non sia stato ancora emesso il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate indicato al comma 6-bis non può – a mio modesto avviso – incidere sulla validità della norma, posto che la mancata adozione del provvedimento non può andare a discapito dei cittadini;
- La mancata adozione del provvedimento attuativo non è suscettibile di modificare l’attuale status delle fatture elettroniche detenute presso il sistema di interscambio, che conferisce ai documenti trasmessi per il suo tramite e memorizzati autenticità, integrità ed immodificabilità, come previsto dal C.A.D., dalle relative linee guida e dal DMEF 17/6/2014.
Il superiore orientamento non è tuttavia confortato da interpretazioni ufficiali, che auspico possano intervenire al più presto, anche per rassicurare quanti non sono riusciti ad effettuare nei termini la conservazione delle fatture elettroniche 2019, che resta un adempimento che sembra non tenere in alcuna considerazione il contesto tecnologico sul quale si basa il servizio fornito dall’Agenzia delle Entrate, in grado di conferire la massima certezza, autenticità e sicurezza ai dati in possesso del Sistema di Interscambio. Ovviamente la superiore linea di pensiero vale a condizione che venga mantenuto attivo il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, la cui revoca o il cui mancato rinnovo determinerà la definitiva cancellazione delle fatture elettroniche e la memorizzazione nel Sistema di Interscambio dei soli dati iva, con esclusione quindi della descrizione delle operazioni. Ricordo infine che a seguito delle recenti operatività introdotte dall’Agenzia delle entrate a ridosso della scadenza del 10 giugno 2021, è stata prevista la possibilità di aderire al servizio di conservazione delle fatture elettroniche senza necessità di effettuare il caricamento manuale delle fatture emesse e ricevute in data anteriore alla stipula della convenzione con l’Agenzia delle Entrate; per avvalersi di ciò è tuttavia necessario procedere alle eventuale revoca della convenzione precedentemente stipulata.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome