DOMANDA
Visti i pareri discordanti che abbiamo ricevuto, considerato che tutte le fatture elettroniche viaggeranno tramite canale SDI/Agenzia Entrate e che pertanto saranno ivi disponibili e archiviate digitalmente, si chiede conferma sul fatto se in capo alla scrivente in qualità di cedente/cessionaria di fatture elettroniche competa comunque l’obbligo di archiviazione sostitutiva dei suddetti documenti con l’apposizione della marca temporale secondo la specifica normativa per l’archiviazione elettronica dei documenti, ovvero se tale obbligo venga meno per effetto dell’archiviazione presso SDI/Agenzia Entrate anche qualora le suddette fatture siano convertite in formato .pdf e archiviate nel ns. server senza apposizione di marca temporale.
Si ringrazia per l’utile precisazione.
Giulio Salmaso
RISPOSTA
Nonostante le fatture elettroniche transitino attraverso il sistema di interscambio, in capo all’emittente incombe comunque l’obbligo di conservazione, secondo quanto previsto dal DMEF 17/6/2014 e dalle regole tecniche del C.A.D. (codice amministrazione digitale).
La specifica normativa sulla conservazione dei documenti prevede infatti che:
- a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera b, del D.M. 17/6/2014, debbano essere assicurate le funzioni di ricerca ed estrazione in base “almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste”;
- il processo di conservazione si chiuda con la generazione di un pacchetto di conservazione, che viene “sigillato” con l’applicazione della marca temporale, secondo le regole tecniche previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu