DOMANDA
Sono titolare di partita Iva con codice Ateco 461902. Ho letto sulla vostra guida che gli aiuti a fondo perduto ai sensi dell’art.25 del D.L. 34/2020 sono incompatibili con i soggetti che beneficiano del decreto Cura Italia (esattamente art 27, 38 e 44). Io essendo incaricato alle vendite non rientro in tali categorie del decreto Cura Italia, ma in quelle (art.84) del Decreto Rilancio. Infatti ho già percepito i bonus da 600 euro dell’INPS.
Posso quindi richiedere il contributo? Ho anche un altro dubbio riguardante il calo del fatturato: visto che la ditta per la quale presto servizi paga le provvigioni in ritardo, le provvigioni di aprile 2019 sono state pagate e quindi fatturate a giugno.
Per la precisione la fattura è stata emessa il 12/06/2019 e pagata(con bonifico) il 18/06/2019. In sostanza mi avvisa qualche giorno prima del pagamento in modo che io emetta fattura e poi mi facciano il bonifico.
Devo quindi considerare le fratture emesse e quindi trasmesse a giugno ma con la descrizione “provvigioni di aprile” oppure le fatture che sono state emesse e inviate ad Aprile 2019 ma che si riferiscono in questo caso a provvigioni di febbraio? Stesso discorso per quelle del 2020.
Per il calcolo dell’ammontare del fatturato bisogna considerare la base imponibile o il totale della fattura al netto delle ritenute IRPEF e INPS compresa l’IVA?
Fabrizio Gabellone
RISPOSTA
La risposta alla sua prima domanda è affermativa, in quanto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 spetta ai “ … soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi”.
Riguardo la determinazione degli importi da assumere come parametro per la sussistenza del diritto e per la sua entità, il comma 4 dell’articolo 25 richiede che il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi del corrispondenti valori dell’anno 2019, con espresso riferimento alla data di effettuazione della operazione, come prevista dall’articolo 6 del DPR 633/1972 (ossia nel suo caso la data di emissione della fattura). Ne consegue che le fatture datate giugno 2019 e incassate a giugno 2019 sono escluse dal conteggio “comparativo”, per cui i dati relativi al mese di aprile 2019 non dovranno tenere conto dei predetti importi.
Il fatturato si conteggia al lordo delle ritenute Irpef, INPS e al netto dell’IVA.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome