DOMANDA
Gestendo la contabilità di una ditta in contabilità semplificata che, a partire dal corrente anno, ha variato il proprio criterio d’imputazione costi e ricavi passando dal criterio “per registrazione” a quello “per cassa”, vorrei capire in quale anno contabilizzare il costo relativo ad una fattura datata 2022, pagata nel 2022 ma ricevuta nel 2023; se non vi fosse stato alcun cambiamento di criterio, avrei scaricato il costo nel 2023 a prescindere dal pagamento avvenuto nel 2022, ma nel caso in questione come devo comportarmi? Registro comunque la fattura nel 2023 (dato che in tale anno è stata ricevuta dallo SDI) ma a questo punto imputo pure il costo – in via eccezionale – nel 2023 dal momento che nel 2022 devo considerare soltanto le fatture registrate in tale anno?
RISPOSTA
Le regole che presiedono il coordinamento tra i passaggi alle varie modalità di tenuta della contabilità e di determinazione del reddito muovono dalla esigenza primaria di non generare “salti” o “duplicazioni” di imposizione. Questo è disposto dall’articolo 1, comma 19, della Legge 232/2016 che così recita: “Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.” A mio avviso il metodo “per cassa” deve essere necessariamente coordinato e armonizzato col la esistenza della registrazione prodromica del documento di costo a cui si riferisce il pagamento, in assenza del quale – per esempio – non si avrebbe certezza né della natura del costo né del suo trattamento fiscale. Per cui ritengo che nel suo caso il costo sia deducibile nell’anno in cui ha registrato la fattura, ossia il 2023, pur essendo il pagamento intervenuto l’anno precedente. Tale interpretazione mi sembra in linea col disposto del citato comma 19 dell’articolo 1 Legge 232/2016 sopra citato.
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