Esperto risponde

Contabilità semplificata, le regole per la giusta imputazione reddituale

Analizziamo un caso particolare: qual è la data di conseguimento dei ricavi per i soggetti che hanno effettuato l’opzione ai sensi dell’articolo 18, co.5, del DPR 600/1973

Pubblicato il 01 Ott 2020

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica forfettari

DOMANDA

In riferimento ai contribuenti in contabilità semplificata, che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 5 dell’articolo 18 del D.P.R. 600/73, chiedo un parere sulla corretta imputazione reddituale della fattura datata 31/12/2019 e trasmessa allo SDI il 02/01/2020. Al riguardo ci sono 3 ipotesi:

  • registrarla nel 2019 (quindi prima della trasmissione allo SDI) di modo che concorra al reddito del 2019;
  • registrarla nel 2020 (in corrispondenza della sua trasmissione allo SDI) ma farla comunque concorrere al reddito del 2019;
  • registrarla nel 2020 e farla concorrere al reddito 2020.

Gianpaolo Occhipinti

RISPOSTA

Il regime fruibile mediante la opzione prevista dall’articolo 18 comma 5 del DPR 600/1973 prevede che “Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità  di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”.

La circolare 13/04/2017 n. 11 dell’Agenzia Entrate, paragrafo 6.5, ha interpretato la norma concludendo che “Anche i ricavi percepiti, come già anticipato, si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell’IVA a debito periodica, la registrazione del documento – da eseguirsi “entro quindici giorni e con riferimento alla data della loro emissione” per le fatture ordinarie, ed “entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni” per le “fatture differite” (cfr articolo 23 del DPR n. 633 del 1972) – produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate”.

Ritengo che, mutatis mutandis, lo stesso principio possa essere applicato al caso da Lei prospettato, considerato che la normativa pone come punto centrale la effettuazione della operazione, essendo la fattura un documento “derivato” dalla predetta fattispecie generatrice. Diversamente opinando si perverrebbe alla non condivisibile conclusione per cui sarebbe il contribuente a scegliere in quale anno rilevare l’operazione in funzione della data in cui decidesse di effettuare la trasmissione della fattura elettronica al SDI.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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