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Credito di imposta 4.0, come utilizzarlo per un trattore stradale

Vediamo come e quando utilizzare il credito d’imposta per investimenti previsto dalla Legge 160/2019, commi 185-197

Pubblicato il 18 Dic 2020

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

voucher consulenza innovazione

DOMANDA

Abbiamo un’azienda di trasporti conto terzi, ad ottobre tramite leasing a cui abbiamo richiesto anche la Sabatini, abbiamo acquistato un trattore stradale  (sulla carta di circolazione risulta “trattore per semirimorchio – uso di terzi”) e volevamo sapere se possiamo aderire anche al credito d’imposta per beni strumentali materiali ordinari al 6%.

Nel caso la risposta sia sì:

  • bisogna compilare qualche modulo o domanda?
  • qual è il codice tributo da utilizzare per la compensazione che sarebbe già utilizzabile  con le prime scadenze di Gennaio 2021?

Cinzia Pace

RISPOSTA

La condizione preliminare per l’accesso alla agevolazione, prevista dall’articolo 1, commi da 185 a 197 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019,  è il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati “devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194», pena la revoca del beneficio, ai sensi del comma 195 dell’articolo 1, L. 160/2019.

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi
  • non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5 del Tuir.

Non sono previste istanze o altro. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, occorre effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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