DOMANDA
Sono presidente e legale rappresentante di un’associazione con C.F. e P. IVA che opera con fatturazione elettronica in regime forfettario. Con il Governo Conte ho regolarmente ricevuto i ristori a fondo perduto, ora, con il Governo Draghi e il nuovo decreto Sostegni il commercialista, che ha provveduto ad inviare regolare richiesta, mi dice che la nostra domanda è stata sospesa con la dicitura “incoerenza fatturato-corrispettivi 2019 e 2020. Il commercialista sostiene che il decreto ha tagliato fuori tutti coloro che operano in regime forfettario, io però non trovo chiaramente scritto nel decreto quanto da lui dichiarato. Mi chiedo è la verità e quindi non posso fare nulla, oppure c’è stato un errore da parte sua al quale eventualmente posso rimediare per poter usufruire di un bonus che comprenderà mi farebbe molto comodo, considerando che il nostro settore, lo spettacolo, è fermo da un anno?
Simona Torroni
RISPOSTA
Ritengo che la ragione della sospensione risieda in circostanze contingenti e non nella esclusione dei forfettari dal contributo “Sostegni”. Così come deduco che il riferimento al regime forfettario sia relativo alla applicazione della Legge 398/1991. Nella “Guida” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate è indicato che “In merito invece alla sospensione dell’istanza, le cause possono derivare da verifiche effettuate sulle dichiarazioni dei redditi 2020 per il 2019 (es. assenza di dichiarazione, Contributo a fondo perduto del decreto “ Sostegni” – APRILE 2021 dichiarazione con ammontare di ricavi o compensi superiore a quello inserito nell’istanza ecc.) ovvero sulle Comunicazioni di Liquidazione Periodica Iva ovvero sulle dichiarazioni Iva riferite agli anni 2019 e 2020 ovvero sui dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate mediante i processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici (es. ammontare medio mensile delle operazioni attive dichiarati inferiori a quelli riportati in istanza). A fronte di ogni motivazione di sospensione, il contribuente deve valutare se ha indicato dati errati nell’istanza o se invece ad essere errati sono gli adempimenti dichiarativi. Nel primo caso, potrà procedere ad inviare una nuova istanza con dati corretti entro il 28 maggio 2021. Nel secondo caso, si suggerisce di procedere a regolarizzare la propria posizione fiscale prima di inviare nuovamente l’istanza entro il 28 maggio 2021.“
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome